MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 1998 

  Accertamento  del periodo  di  mancato  funzionamento degli  uffici
P.R.A. e U.P.E. di Siena.
(GU n.124 del 30-5-1998)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per la Toscana
  Vista  la legge  23 dicembre  1977, n.  952, recante  modificazioni
delle norme  sulla registrazione degli  atti da prodursi  al pubblico
registro automobilistico  e di altre  norme in materia di  imposta di
registro;
  Ritenuto  che l'art.  1 della  citata legge  assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da  corrispondersi al momento stesso della
richiesta -  le formalita' da  eseguirsi presso il  pubblico registro
automobilistico,  richieste   in  forza  di  scritture   private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16 aprile  1987, n.  310, attuativo  delle disposizioni
contenute  nell'art. 6,  ultimo comma,  della surrichiamata  legge 23
dicembre 1977,  n. 952,  l'ufficio provinciale del  pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236  dello stato di previsione  delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro  il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto  legislativo 21 dicembre 1990,  n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto l'art. 20  del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per  l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per le  imposte  di  cui ai  sovracitati  decreti
legislativi  n. 398  del  1990 e  n.  504 del  1992  si applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla  corresponsione all'Automobil  club d'Italia  ed alle  eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692,  nonche' dall'art. 1  della legge 9  luglio 1990, n.  187, in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente  in sessanta giorni per  gli atti stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza  delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del  fatto che il mancato versamento  delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2
della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di
registro in quanto compatibili;
  Attesa quindi  la necessita'  di prevedere, nei  casi di  eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto  l'art.  1   del  decreto-legge  21  giugno   1961,  n.  498,
convertito, con  modificazioni, nella legge  28 luglio 1961,  n. 770,
nel  testo  modificato  dalla  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  e
sostituito  dalla legge  25 ottobre  1985, n.  592, contenente  norme
sulla proroga dei termini di  prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche
al pubblico registro automobilistico;
  Visto  il decreto  del  direttore generale  del dipartimento  delle
entrate n. 1998/11772  del 28 gennaio 1998, con il  quale i direttori
regionali delle entrate sono  stati delegati all'adozione dei decreti
di accertamento  del mancato o irregolare  funzionamento degli uffici
del pubblico registro automobilistico;
  Vista  la nota  n. 14/71/98  dell'11 maggio  1998 con  la quale  il
procuratore  generale della  Repubblica di  Firenze ha  comunicato il
mancato  funzionamento degli  uffici provinciali  P.R.A. e  U.P.E. di
Siena per  assemblea sindacale  indetta dal  personale nel  giorno 12
maggio  1998 e,  conseguentemente,  il mancato  rispetto dei  termini
previsti  per  la   liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione  e
versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;
                              Decreta:
  Il mancato funzionamento  degli uffici P.R.A. e U.P.E.  di Siena e'
accertato nel giorno 12 maggio 1998.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Firenze, 20 maggio 1998
                                     Il direttore regionale: Fiorenza