MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 13 maggio 1998, n. 1065 

  Legge n.  488/1992 - Direttive  di applicazione della  norma valide
per le domande presentate a decorrere dal terzo bando.
(GU n.122 del 28-5-1998)
 
 Vigente al: 28-5-1998  
 

                                  Alle Banche concessionarie
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Abi
                                  All'Assireme
                                  All'Assilea
  Ai  fini della  corretta ed  uniforme applicazione  delle norme  di
attuazione  della legge  richiamata  in oggetto,  valide con  effetto
dalle domande presentate  a decorrere dal terzo  bando, si forniscono
le seguenti direttive:
  1)  Iscrizione  al settore  Industria  dell'INPS  delle imprese  di
servizio.
  Com'e'  noto la  normativa  consente che  alle  imprese di  servizi
vengano applicati  i medesimi  criteri di ammissibilita'  delle spese
validi per le attivita' estrattive  e manifatturiere a condizione che
dette imprese siano iscritte  al settore "industria" dell'INPS. Detta
condizione   deve   sussistere   ed  essere   attestata   (attraverso
l'indicazione degli estremi di iscrizione  nel punto A13 della scheda
tecnica) alla  data di sottoscrizione della  domanda di agevolazione.
Tuttavia, al fine di non penalizzare le imprese di nuova costituzione
o  che,  comunque, a  tale  data  non  presentino dipendenti  e  che,
pertanto, non  possano richiedere ancora l'iscrizione  all'INPS, alle
stesse  possono essere  comunque riconosciuti  i medesimi  criteri di
ammissibilita'  solo in  presenza di  una semplice  manifestazione di
intenti   alla  suddetta   iscrizione  a   meno  che,   in  relazione
all'attivita' da  svolgere, la banca  non sia venuta a  conoscenza di
decisioni o orientamenti diversi  assunti dall'INPS in altri analoghi
casi, tali  da poter  ragionevolmente escludere che  detta iscrizione
possa  realmente  avvenire.  Sia   nel  caso  di  accoglimento  della
dichiarazione  di   intenti  che   in  quello  contrario,   la  banca
concessionaria dovra' motivare la soluzione adottata nelle note della
relazione  istruttoria.   L'iscrizione  dovra'  avvenire   ed  essere
tempestivamente comunicata e comprovata dall'impresa alla banca entro
e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa.
      2) Modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma.
  Le norme di attuazione della legge n. 488/1992 valide a partire dal
terzo  bando non  prevedono  alcuna  specifica controindicazione  nei
confronti delle  operazioni di  modifica del sistema  di acquisizione
dei  beni  del  programma dalla  locazione  finanziaria  all'acquisto
diretto o  viceversa. Tale  modifica, pertanto, e'  in linea  di mas-
sima consentita purche' avvenga nel rispetto di condizioni e principi
generali fissati  dalla normativa.  Non e'  quindi consentito  che la
suddetta  modifica  intervenga successivamente  all'acquisizione  del
bene in quanto, altrimenti, verrebbero  a configurarsi, a seconda dei
casi,  le ipotesi  di  acquisto  di un  bene  usato  o di  leaseback,
entrambe  non ammissibili.  E' altresi'  necessario che  la modifica,
qualora intervenga tra  il termine ultimo per  la presentazione delle
domande e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti variazione
dei dati esposti  nella scheda tecnica rilevanti ai  fini del calcolo
degli  indicatori (quali,  ad esempio,  la variazione  dell'ammontare
complessivo o dell'articolazione temporale  delle spese), caso per il
quale la domanda verrebbe per altri motivi a decadere.
  Qualora  l'impresa  abbia  apportato   tali  modifiche  deve  darne
tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel
modulo di  domanda - sia  alla banca concessionaria  che all'istituto
collaboratore interessati affinche'  se ne possa tener  conto in sede
di  decreto di  concessione delle  agevolazioni o  di modifica  dello
stesso. A ciascuna iniziativa corrisponde  sempre e comunque un unico
decreto contenente la separata indicazione  delle spese ammesse per i
beni  di  acquisto  diretto  e  di quelle  per  i  beni  in  leasing,
dell'ammontare delle relative agevolazioni  e delle rispettive quote,
una (relativa  ai beni di  acquisto diretto) da  erogare direttamente
all'impresa  e  l'altra (relativa  ai  beni  in leasing)  da  erogare
tramite l'istituto collaboratore.
