Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.118 del 23-5-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive integrazioni e modificazioni e di aggiungere dopo la tabella XLV/3, la tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del giorno 22 aprile 1997, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facolta' di farmacia e del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espressi nella seduta del giorno 2 ottobre 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come segue: Tabella XLV/4 Scuole di specializzazione del settore farmaceutico Capo IV Norme comuni alle scuole di specializzazione Art. 4.4.1. 1. Al settore farmaceutico afferiscono le seguenti scuole di specializzazione: 1) chimica e tecnologie alimentari; 2) farmacia industriale; 3) farmacia ospedaliera; 4) farmacognosia; 5) scienza e tecnica delle piante officinali; 6) scienza e tecnologia cosmetiche. Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. 2. I corsi di studio hanno durata biennale o triennale e prevedono rispettivamente almeno 600 e 1000 ore di didattica complessiva. Per durate diverse, l'indicazione viene riferita nello specifico ordinamento. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. 3. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. L'afferenza della scuola alla facolta', e/o al dipartimento e/o all'istituto, e' indicata nei singoli statuti. La sede della scuola e' la facolta' di farmacia. La facolta', i dipartimenti e/o gli istituti che concorrono al funzionamento della scuola sono indicati nei rispettivi statuti. 4. Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alla singola scuola di specializzazione. Sono, altresi', ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiana e straniera, accettato dalle competenti autorita' italiane dal consiglio della scuola e senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole. 5. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. 6. Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente punto 5, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore (scuole di durata triennale) e 600 ore (scuole di durata biennale) di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. 7. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. 8. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. 9. La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi tra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti e' individuata dal Consiglio nazionale universitario. Norme relative alle singole scuole di specializzazione: Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche Il corso di specializzazione in "Scienza e tecnologia cosmetiche" e' disciplinato oltre che dal presente articolo, anche dai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti nella scienza e nella tecnologia dei cosmetici. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate a norma del precedente punto 6 almeno 600 ore, sono le seguenti: Area 1 - Chimica. Le discipline dell'area chimica devono fornire agli specializzandi conoscenze approfondite nel campo della chimica dei prodotti cosmetici, dei principi chimico fisici che regolano la tecnologia dei cosmetici. Settori scientificodisciplinari: C01A chimica analitica; C02X chimico fisica; C05X chimica organica; C07X chimica farmaceutica; C08X farmaceutico tecnologico applicativo. Area 2 - Biologica. Le discipline dell'area biologica devono fornire conoscenze nei settori della anatomia, istologia, biochimica e fisiologia della cute. Settori scientificodisciplinari: E04A fisiologia generale; E05A biochimica; E07X farmacologia; E09A anatomia umana; F05X microbiologia e microbiologia clinica; F22A igiene generale ed applicata. Area 3 - Tecnologica. Le discipline dell'area devono fornire approfondite conoscenze nel settore della tecnica e formulazione cosmetica nonche' conoscenze degli impianti e macchinari per la preparazione del cosmetico. Settori scientificodisciplinari: C08X farmaceutico tecnologico applicativo. Alla scuola sono ammessi i laureati in: chimica; chimica industriale; chimica e tecnologia farmaceutiche; farmacia; scienze biologiche. Suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione "Scienze e tecnologia cosmetiche". Ferrara, 16 aprile 1998 Il rettore: Conconi