Modificazioni ai decreti ministeriali 14 aprile 1998 e 24 marzo 1998 relativi alle modalita' di versamento della tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori dovuta dai soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale, di cui all'art 1, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435.(GU n.105 del 8-5-1998)
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa; Visto l'art. 2-bis del decretolegge 30 giugno 1960 n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive integrazioni, in forza del quale le modalita' di pagamento in modo virtuale della tassa sui contratti di borsa sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, che ha abrogato la tassa su taluni contratti di borsa e sostituito la tabella delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; Visto l'art. 1, comma 11, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite, per l'anno 1998 le modalita' dei versamenti della tassa dovuta dai soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale; Visti i decreti ministeriali del 24 marzo 1998 e del 14 aprile 1998; Ritenuta l'opportunita' di stabilire un nuovo termine per la presentazione della dichiarazione contenente il numero presuntivo delle operazioni di borsa da concludersi nell'anno 1998 nonche' l'ammontare del relativo tributo, stabilendo nuovi termini per il pagamento della tassa in rate uguali; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale della tassa sui contratti di borsa, a rate periodiche su liquidazione provvisoria effettuata dall'ufficio del registro, in base all'importo complessivo della tassa dovuta in via definitiva per l'anno precedente, possono presentare al competente ufficio finanziario, entro il 1 giugno 1998 una dichiarazione contenente il numero presuntivo delle operazioni di borsa che potranno essere concluse nel 1998 nonche' l'ammontare del relativo tributo, tenendo conto delle disposizioni di esenzione stabilite, con effetto dal 1 gennaio 1998, dai commi 2 e seguenti del decreto legislativo di cui alle premesse. 2. L'ufficio finanziario procede alla liquidazione provvisoria per l'anno 1998 sulla base della dichiarazione predetta, ripartendone il pagamento in rate uguali con scadenza 30 settembre e 31 dicembre 1998. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi