MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 maggio 1998 

  Rettifica  al decreto  dirigenziale 24  maggio 1997  concernente la
modificazione al disciplinare di  produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale".
(GU n.119 del 25-5-1998)

                            IL DIRIGENTE
   capo    della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per
   la tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e
   delle indicazioni   geografiche      tipiche    dei      vini    e
   responsabile  del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  5 dicembre 1990,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Colli  dell'Etruria Centrale"  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto ministeriale 24 maggio  1997 con il quale e' stato
sostituito il testo del disciplinare di produzione sopra indicato;
  Visti  in  particolare l'art.  5,  ultimo  comma, del  disciplinare
annesso al  citato decreto ministeriale  24 maggio 1997  che prevede,
tra  l'altro,  la   data  dell'immissione  al  consumo   del  vino  a
denominazione  di origine  controllata "Colli  dell'Etruria Centrale"
tipologia "Vinsanto  riserva" e l'art.  7, primo comma,  del medesimo
disciplinare che pone divieto di aggiungere la qualificazione riserva
alla  denominazione   di  origine  controllata   "Colli  dell'Etruria
Centrale", nella designazione e presentazione dei relativi vini;
  Considerato che  il divieto  sopra indicato risulta  essere esteso,
erroneamente,  anche alla  tipologia  "Vinsanto riserva"  dei vini  a
denominazione di origine controllata in argomento;
  Ritenuto   pertanto  necessario   dover  procedere   alla  parziale
rettifica   del  predetto   primo  comma   dell'art.  7   del  citato
disciplinare di produzione mediante eliminazione del divieto dell'uso
della qualificazione "riserva" operante  anche nei confronti dei vini
a denominazione di origine  controllata "Colli dell'Etruria Centrale"
tipologia "Vinsanto riserva";
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede  che  le denominazioni  di  origine  controllata
vengano  riconosciute   o  modificate   con  decreto   del  dirigente
responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il primo comma  dell'art. 7 del disciplinare  di produzione annesso
al  decreto ministeriale  24  maggio 1997,  recante modificazione  al
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Colli  dell'Etruria Centrale"  e' sostituito  per intero
dal testo di seguito riportato:
  Alla  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  dell'Etruria
Centrale"  e'  vietata  l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  ivi
compresi  gli  aggettivi  "extra", "fine",  "scelto",  "selezionato",
"superiore",  "riserva"   e  similari.  L'uso   della  qualificazione
"riserva" e' consentito esclusivamente per il vino a denominazione di
origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" tipologia Vinsanto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 maggio 1998
                                               Il dirigente: La Torre