Legge n. 488/1992 - Direttive di applicazione della norma valide per le domande presentate a decorrere dal terzo bando.(GU n.122 del 28-5-1998)
Vigente al: 28-5-1998
Alle Banche concessionarie e, per conoscenza: All'Abi All'Assireme All'Assilea Ai fini della corretta ed uniforme applicazione delle norme di attuazione della legge richiamata in oggetto, valide con effetto dalle domande presentate a decorrere dal terzo bando, si forniscono le seguenti direttive: 1) Iscrizione al settore Industria dell'INPS delle imprese di servizio. Com'e' noto la normativa consente che alle imprese di servizi vengano applicati i medesimi criteri di ammissibilita' delle spese validi per le attivita' estrattive e manifatturiere a condizione che dette imprese siano iscritte al settore "industria" dell'INPS. Detta condizione deve sussistere ed essere attestata (attraverso l'indicazione degli estremi di iscrizione nel punto A13 della scheda tecnica) alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Tuttavia, al fine di non penalizzare le imprese di nuova costituzione o che, comunque, a tale data non presentino dipendenti e che, pertanto, non possano richiedere ancora l'iscrizione all'INPS, alle stesse possono essere comunque riconosciuti i medesimi criteri di ammissibilita' solo in presenza di una semplice manifestazione di intenti alla suddetta iscrizione a meno che, in relazione all'attivita' da svolgere, la banca non sia venuta a conoscenza di decisioni o orientamenti diversi assunti dall'INPS in altri analoghi casi, tali da poter ragionevolmente escludere che detta iscrizione possa realmente avvenire. Sia nel caso di accoglimento della dichiarazione di intenti che in quello contrario, la banca concessionaria dovra' motivare la soluzione adottata nelle note della relazione istruttoria. L'iscrizione dovra' avvenire ed essere tempestivamente comunicata e comprovata dall'impresa alla banca entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa. 2) Modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma. Le norme di attuazione della legge n. 488/1992 valide a partire dal terzo bando non prevedono alcuna specifica controindicazione nei confronti delle operazioni di modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa. Tale modifica, pertanto, e' in linea di mas- sima consentita purche' avvenga nel rispetto di condizioni e principi generali fissati dalla normativa. Non e' quindi consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente all'acquisizione del bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di leaseback, entrambe non ammissibili. E' altresi' necessario che la modifica, qualora intervenga tra il termine ultimo per la presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti variazione dei dati esposti nella scheda tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori (quali, ad esempio, la variazione dell'ammontare complessivo o dell'articolazione temporale delle spese), caso per il quale la domanda verrebbe per altri motivi a decadere. Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel modulo di domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto collaboratore interessati affinche' se ne possa tener conto in sede di decreto di concessione delle agevolazioni o di modifica dello stesso. A ciascuna iniziativa corrisponde sempre e comunque un unico decreto contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto diretto e di quelle per i beni in leasing, dell'ammontare delle relative agevolazioni e delle rispettive quote, una (relativa ai beni di acquisto diretto) da erogare direttamente all'impresa e l'altra (relativa ai beni in leasing) da erogare tramite l'istituto collaboratore. In relazione a tali modifiche e' necessario che la banca concessionaria, prima di darne comunicazione a questo Ministero, accerti che non vi siano condizioni ostative al buon fine dell'operazione - ivi comprese quelle legate alla validita' del piano finanziario di copertura del programma - ed acquisisca, solo nel caso di passaggio dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria, l'assenso all'operazione da parte dell'istituto collaboratore. Le modifiche di cui si tratta, naturalmente, sono soggette ai vincoli fissati dalla normativa e, in particolare, all'unica societa' di leasing per tutti i beni del programma (ad eccezione del "pool") ed agli scostamenti degli indicatori a consuntivo. In considerazione della complessita' amministrativa della gestione di tali operazioni, si invitano le banche concessionarie e gli istituti collaboratori a rappresentare alle imprese interessate la caratteristica di assoluta eccezionalita' che rivestono tali modifiche. 3) Indicatore ambientale. Come indicato al punto 6.6 della circolare n. 234363/1997 e nelle istruzioni per la compilazione del punto C3.1 della scheda tecnica, l'impresa la cui attivita' non e' assoggettabile ne' al sistema comunitario ecoaudit ne' a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale puo' comunque conseguire il punteggio massimo (5 punti) previsto per la prima parte del questionario contrassegnando la risposta "Altro" relativa al quesito C3. 