Misure di salvaguardia nell'ambito di aree ricadenti nel perimetro del Parco nazionale del Gargano.(GU n.115 del 20-5-1998)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, di istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2 -bis, n. 231/98 depositata il 19 febbraio 1998 e notificata al Ministero dell'ambiente il 20 febbraio 1998, con cui e' stato disposto l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 "limitatamente alla parte riguardante le statuizioni sulla perimetrazione definitiva"; Considerato che l'effetto conformativo nascente dalla sentenza citata consiste nel rinnovo del procedimento di esame, valutazione e motivato accoglimento o non accoglimento delle richieste di perimetrazione e di zonazione - presentate dalla regione Puglia con la deliberazione di giunta n. 1687 in data 12 giugno 1995 e con le deliberazioni di giunta n. 5413/1994 e numero 6457/1994 ivi richiamate - e nella conseguente proposta al Consiglio dei Ministri di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica integrativo del decreto 5 giugno 1995, annullato in parte qua; Considerato che il Ministero dell'ambiente ha effettuato l'istruttoria per la riperimetrazione del Parco ed ha conseguentemente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. UL/98/8144 in data 30 aprile 1998, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, ai fini della deliberazione del Consiglio dei Ministri; Ritenuto assolutamente necessario, nelle more della emanazione e pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di riperimetrazione e zonazione del territorio del Parco del Gargano, assicurare la conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali nei territori della previgente perimetrazione, esposti al pericolo di attivita', comportamenti, situazioni, interventi ed atti tali da causare manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili; Visto l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Ordina: Nei territori inclusi nella perimetrazione del Parco nazionale del Gargano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1995, sono comunque vietate, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di riperimetrazione del Parco di cui alle premesse, o comunque, qualora cio' non avvenga entro il 30 giugno 1998, fino a detto termine, le seguenti attivita': a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; b) l'esecuzione di nuove costruzioni edilizie e la realizzazione di nuove infrastrutture di qualsiasi genere, ove non autorizzata dall'Ente Parco alla data attuale; c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave e nuove miniere, nonche' la coltivazione di nuovi giacimenti di idrocarburi e gas naturale, ove non autorizzati dall'Ente Parco alla data attuale. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 1998 Il Ministro: Ronchi