MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 50 

  Carrelli  semoventi  per   movimentazione  -  Applicabilita'  degli
articoli 182  e 183  del decreto del  Presidente della  Repubblica n.
547/1955 - Requisiti dei dispositivi di protezione.
(GU n.105 del 8-5-1998)
 
 Vigente al: 8-5-1998  
 

                                  Alle    direzioni    regionali    e
                                  provinciali del lavoro
                                  Alle  regioni  -  Assessorati  alla
                                  sanita'
                                  Al   Ministero   dell'industria   -
                                  D.G.P.I.
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Dipartimento prevenzione
                                  All'Ispesl - D.T.S. - D.Om.
                                  All'INAIL  - Centro studi e servizi
                                  e prevenzione
                                  Alla Confindustria
                                  All'Intersind
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla CNA
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla C.G.I.L.
                                  Alla C.I.S.L.
                                  Alla U.I.L.
                                  Alla U.G.L.
                                  Alla CISAL
                                  Alla ANIMA/AISEM
                                  All'ASCOMAC
  Sono pervenute a questo Ministero richieste di parere per conoscere
le caratteristiche tecniche ed i  requisiti di idoneita' delle misure
di protezione richieste dalle disposizioni di cui agli articoli 182 e
183 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, nel caso
dei carrelli semoventi per movimentazione.
  Al riguardo, considerato che per le attrezzature in oggetto da piu'
parti   sono   state   segnalate  anche   presunte   difformita'   di
interpretazione del concetto di sicurezza quale deducibile dall'esame
comparato  delle   disposizioni  citate,  di   quelle  corrispondenti
contenute nel decreto legislativo n. 304/1991 e di quelle emanate con
circolare di questo  Ministero n. 9/1979, precisato che  ad avviso di
questo   Ministero,  di   fatto,   non  sussistono,   per  i   motivi
successivamente  esposti,  le  difformita' segnalate  e  su  conforme
parere  della Commissione  consultiva permanente  per la  prevenzione
degli infortuni e  l'igiene del lavoro, si  ritiene opportuno fornire
le seguenti precisazioni circa le misure tecniche da ritenersi idonee
a fronte dei rischi di seguito distintamente presi in considerazione.
A)  Azionamento   accidentale  degli  organi  di   comando   per   la
manipolazione dei carichi.
  Per quel che attiene a questo aspetto, occorre rilevare che, mentre
il decreto del Presidente della  Repubblica n. 547/1955 indica fra le
misure idonee  per far fronte  al rischio di  azionamento accidentale
degli organi di  comando, alternativamente, un'adeguata conformazione
degli  stessi  o  una  loro protezione,  il  decreto  legislativo  n.
304/1991  (che  recepisce   direttive  comunitarie  finalizzate  alla
progettazione e  costruzione di prodotti sicuri)  considera l'aspetto
di  sicurezza  degli organi  di  comando  nel contesto  generale  del
carrello ed indica  nell'allegato tecnico i requisiti  che gli stessi
devono possedere nel complesso globale della macchina.
  Il  medesimo  approccio  adottato dal  legislatore  comunitario,  e
ripreso nel  decreto legislativo  n. 304/1991,  risulta in  linea con
quanto  precedentemente espresso  dal  Ministero del  lavoro che,  su
conforme  parere  della  Commissione  consultiva  permanente  per  la
prevenzione degli infortuni  e l'igiene del lavoro,  con circolare n.
9/1979 del  1 settembre  1979, aveva  indicato che  il raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza richiesti poteva essere conseguito anche
attraverso  sistemi,  ergonomicamente   concepiti,  tali  da  evitare
qualsiasi azionamento per urto accidentale.
  Pertanto si  ritiene che  il requisito  di sicurezza  relativo agli
organi di  comando dei carrelli e'  correttamente soddisfatto qualora
sussistono le seguenti tre condizioni:
  1)  tutti gli  organi  di  comando del  carico  abbiano il  ritorno
automatico nella posizione neutra;
  2) gli  organi di comando  siano esclusivamente del tipo  ad azione
mantenuta ed azionabili per via meccanica, elettrica o altro sistema;
  3) gli organi di comando siano collocati e disposti in maniera tale
da  evitare  il  loro  azionamento accidentale,  in  particolare  nei
riguardi del previsto  passaggio di accesso al posto di  manovra e di
guida del mezzo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni tecniche
della norma ISO 3691, contenute  nel decreto legislativo n. 304/1991,
oppure  risultino  intrinsecamente  protetti  o  dotati  di  apposito
riparo.
B) Caduta dall'alto di materiale minuto.
  Per quel che riguarda questo tipo  di rischio, va rilevato che, per
farvi fronte, il decreto del  Presidente della Repubblica n. 547/1955
indica all'art. 182,  punto b), che "il posto di  manovra deve essere
costruito e difeso in modo  da consentire l'esecuzione delle manovre,
i movimenti e la sosta in condizioni di sicurezza".
  Aggiunge, altresi',  al punto c),  che "il posto di  manovra stesso
deve permettere  la perfetta visibilita'  di tutta la zona  di azione
del mezzo".
  Il  decreto  legislativo  n.  304/1991  individua  come  idoneo  ad
ottemperare  ai suddetti  requisiti  un tetto  di  protezione che  si
riferisce alla  norma ISO 6055, relativamente  sia alla progettazione
strutturale che alla protezione contro la caduta di materiale minuto.
  Prescrive  infatti la  norma  citata che  il  tetto "dovra'  essere
costruito  in   modo  da  poter  essere   munito  di  un'attrezzatura
supplementare  che  consenta,  in   casi  particolari,  una  migliore
protezione dell'operatore dalla caduta di oggetti".
  Peraltro, in un contesto di sicurezza globale, per salvaguardare la
massima  visibilita' operativa,  il  decreto in  parola non  richiede
indiscriminatamente   l'applicazione   della  suddetta   attrezzatura
supplementare a tutti i carrelli. In  questo modo il risultato e' che
la protezione risulta ottimizzata  in funzione dell'impiego effettivo
del singolo mezzo.
  Sara' pertanto  cura dell'utilizzatore orientare le  proprie scelte
in relazione  alla valutazione del rischio  presente nell'ambiente di
lavoro con riferimento ai pericoli di caduta di materiali dall'alto e
di insufficiente visibilita'.
  Anche su questo versante il decreto legislativo n. 304/1991 risulta
in linea con la gia' citata circolare del Ministero del lavoro.
  In  definitiva, per  quel che  riguarda il  requisito di  sicurezza
contro i rischi di caduta di  materiale minuto va detto che esso deve
essere  soddisfatto,  ma  esclusivamente  dove  sussistano  i  rischi
medesimi,   di  conseguenza   deve   essere  cura   dell'utilizzatore
provvedervi, trattandosi del  solo soggetto in grado  di conoscere le
condizioni  specifiche  di impiego  del  carrello  e di  individuare,
quindi, i sistemi di difesa piu' adeguati.
  Sara',  invece, compito  del personale  addetto alla  vigilanza sui
luoghi  di lavoro,  nel corso  della propria  attivita', valutare  in
concreto  i sistemi  di protezione  integrativa adottati  in funzione
delle necessita' reali.
C)  Cesoiamento   o schiacciamento di parti  del corpo dell'operatore
da  parte  degli  elementi  del carro  sollevamento  forche  in  moto
relativo tra loro.
  Relativamente  a  questo argomento,  premesso  che  il decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  547/1955, all'art.  182,  detta  i
requisiti di  sicurezza dei  posti di  manovra, occorre  rilevare che
nella gia' citata circolare il  Ministero del lavoro, in applicazione
dei suddetti requisiti, ha individuato gli obiettivi di sicurezza per
la protezione del manovratore dagli  specifici rischi di che trattasi
nella opportunita' di proteggere contro i rischi di cesoiamento tutte
le  zone accessibili  normalmente  all'operatore  dalla sua  corretta
posizione di  guida; in  particolare i  montanti fissi  devono essere
dotati di  protezioni, costituite,  ad esempio, da  reti o  da lastre
trasparenti.
