Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.(GU n.120 del 26-5-1998)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli l e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Renzulli Pietro Alexander, nato a Cambridge l'11 luglio 1972, cittadino britannico, diretta ad ottenere il riconoscimento di titoli accademico e professionali di cui e' stato insignito nel Regno Unito per accedere all'albo degli ingegneri e esercitare in Italia come libero professionista; Preso atto che il migrante ha conseguito nell'agosto 1993 il titolo accademico postsecondario triennale denominato "bachelor of Engineering", presso l'University of London (GB); successivamente ha ottenuto il "diploma of the Imperial College in Advanced Mechanical Engineering" nel gennaio 1995 presso la stessa Universita'; Preso atto, inoltre che ha provato di aver svolto attivita' professionale, per un periodo superiore a due anni; Considerato che gli accennati titoli accademici e professionali - di cui e' insignito, ai sensi dell'ordinamento accademico e professionale britannico, il sig. Renzulli - rilevano cumulativamente, ai sensi del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione d'"ingegnere"; Considerato, altresi', che i sopra indicati titoli britannici, presi unitariamente, radicano una formazione (di studi, praticantato e di esperienza) acquisita in campo "industriale", ramo "ingegneria meccanica" che, rispetto a quanto contemplato dalla legislazione didatticouniversitaria italiana attualmente vigente nell'area ingegneristica di analogo settore si rivela essere limitata sia quanto ai suoi contenuti che quanto ai risultati con cio' conseguibili in termini di competenze; Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, sopra indicato; Considerato, inoltre che l'attivita' intellettuale quale racchiusa nei sopra indicati titoli professionali britannici - in ragione peraltro della coesistenza nel Regno Unito di altri e pari ordinati titoli professionali nell'area ingegneristica implicante riparto di competenze - si rivela piu' ristretta in rapporto allo spettro di attivita' professionali che l'"ingegnere" italiano e' in diritto di esercitare, ai sensi della legislazione professionale attualmente vigente in Italia e, in particolare alla luce degli articoli 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, recanti l'oggetto professionale essenziale di un tale professionista, per altro verso; Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sopra indicato; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due, in analogia a quanto deciso in casi similari; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 16 ottobre 1997; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata; Decreta: 1. Al sig. Renzulli Pietro Alexander, nato a Cambridge l'11 luglio 1972, cittadino britannico, sono riconosciuti il titolo di studio postsecondario triennale di "bachelor of Engineering" e quelli professionali di cui in premessa, quali titoli cumulativamente rilevanti per l'accesso all'albo degli "ingegneri" e per l'esercizio di questa professione in Italia. 2. Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, e' volta ad accertare, in capo al candidato, vuoi le conoscenze di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria, vuoi le capacita' specialisticoprofessionali afferenti al settore di "ingegneria meccanica", quali contemplate dalla legislazione didatticouniversitaria e professionale, vigenti, e, in special modo, quelle che non hanno formato oggetto di studi e/o di approfondimenti per praticantato e per esperienza da parte del candidato nel Paese di provenienza. 4. Le materie individuate come sopra sono in specie: a) geometria (cod. A01C); b) fisica (cod. B01A); c) scienza delle costruzioni (cod. H07A). 5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale da svolgersi in lingua italiana: a) l'esame scritto - formulato dalla commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995, n. 14 - consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente una o piu' delle materie individuate al numero 4, sopra; b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate sopra. L'indicato esame vertera' altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. All'esame qui considerato il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento. 6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti. 7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di anni due e si svolgera' presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovra' ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istante che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. All'uopo, l'istante presentera' al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro: 1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento; 2) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. 8. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 11 maggio 1998 Il direttore generale: Hinna Danesi