PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 maggio 1998, n. 4 

  Attuazione della  legge 15  maggio 1997,  n. 127,  recante: "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti   di  decisione   e  di   controllo".  (Pubblicata   nel
supplemento ordinario n.  98/L alla Gazzetta Ufficiale  del 17 maggio
1997, n. 113).
(GU n.124 del 30-5-1998)
 
 Vigente al: 30-5-1998  
 

                                   Alla Presidenza del Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                    A    tutti    i    Ministeri    -
                                  Gabinetto   -   Direzione  generale
                                  affari generali e personale
                                  Alle  aziende  ed   amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  A   tutti  gli  enti  pubblici  non
                                  economici
                                  All'ISTAT - Direzione generale
                                  Al CNEL- Segretariato generale
                                    All'Istituto  superiore     della
                                  sanita'  - Servizi   amministrativi
                                  del personale
                                  A tutte  le  camere  di  commercio,
                                  industria,       artigianato      e
                                  agricoltura
                                  A tutte le province
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                  Alla   Scuola    superiore    della
                                  pubblica amministrazione
                                  All'ARAN
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
                                  Alle regioni a statuto speciale
                                  Alle regioni a statuto ordinario
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano
                                  Ai  Commissari di Governo presso le
                                  regioni e province autonome
                                  All'ANCI
                                  All'UPI
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
 Premessa.
  In relazione  alle problematiche  emerse a seguito  dell'entrata in
vigore  della   legge  15  maggio   1997,  n.  127,   in  particolare
sull'effettiva  applicazione delle  disposizioni  in essa  contenute,
finalizzate   a   semplificare   il    rapporto   tra   cittadini   e
amministrazioni  pubbliche, si  rende  necessaria l'emanazione  della
presente circolare.
  E'  opportuno intervenire  affinche'  i rapporti  tra cittadini  ed
uffici  pubblici  risultino  conformi   alle  finalita'  della  legge
ancorata  a  criteri  di   trasparenza,  snellezza  delle  procedure,
partecipazione  e rispetto  reciproco, attraverso  l'utilizzazione di
nuovi modelli gestionali.
  A  tal  fine, le  amministrazioni  dello  Stato, ivi  compresi  gli
istituti e scuole di ogni ordine  e grado e le istituzioni educative,
le aziende e le amministrazioni  dello Stato ad ordinamento autonomo,
le  province, i  comuni, le  comunita'  montane, e  loro consorzi  ed
associazioni,  le istituzioni  universitarie,  gli istituti  autonomi
case  popolari,  le camere  di  commercio,  industria, artigianato  e
agricoltura  e  loro  associazioni,   tutti  gli  enti  pubblici  non
economici  nazionali,  regionali  e locali,  le  amministrazioni,  le
aziende e gli  enti del servizio sanitario nazionale,  per il tramite
dei  loro uffici,  sono  invitate ad  attenersi scrupolosamente  alle
seguenti indicazioni.
  A)  Modulistica  utilizzata  per  la  presentazione  di  istanze  e
richieste.
  A  seguito delle  ispezioni effettuate  dal Servizio  ispettivo del
Dipartimento  della  funzione  pubblica sulla  corretta  applicazione
della  legge  n.  127/1997,  e'   risultato  che  in  molti  casi  la
modulistica approvata dalle amministrazioni ed attualmente in uso non
e' stata  aggiornata. Essa non  tiene conto delle  novita' introdotte
dagli  articoli  2  e  3  della legge,  continuando  a  prevedere  la
richiesta  di  certificati,  anziche'  segnalare  che  i  certificati
possono essere sostituiti da dichiarazioni  in carta libera, non piu'
soggette ad autenticazione della firma.
  I singoli  moduli devono invece espressamente  contenere la formula
delle relative dichiarazioni sostitutive,  se ammesse, ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15,  come modificata e integrata dalla legge
n. 127/1997.
  Allo  scopo  di verificare  che  nella  predisposizione di  atti  o
provvedimenti  e per  il rilascio  di certificati  o attestazioni  le
pubbliche  amministrazioni   abbiano  effettivamente   aggiornato  la
