UNIVERSITA' DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 16 aprile 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.118 del 23-5-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Considerata  l'opportunita'  di   procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici  delle scuole  di specializzazione  del settore
farmaceutico;
  Ritenuta  la necessita'  di modificare  la tabella  I, allegata  al
regio decreto 30 settembre 1938,  n. 1652 e successive integrazioni e
modificazioni e di aggiungere dopo la tabella XLV/3, la tabella XLV/4
recante gli  ordinamenti didattici  delle scuole  di specializzazione
del settore farmaceutico;
  Vista la  proposta di  modifica allo  statuto formulata  dal senato
accademico nella seduta del giorno 22 aprile 1997, acquisiti i pareri
favorevoli del consiglio  della facolta' di farmacia  e del consiglio
di amministrazione;
  Rilevata  la necessita'  di  apportare la  modifica  di statuto  in
deroga al  termine triennale di  cui all'art.  17 del testo  unico 31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
espressi nella seduta del giorno 2 ottobre 1997;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi di  Ferrara, approvato con
il  decreto indicato  in premessa,  e' ulteriormente  modificato come
segue:
                            Tabella XLV/4
                     Scuole di specializzazione
                      del settore farmaceutico
                               Capo IV
             Norme comuni alle scuole di specializzazione
                             Art. 4.4.1.
  1.  Al  settore  farmaceutico  afferiscono le  seguenti  scuole  di
specializzazione:
   1) chimica e tecnologie alimentari;
   2) farmacia industriale;
   3) farmacia ospedaliera;
   4) farmacognosia;
   5) scienza e tecnica delle piante officinali;
   6) scienza e tecnologia cosmetiche.
  Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari
rami  di esercizio  professionale,  l'assunzione  della qualifica  di
specialista.
  2. I corsi di studio hanno  durata biennale o triennale e prevedono
rispettivamente almeno 600  e 1000 ore di  didattica complessiva. Per
durate   diverse,  l'indicazione   viene  riferita   nello  specifico
ordinamento. La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  3. Il numero  degli iscritti a ciascun anno di  corso viene fissato
in  base  alle  risorse  umane   e  finanziarie,  alle  strutture  ed
attrezzature  disponibili  alle esigenze  del  mercato  del lavoro  e
secondo i  criteri generali fissati dal  Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica  e tecnologica ai sensi  dell'art. 9, comma
4, della  legge n.  341/1990. Le modalita'  delle eventuali  prove di
ammissione  sono stabilite  dal consiglio  della scuola.  L'afferenza
della scuola alla facolta', e/o  al dipartimento e/o all'istituto, e'
indicata nei singoli statuti. La sede  della scuola e' la facolta' di
farmacia. La facolta', i dipartimenti e/o gli istituti che concorrono
al funzionamento della scuola sono indicati nei rispettivi statuti.
  4. Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle
norme  relative  alla  singola   scuola  di  specializzazione.  Sono,
altresi', ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo
di  studio,  conseguito  presso  universita'  italiana  e  straniera,
accettato  dalle competenti  autorita' italiane  dal consiglio  della
scuola  e senato  accademico e  che sia  ritenuto equipollente  anche
limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.
  5. Il  consiglio della scuola determina,  con apposito regolamento,
in  conformita' al  regolamento didattico  di Ateneo  e nel  rispetto
della  liberta'   di  insegnamento,  l'articolazione  del   corso  di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina, pertanto:
  gli  insegnamenti  fondamentali   obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali  con  la  suddivisione allorquando  necessaria,  in  moduli
didattici;  la  tipologia delle  forme  didattiche,  ivi comprese  le
attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  6. Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal
precedente  punto 5,  il  consiglio della  scuola dovra'  comprendere
nell'ordinamento le aree didattiche  specificate nelle norme relative
alle singole  scuole di  specializzazione alle quali  dovranno essere
dedicate  almeno 1000  ore (scuole  di  durata triennale)  e 600  ore
(scuole di durata biennale) di didattica  per un minimo di 50 ore per
ciascuna area.
  Per  ciascuna area  i  settori definiscono  l'ambito scientifico  e
disciplinare  nel  quale  si   sviluppera'  l'attivita'  didattica  e
verranno reperiti i docenti.
  7.  All'inizio   di  ciascun  corso  gli   specializzandi  dovranno
concordare con  il consiglio della  scuola la scelta  degli eventuali
corsi  opzionali  che  dovranno costituire  orientamento  all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale  di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  Ai  fini della  frequenza alle  lezioni teoriche  e alle  attivita'
pratiche il  consiglio della  scuola potra' riconoscere  utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta   in  Italia  e  all'estero   in  laboratori
universitari o extra universitari.
  8.  L'Universita',   su  proposta   del  consiglio   della  scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici  o privati, con finalita' di
sovvenzione e  di utilizzazione di strutture  extra universitarie per
lo  svolgimento delle  attivita' didattiche  degli specializzandi  ai
sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e del decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162.
  E' consentito in  parte l'espletamento dei corsi  anche presso sedi
distaccate.
  9. La corrispondenza delle scuole  di specializzazione e dei titoli
relativi tra  le tipologie definite  nella presente tabella  e quelle
precedenti e' individuata dal Consiglio nazionale universitario.
  Norme relative alle singole scuole di specializzazione:
Scuola di specializzazione
in scienza e tecnologia cosmetiche
  Il corso  di specializzazione in "Scienza  e tecnologia cosmetiche"
e' disciplinato oltre  che dal presente articolo, anche  dai punti 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
  La scuola ha lo scopo di  fornire le conoscenze teoriche e pratiche
per la preparazione  di specialisti nella scienza  e nella tecnologia
dei cosmetici.
  Le aree  didattiche che  caratterizzano questo  corso e  alle quali
devono essere dedicate a norma del precedente punto 6 almeno 600 ore,
sono le seguenti:
Area 1 - Chimica.
  Le discipline dell'area chimica  devono fornire agli specializzandi
conoscenze  approfondite   nel  campo  della  chimica   dei  prodotti
cosmetici, dei principi chimico fisici che regolano la tecnologia dei
cosmetici.
  Settori scientificodisciplinari:
   C01A chimica analitica;
   C02X chimico fisica;
   C05X chimica organica;
   C07X chimica farmaceutica;
   C08X farmaceutico tecnologico applicativo.
Area 2 - Biologica.
  Le  discipline dell'area  biologica devono  fornire conoscenze  nei
settori  della anatomia,  istologia,  biochimica  e fisiologia  della
cute.
  Settori scientificodisciplinari:
   E04A fisiologia generale;
   E05A biochimica;
   E07X farmacologia;
   E09A anatomia umana;
   F05X microbiologia e microbiologia clinica;
   F22A igiene generale ed applicata.
Area 3 - Tecnologica.
  Le discipline dell'area devono  fornire approfondite conoscenze nel
settore  della tecnica  e formulazione  cosmetica nonche'  conoscenze
degli impianti e macchinari per la preparazione del cosmetico.
  Settori scientificodisciplinari:
   C08X farmaceutico tecnologico applicativo.
  Alla scuola sono ammessi i laureati in:
   chimica;
   chimica industriale;
   chimica e tecnologia farmaceutiche;
   farmacia;
   scienze biologiche.
  Suddetta  scuola  corrisponde  all'ex  scuola  di  specializzazione
"Scienze e tecnologia cosmetiche".
   Ferrara, 16 aprile 1998
                                                  Il rettore: Conconi