  In  relazione  a   tali  modifiche  e'  necessario   che  la  banca
concessionaria,  prima di  darne  comunicazione  a questo  Ministero,
accerti  che   non  vi  siano   condizioni  ostative  al   buon  fine
dell'operazione - ivi comprese quelle legate alla validita' del piano
finanziario di copertura del programma - ed acquisisca, solo nel caso
di  passaggio  dall'acquisto   diretto  alla  locazione  finanziaria,
l'assenso all'operazione da parte dell'istituto collaboratore.
  Le  modifiche di  cui  si tratta,  naturalmente,  sono soggette  ai
vincoli fissati dalla normativa e, in particolare, all'unica societa'
di leasing per  tutti i beni del programma (ad  eccezione del "pool")
ed agli scostamenti degli indicatori a consuntivo.
  In considerazione della  complessita' amministrativa della gestione
di  tali  operazioni, si  invitano  le  banche concessionarie  e  gli
istituti collaboratori  a rappresentare  alle imprese  interessate la
caratteristica   di  assoluta   eccezionalita'  che   rivestono  tali
modifiche.
                      3) Indicatore ambientale.
  Come indicato al  punto 6.6 della circolare n.  234363/1997 e nelle
istruzioni per la  compilazione del punto C3.1  della scheda tecnica,
l'impresa  la cui  attivita'  non e'  assoggettabile  ne' al  sistema
comunitario  ecoaudit ne'  a sistemi  internazionali riconosciuti  di
certificazione  ambientale  puo'  comunque  conseguire  il  punteggio
massimo  (5  punti) previsto  per  la  prima parte  del  questionario
contrassegnando la  risposta "Altro"  relativa al  quesito C3.  1.1 e
fornendo una risposta positiva a tutti gli altri quattro quesiti, dal
C3.1.2 al C3.1.5. Il fine di  tale accorgimento e' quello di impedire
che un'impresa  possa risultare  penalizzata da fatti  non dipendenti
dalla  propria  volonta'  (la  non  disponibilita'  di  procedure  di
certificazione da parte dei soggetti  preposti). Dal momento che, con
riferimento  alle  attivita'  ammissibili  ai sensi  della  legge  n.
488/1992, come confermato recentemente  dalla Sezione Emas Italia del
Comitato  Ecolabel ed  Ecoaudit,  la  certificazione ambientale  puo'
essere  al  momento richiesta  ed  ottenuta  per tutte  le  attivita'
estrattive  e manifatturiere,  mentre  per quelle  di servizi  potra'
esserlo a partire  dalla fine del 1999, l'ipotesi posta  a base della
risposta   "Altro"  non   sussiste   per  le   prime  (estrattive   e
manifatturiere)  e,  pertanto,  l'eventuale  risposta  non  puo'  che
intendersi  nel  senso  di  manifesta volonta'  a  non  aderire,  pur
potendolo  fare,  ad  uno  dei  previsti  sistemi  di  certificazione
ambientale.  In tal  senso,  in conclusione,  andra' riconosciuto  un
punteggio pari a "zero" per la  risposta "Altro" ed un punteggio pari
ad  "uno" per  ciascuna  risposta  positiva ai  quesiti  da C3.1.2  a
C3.1.5, con un punteggio massimo  conseguibile quindi, per la sezione
C3.1, di  4 punti. Per  le attivita'  di servizi, non  essendo ancora
disponibile l'EMAS  e non  essendovi indicazioni chiare  ed univoche,
per tutte  tali attivita', circa l'ISO  14001, si ritiene che  non si
possa che  applicare il criterio  richiamato nella prima  parte della
presente direttiva  fino a quando  la normativa non avra'  fornito un
diverso indirizzo.
  Per quanto concerne, inoltre, la incompletezza dei dati ai punti da
C3.2.1 a C3.2.5, si conferma  che per ciascuna mancata indicazione in
modo  completo delle  relative cinque  coppie di  dati richiesti  (un
semplice tratto orizzontale, ad  esempio, puo' intendersi invece come
espressa  indicazione  di assenza  di  rifiuti  o di  consumi)  viene
attribuito  un punteggio  pari  a  "zero", tranne  che  per i  "nuovi
impianti".  Per questi  ultimi,  infatti, purche'  non definiti  tali
convenzionalmente, una  incompleta indicazione  dei dati da  C3.2.1 a
C3.2.4  comporta  comunque l'attribuzione  di  un  punteggio pari  ad
"uno",  mentre lo  stesso varra'  anche per  il punto  C3.2.5 solo  a
condizione che il relativo dato "a regime" sia diverso da zero.
 4) Determinazione del capitale proprio delle societa' cooperative.