1.1 e fornendo una risposta positiva a tutti gli altri quattro quesiti, dal C3.1.2 al C3.1.5. Il fine di tale accorgimento e' quello di impedire che un'impresa possa risultare penalizzata da fatti non dipendenti dalla propria volonta' (la non disponibilita' di procedure di certificazione da parte dei soggetti preposti). Dal momento che, con riferimento alle attivita' ammissibili ai sensi della legge n. 488/1992, come confermato recentemente dalla Sezione Emas Italia del Comitato Ecolabel ed Ecoaudit, la certificazione ambientale puo' essere al momento richiesta ed ottenuta per tutte le attivita' estrattive e manifatturiere, mentre per quelle di servizi potra' esserlo a partire dalla fine del 1999, l'ipotesi posta a base della risposta "Altro" non sussiste per le prime (estrattive e manifatturiere) e, pertanto, l'eventuale risposta non puo' che intendersi nel senso di manifesta volonta' a non aderire, pur potendolo fare, ad uno dei previsti sistemi di certificazione ambientale. In tal senso, in conclusione, andra' riconosciuto un punteggio pari a "zero" per la risposta "Altro" ed un punteggio pari ad "uno" per ciascuna risposta positiva ai quesiti da C3.1.2 a C3.1.5, con un punteggio massimo conseguibile quindi, per la sezione C3.1, di 4 punti. Per le attivita' di servizi, non essendo ancora disponibile l'EMAS e non essendovi indicazioni chiare ed univoche, per tutte tali attivita', circa l'ISO 14001, si ritiene che non si possa che applicare il criterio richiamato nella prima parte della presente direttiva fino a quando la normativa non avra' fornito un diverso indirizzo. Per quanto concerne, inoltre, la incompletezza dei dati ai punti da C3.2.1 a C3.2.5, si conferma che per ciascuna mancata indicazione in modo completo delle relative cinque coppie di dati richiesti (un semplice tratto orizzontale, ad esempio, puo' intendersi invece come espressa indicazione di assenza di rifiuti o di consumi) viene attribuito un punteggio pari a "zero", tranne che per i "nuovi impianti". Per questi ultimi, infatti, purche' non definiti tali convenzionalmente, una incompleta indicazione dei dati da C3.2.1 a C3.2.4 comporta comunque l'attribuzione di un punteggio pari ad "uno", mentre lo stesso varra' anche per il punto C3.2.5 solo a condizione che il relativo dato "a regime" sia diverso da zero. 4) Determinazione del capitale proprio delle societa' cooperative. Il punto 6.2 della circolare n. 234363/1997 definisce le modalita' per la determinazione del capitale proprio ai fini del calcolo del relativo indicatore. Viene ivi chiarito, tra l'altro, che possono essere utilmente computati a tal fine anche poste preesistenti (finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili nonche' utili di bilancio accantonati), purche' previa conversione in capitale sociale e nella misura in cui non gia' computati per l'equilibrio finanziario con riferimento all'esercizio "precedente". Occorre a tale riguardo rilevare la particolare situazione concernente le societa' cooperative. Per ciascun socio persona fisica di dette societa', infatti, l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fissa un limite massimo di quote o di azioni che lo stesso puo' possedere; tale limite, di fatto, in costanza della compagine sociale, impedisce l'incremento del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal momento che, per le stesse societa' cooperative, le eventuali preesistenti riserve indivisibili, costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della societa' cooperativa che all'atto del suo scioglimento, si e' dell'avviso che, purche' sia stato raggiunto il limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone fisiche, dette riserve possano essere prese in considerazione, ai fini di cui si tratta, senza richiederne la conversione in capitale sociale; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. Restano ferme le disposizioni in materia di esplicita destinazione del capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente. 5) Imprese artigiane: iscrizione al registro delle imprese. L'attuale normativa prevede che tutte le imprese, ai fini della richiesta delle agevolazioni di cui si tratta, provvedano preventivamente alla iscrizione presso il registro delle imprese, trascrivendone gli estremi nella scheda tecnica ed allegando il relativo certificato alla domanda di agevolazioni. Dal momento che le imprese artigiane possono ottenere la suddetta iscrizione solo dopo aver dimostrato l'esercizio dell'attivita', al fine di non penalizzare tali imprese, si conviene che le iniziative di "nuovo impianto" promosse dalle stesse possano essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza della richiamata iscrizione. Quest'ultima dovra' avvenire ed essere tempestivamente comunicata e comprovata dall'impresa alla banca attraverso lo specifico certificato, entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa. 6) Notifiche alla Unione europea per il settore siderurgico. A seguito di alcune richieste di chiarimenti da parte dell'Unione europea in merito al settore siderurgico, sono stati condotti alcuni approfondimenti in materia di divieti e limitazioni nei confronti dell'ammissibilita' delle iniziative promosse in tale settore e sulla necessita' di procedere alla prevista notifica ai competenti organismi. Dal momento che la questione riveste connotati di estrema delicatezza e responsabilita' e che la specifica normativa europea appare in alcuni casi di difficile applicazione, rischiando di generare errori molto gravi ai fini del procedimento e delle responsabilita' coinvolte, si invitano le banche concessionarie a porre la massima attenzione nella valutazione della sussistenza o meno delle condizioni di ammissibilita' richiamate al punto 2.4 della circolare n. 234363/1997 e, a partire gia' dal bando in corso, a segnalare, nell'apposito punto della relazione istruttoria, l'ipotesi di notifica dell'iniziativa all'Unione europea ogni qualvolta il programma da agevolare venga promosso nell'ambito di un'unita' produttiva ove vengono realizzate produzioni di cui al Trattato CECA, anche se il programma medesimo dovesse essere totalmente estraneo a tali prodotti. Sulla base delle segnalazioni delle banche concessionarie, provvedera' poi questo Ministero ad assumere le decisioni finali in merito alla effettiva necessita' di procedere alla notifica all'Unione europea. Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese Sappino