Aiuti nazionali di adattamento al settore bieticolosaccarifero ai sensi dei regolamenti (CEE) 1785/81 e 1101/95 relativi al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per la campagna 1997-1998. (Deliberazione n. 26/98).(GU n.108 del 12-5-1998)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regolamento (CE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero come modificato, per ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95, ed in particolare l'art. 46 che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero su tutto il territorio ed eventualmente anche ai prodotti di zucchero delle regioni del Sud; Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolosaccarifero; Visti in particolare l'art. 3 del decreto citato, che demanda al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalita' di erogazione degli aiuti nazionali, di adattamento previsti dalla normativa comunitaria; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunita' economica europea e degli aiuti nazionali per il settore bieticolosaccarifero gia' attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, (Finanziaria 1998), che ha stanziato lire 138 miliardi a valere sul cap. 4542 del Ministero del tesoro per il finanziamento degli aiuti nazionali al settore dello zucchero, nonche' modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolosaccarifero; Vista la proposta avanzata con nota n. 5394, dell'11 marzo 1998 dal Ministro per le politiche agricole; Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, relativa al piano di ristrutturazione del settore bieticolosaccarifero integrata dalla legge 30 luglio 1990, n. 209, che prevede la realizzazione di attivita' alternative o integrative a quella saccarifera; Tenuto conto della situazione di insufficiente competitivita' del settore bieticolosaccarifero, dell'orientamento comunitario verso un progressivo contenimento dgli aiuti nonche' delle esigenze di contenimento della spesa pubblica nazionale; Ritenuto oppurtuno assicurare al settore bieticolosaccarifero, per la campagna 1997-1998, il sostegno consentito dalla normativa comunitaria nei limiti delle risorse a tal fine disponibili sul bilancio dello Stato; Tenuto conto che i limiti delle autorizzazioni comunitarie, per una produzione in quota di zucchero pari a 15.611.794,14 quintali ammontano a 68.748.373,25 ECU che, sulla base di un tasso di cambio pari a 1.973,93 lire per ECU il Ministero per le politiche agricole ha valutato, nella proposta sopracitata, corrispondere a lire 135.704.476.407,60; Udita la relazione del Ministro per le politiche agricole sulla quale concorda il Sottosegratario di Stato dell'industria, commercio e artigianato; Delibera: Per la campagna 1997/1998 gli aiuti nazionali di adattamento, di cui all'art. 46 del regolamento CEE n. 1785/81 come modificato dal regolamento (CE) n. 1101/95 citati in premessa, sono concessi nei limiti delle autorizzazioni comunitarie e nella misura massima di 138 miliardi. Gli aiuti saranno corrisposti a favore dei produttori di barbabietola con riferimento alla produzione di zucchero ottenuta nelle unita' di trasformazione situate in ciascuna delle tre zone italiane, in rispondenza alle modalita' ed alle condizioni di corresponsione previste dalla regolamentazione comunitaria ed alle indicazioni attuative che saranno trasmesse dal Ministero per le politiche agricole all'AIMA, ente erogatore. Il Ministero per le politiche agricole provvedera' agli adempimenti di propria competenza in ordine all'utilizzazione delle predette risorse a favore delle categorie economiche interessate, nel rispetto delle specifiche norme comunitarie. Si autorizza, previa verifica di conformita' con la normativa comunitaria, la proroga, fino al 30 settembre 1998, dell'efficacia del piano bieticolosaccarifero nazionale di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 209. Il Ministro per le politiche agricole sottoporra' al CIPE, nell'ambito del Piano agricolo nazionale e nel rispetto delle regole comunitarie l'aggiornamento del piano bieticolosaccarifero. Roma, 17 marzo 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1998 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 108