Eventi calamitosi del 1995. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996. Ordinanza commissariale n. A/453 del 7 aprile 1998. Integrazione a seguito di mero errore materiale. (Ordinanza n. A/460).(GU n.115 del 20-5-1998)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE in funzione di commissario delegato (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2433 del 2 maggio 1996) Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2433 del 2 maggio 1996 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti e indifferibili conseguenti agli eventi alluvionali del 1995 ed all'evento sismico del 10 ottobre 1995; Vista l'ordinanza commissariale n. A/453 del 7 aprile 1998 con la quale veniva modificata la ordinanza commissariale n. A/413 del 21 gennaio 1998 e veniva specificato il ruolo degli uffici del Genio civile ed il ruolo di coordinamento del Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali UOC "rischio sismico"; Considerato che per mero errore materiale, al punto 1 della parte dispositiva dell'ordinanza commissariale n. A/453 del 7 aprile 1998 non e' stata inserita la nuova formulazione della lettera c) dell'ordinanza commissariale n. A/413 del 21 gennaio 1998 che si intendeva modificare; Ritenuto quindi di dover procedere alla correzione dell'errore materiale dell'ordinanza A/453 del 7 aprile 1998; Ordina: 1. Al punto 1 del dispositivo dell'ordinanza n. A/453 del 7 aprile 1998 dopo le parole "secondo la nuova formulazione riportata di seguito:" e' aggiunto " c) per gli altri lavori verra' erogata una somma, valutata secondo la complessita' strutturale dell'intervento fino ad un massimo del 50% dell'importo totale del progetto, al momento dell'inizio dei lavori; un'ulteriore somma potra' essere erogata fino ad un massimo dell'80% dell'importo totale del progetto; la restante somma sara' liquidata al momento dell'ultimazione dei lavori;"; 2) di dare comunicazione del presente atto a tutti gli enti attuatori; 3) di dare comunicazione del presente atto agli uffici regionali; 4) di trasmettere il presente atto al Dipartimento della protezione civile, in conformita' a quanto disposto all'art. 4 dell'ordinanza n. 2433/1996. Firenze, 16 aprile 1998 Il presidente: Chiti