REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 16 aprile 1998 

  Eventi calamitosi del 1995.  Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri  n. 2433 del  2 maggio 1996. Ordinanza  commissariale n.
A/453  del 7  aprile  1998.  Integrazione a  seguito  di mero  errore
materiale. (Ordinanza n. A/460).
(GU n.115 del 20-5-1998)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                 in funzione di commissario delegato
  (Art. 5 della  legge 24 febbraio 1992, n. 225;  ordinanza D.P.C. n.
  2433 del 2 maggio 1996)
  Vista  l'ordinanza della  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri -
Dipartimento della protezione civile n. 2433 del 2 maggio 1996 con la
quale  il  presidente  della   giunta  regionale  e'  stato  nominato
commissario  delegato per  l'attuazione  degli  interventi urgenti  e
indifferibili  conseguenti  agli  eventi   alluvionali  del  1995  ed
all'evento sismico del 10 ottobre 1995;
  Vista l'ordinanza commissariale  n. A/453 del 7 aprile  1998 con la
quale veniva  modificata la ordinanza  commissariale n. A/413  del 21
gennaio 1998  e veniva  specificato il ruolo  degli uffici  del Genio
civile ed il ruolo di  coordinamento del Dipartimento delle politiche
territoriali ed ambientali UOC "rischio sismico";
  Considerato che per  mero errore materiale, al punto  1 della parte
dispositiva dell'ordinanza  commissariale n. A/453 del  7 aprile 1998
non  e'  stata  inserita  la  nuova  formulazione  della  lettera  c)
dell'ordinanza  commissariale n.  A/413 del  21 gennaio  1998 che  si
intendeva modificare;
  Ritenuto  quindi di  dover  procedere  alla correzione  dell'errore
materiale dell'ordinanza A/453 del 7 aprile 1998;
                               Ordina:
  1. Al punto 1 del dispositivo  dell'ordinanza n. A/453 del 7 aprile
1998  dopo le  parole  "secondo la  nuova  formulazione riportata  di
seguito:" e'  aggiunto " c) per  gli altri lavori verra'  erogata una
somma, valutata  secondo la complessita'  strutturale dell'intervento
fino  ad un  massimo del  50%  dell'importo totale  del progetto,  al
momento  dell'inizio dei  lavori;  un'ulteriore  somma potra'  essere
erogata fino ad un massimo dell'80% dell'importo totale del progetto;
la  restante somma  sara' liquidata  al momento  dell'ultimazione dei
lavori;";
  2)  di  dare comunicazione  del  presente  atto  a tutti  gli  enti
attuatori;
  3) di dare comunicazione del presente atto agli uffici regionali;
  4) di trasmettere il presente atto al Dipartimento della protezione
civile, in conformita' a quanto disposto all'art. 4 dell'ordinanza n.
2433/1996.
    Firenze, 16 aprile 1998
                                                 Il presidente: Chiti