  La   richiesta  specifica   di  "protezioni"   deve  essere   pero'
interpretata con la logica che  e' alla base del contesto legislativo
del  tempo in  cui il  Ministero  si e'  espresso: occorreva  infatti
salvaguardare  l'incolumita'   dell'operatore  nei   confronti  delle
situazioni specifiche dei sollevatori allora esistenti.
  Il decreto  legislativo n.  304/1991 considera invece  la sicurezza
dell'operatore  al  posto  di  guida  nel  contesto  della  sicurezza
generale del carrello basata sulla valutazione dei rischi.
  Nella fattispecie,  in accordo  peraltro con studi  rigorosi svolti
dagli enti antinfortunistici e dagli  istituti di medicina del lavoro
tedeschi,  il  predetto  decreto  prevede  che  in  alternativa  alle
protezioni di cui alla circolare n. 9/79 sono da ritenersi ugualmente
valide adeguate "distanze  di sicurezza" fra gli  organi in movimento
relativo.
  E, anche se non esplicitato, si intuisce che quest'ultima soluzione
costituisce un valido compromesso se  si vuole ottemperare anche alla
prescrizione di "perfetta  visibilita'" di cui al  punto c) dell'art.
182 citato.
  Sono infatti note le controindicazioni  che comportano le reti e le
lastre trasparenti  (disturbi alla vista, affaticamento,  presenza di
riflessi, deterioramenti  precoci dei materiali trasparenti,  ecc.) e
le conseguenti situazioni di rischio indotto.
  Questo ultimo  concetto e' avvalorato  anche dalla norma  ISO 3691,
che  al  punto 12.1.2.  afferma  innanzitutto  che "tali  precauzioni
devono  essere attuate  in modo  da non  ostacolare indebitamente  la
visibilita'" e  conclude ammettendo l'applicazione di  "protezioni in
alternativa al franco di sicurezza
  In conclusione, si  ritiene che il requisito di  sicurezza contro i
rischi  di  cesoiamento  o  schiacciamento  a  causa  del  gruppo  di
sollevamento forche  per l'operatore, nella sua  normale posizione di
lavoro,  sia  correttamente  soddisfatto quando  sussista  una  delle
seguenti condizioni:
  le  parti in  movimento l'una  rispetto all'altra  si trovino  alla
distanze minime stabilite al punto 4 della norma UNI 9288;
  le  parti in  movimento l'una  rispetto all'altra  siano dotate  di
protezioni costituite ad esempio da reti o lastre trasparenti.
  Va precisato  infine che quanto  fin qui detto e'  applicabile alle
macchine poste  in commercio, ovvero in  servizio, prima dell'entrata
in vigore del decreto del  Presidente della Repubblica n. 459/1996 ed
in ogni  caso non recanti  la marcatura  CE ai sensi  delle direttive
89/392/CEE e collegate,  per le quali le considerazioni  esposte e le
conseguenti   misure  proposte   debbono   essere  considerate   come
"disposizioni"  nazionali  vigenti  fino alla  data  dell'entrata  in
vigore  del  citato  decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.
459/1996.  Viceversa, per  le  macchine costruite  in conformita'  al
decreto del  Presidente della Repubblica n.  459/1996 le disposizioni
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  547/1955  e  le
indicazioni della  circolare n. 9/79 debbono  essere considerate come
utili  documenti di  riferimento  per i  fabbricanti  ovvero per  gli
organi  di vigilanza,  che in  essi trovano,  attesa la  riconosciuta
fattibilita'  degli orientamenti  costruttivi forniti,  l'indicazione
del   livello  di   sicurezza   che,  comunque   dal  fabbricante   o
dall'utilizzatore    deve    essere   assicurato,    rispettivamente,
all'acquirente o al l'operatore addetto.
  Analoga  considerazione  vale  per   le  disposizioni  del  decreto
legislativo  n. 304/1991,  che risultano  implicitamente abrogate  in
quanto la materia della sicurezza costruttiva delle macchine e' stata
globalmente regolata  dal decreto del Presidente  della Repubblica n.
459/1996. Infatti le disposizioni delle direttive 89/392 e successive
prevedono l'esplicita abrogazione della  direttiva comunitaria di cui
il decreto legislativo n. 304/1991 costituiva l'atto di recepimento.
                       Il direttore generale dei rapporti di lavoro
                                       Cacopardi