modulistica  adottata   ovvero  abbiano  predisposto   e  distribuito
appositi   moduli  semplificati,   le  amministrazioni   centrali  in
indirizzo sono invitate a far pervenire alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri  - Dipartimento della funzione  pubblica, corso Vittorio
Emanuele, 116 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente, la modulistica  utilizzata. Le amministrazioni locali
o  periferiche  sono  invitate  a  farle  pervenire  alle  prefetture
competenti   per  territorio.   Qualora,  invece,   non  vi   abbiano
provveduto,  le relative  ragioni devono  essere rese  note entro  lo
stesso termine al Dipartimento della funzione pubblica.
  B) Verifica negli uffici sulla corretta applicazione della legge 15
maggio 1997, n. 127.
  A distanza di  oltre un anno dall'entrata in vigore  della legge n.
127/1997,  le ispezioni,  disposte  dal  Dipartimento della  funzione
pubblica nei  confronti degli uffici delle  amministrazioni centrali,
periferiche   e   delle   altre  pubbliche   amministrazioni,   hanno
evidenziato  -   insieme  a  molti   casi  di  corretta   e  puntuale
applicazione delle disposizioni di  semplificazione - alcune anomalie
e disfunzioni le  quali rendono necessaria una verifica  da parte dei
dirigenti e  dei funzionari  responsabili dei servizi,  attraverso un
puntuale monitoraggio  sulla concreta  e corretta  applicazione delle
norme.
  I risultati della verifica, che deve essere disposta entro quindici
giorni dalla  pubblicazione della  presente circolare,  devono essere
comunicati al Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi
trenta giorni.
  Ove    risultino     significative    violazioni     delle    norme
sull'autocertificazione  da  parte  di  dipendenti  pubblici,  devono
essere  avviati, secondo  le modalita'  e nei  termini fissati  dalle
fonti normative e contrattuali, i relativi procedimenti disciplinari.
Si richiama  l'attenzione sulla responsabilita' dei  dirigenti per il
mancato avvio del procedimento disciplinare.
  Gli  uffici  di  controllo interno  delle  singole  amministrazioni
accerteranno, ai  fini della valutazione dei  risultati raggiunti dai
dirigenti ai  sensi dell'art. 20  del decreto legislativo  3 febbraio
1993, n. 29,  e successive modifiche, la  corretta applicazione delle
norme sull'autocertificazione.
  Accerteranno   altresi'  le   misure  introdotte   in  materia   di
organizzazione  degli  uffici  per la  migliore  utilizzazione  delle
risorse  strumentali  e umane  da  parte  dei dirigenti  responsabili
conseguente alla semplificazione  della documentazione amministrativa
prevista dalla citata legge n. 127/1997.
  Le   amministrazioni  pubbliche   devono  dare   comunicazione  dei
risultati della verifica e  degli eventuali procedimenti disciplinari
avviati al Dipartimento della funzione pubblica entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della presente circolare.
 C) Pubblicizzazione della normativa sulla semplificazione.
  I dirigenti  e i responsabili  dei servizi sono invitati  a fornire
chiare istruzioni  al personale  ai fini di  una corretta  e completa
applicazione della  legge n.  127/1997. Inoltre,  dovranno promuovere
iniziative tendenti ad informare  gli utenti delle novita' introdotte
dalla  stessa  legge.  Infine,  dovra' essere  indicato  agli  utenti
l'ufficio cui  rivolgersi per  ricevere informazioni o  per segnalare
casi di cattiva applicazione della legge.
  D) Intese tra comuni per la trasmissione di dati e documenti.
  Si rammenta che l'art. 2, comma  5, della legge n. 127/1997 dispone
che  i  comuni  favoriscano,  attraverso  intese  o  convenzioni,  la
trasmissione di dati  o documenti tra gli archivi  anagrafici e dello
stato civile,  le altre pubbliche amministrazioni,  nonche' i gestori
od  esercenti di  pubblici  servizi,  salve le  norme  in materia  di
diritto  alla riservatezza  delle persone.  La trasmissione  dei dati
puo' avvenire anche in via informatica o telematica.
 E) Attivita ispettiva.
  Al  fine  di garantire  la  corretta  applicazione delle  norme  in
materia   di   semplificazione,  questo   Dipartimento   effettuera',
attraverso l'ispettorato e anche  in collaborazione con le prefetture
e  l'Ispettorato  generale  di  finanza  del  Ministero  del  tesoro,
controlli  e   verifiche  ispettive  sulla   conformita'  dell'azione
amministrativa ai principi di  imparzialita' e buon andamento nonche'
sull'osservanza  da  parte   delle  amministrazioni  pubbliche  delle
disposizioni sull'autocertificazione contenute  nelle leggi 15 maggio
1997, n. 127 e 4 gennaio 1968, n. 15.
                                               Il Ministro: Bassanini