Rettifica al decreto dirigenziale 24 maggio 1997 concernente la modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale".(GU n.119 del 25-5-1998)
IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli dell'Etruria Centrale" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1997 con il quale e' stato sostituito il testo del disciplinare di produzione sopra indicato; Visti in particolare l'art. 5, ultimo comma, del disciplinare annesso al citato decreto ministeriale 24 maggio 1997 che prevede, tra l'altro, la data dell'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" tipologia "Vinsanto riserva" e l'art. 7, primo comma, del medesimo disciplinare che pone divieto di aggiungere la qualificazione riserva alla denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale", nella designazione e presentazione dei relativi vini; Considerato che il divieto sopra indicato risulta essere esteso, erroneamente, anche alla tipologia "Vinsanto riserva" dei vini a denominazione di origine controllata in argomento; Ritenuto pertanto necessario dover procedere alla parziale rettifica del predetto primo comma dell'art. 7 del citato disciplinare di produzione mediante eliminazione del divieto dell'uso della qualificazione "riserva" operante anche nei confronti dei vini a denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" tipologia "Vinsanto riserva"; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Il primo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 24 maggio 1997, recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" e' sostituito per intero dal testo di seguito riportato: Alla denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva" e similari. L'uso della qualificazione "riserva" e' consentito esclusivamente per il vino a denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" tipologia Vinsanto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 1998 Il dirigente: La Torre