  Il punto 6.2 della circolare  n. 234363/1997 definisce le modalita'
per la  determinazione del capitale  proprio ai fini del  calcolo del
relativo  indicatore. Viene  ivi chiarito,  tra l'altro,  che possono
essere  utilmente  computati  a  tal fine  anche  poste  preesistenti
(finanziamenti  dei soci,  prestiti  obbligazionari  ed altri  debiti
assimilabili nonche'  utili di bilancio accantonati),  purche' previa
conversione  in capitale  sociale  e  nella misura  in  cui non  gia'
computati per l'equilibrio  finanziario con riferimento all'esercizio
"precedente".
  Occorre  a   tale  riguardo  rilevare  la   particolare  situazione
concernente le societa' cooperative. Per ciascun socio persona fisica
di dette societa', infatti, l'art. 3  della legge 31 gennaio 1992, n.
59, fissa un limite  massimo di quote o di azioni  che lo stesso puo'
possedere;  tale  limite,  di  fatto,  in  costanza  della  compagine
sociale,   impedisce   l'incremento   del  capitale   sociale   oltre
determinate  consistenze. Dal  momento  che, per  le stesse  societa'
cooperative,   le   eventuali  preesistenti   riserve   indivisibili,
costituite ai  sensi dell'art.  12 della legge  16 dicembre  1977, n.
904, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma,
sia durante la  vita della societa' cooperativa che  all'atto del suo
scioglimento, si e'  dell'avviso che, purche' sia  stato raggiunto il
limite  del  capitale  sopra  richiamato per  tutti  i  soci  persone
fisiche,  dette riserve  possano essere  prese in  considerazione, ai
fini di cui  si tratta, senza richiederne la  conversione in capitale
sociale; in  tal caso  il relativo ammontare  viene convenzionalmente
imputato  all'anno solare  di  avvio a  realizzazione del  programma.
Restano ferme  le disposizioni  in materia di  esplicita destinazione
del capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente.
     5) Imprese artigiane: iscrizione al registro delle imprese.
  L'attuale normativa  prevede che  tutte le  imprese, ai  fini della
richiesta   delle  agevolazioni   di   cui   si  tratta,   provvedano
preventivamente  alla iscrizione  presso il  registro delle  imprese,
trascrivendone  gli  estremi nella  scheda  tecnica  ed allegando  il
relativo certificato alla domanda di agevolazioni. Dal momento che le
imprese artigiane  possono ottenere la suddetta  iscrizione solo dopo
aver   dimostrato  l'esercizio   dell'attivita',  al   fine  di   non
penalizzare tali  imprese, si  conviene che  le iniziative  di "nuovo
impianto" promosse  dalle stesse  possano essere istruite  e proposte
per  le agevolazioni  anche in  assenza della  richiamata iscrizione.
Quest'ultima dovra'  avvenire ed essere tempestivamente  comunicata e
comprovata   dall'impresa   alla   banca  attraverso   lo   specifico
certificato, entro  e non oltre la  trasmissione della documentazione
finale di spesa.
         6) Notifiche alla Unione europea per il settore siderurgico.
  A seguito di  alcune richieste di chiarimenti  da parte dell'Unione
europea in merito al settore  siderurgico, sono stati condotti alcuni
approfondimenti  in materia  di divieti  e limitazioni  nei confronti
dell'ammissibilita' delle iniziative promosse in tale settore e sulla
necessita'  di   procedere  alla  prevista  notifica   ai  competenti
organismi.
  Dal  momento   che  la  questione  riveste   connotati  di  estrema
delicatezza e  responsabilita' e  che la specifica  normativa europea
appare  in  alcuni  casi  di difficile  applicazione,  rischiando  di
generare  errori  molto  gravi  ai  fini  del  procedimento  e  delle
responsabilita'  coinvolte, si  invitano le  banche concessionarie  a
porre  la massima  attenzione nella  valutazione della  sussistenza o
meno delle condizioni di ammissibilita' richiamate al punto 2.4 della
circolare n.  234363/1997 e,  a partire  gia' dal  bando in  corso, a
segnalare, nell'apposito punto della relazione istruttoria, l'ipotesi
di  notifica dell'iniziativa  all'Unione  europea  ogni qualvolta  il
programma  da  agevolare  venga  promosso  nell'ambito  di  un'unita'
produttiva ove vengono realizzate produzioni di cui al Trattato CECA,
anche se il  programma medesimo dovesse essere  totalmente estraneo a
tali prodotti.
  Sulla   base  delle   segnalazioni  delle   banche  concessionarie,
provvedera' poi questo  Ministero ad assumere le  decisioni finali in
merito  alla   effettiva  necessita'   di  procedere   alla  notifica
all'Unione europea.
                       Il  direttore generale  per il  coordinamento
                                degli  incentivi alle imprese
                                           Sappino