MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 19 maggio 1998 

  Validita' della clausola di retroattivita' del decreto ministeriale
16 maggio  1997 recante  rettifica al  decreto ministeriale  8 maggio
1996   concernente:    "Determinazioni   delle    tariffe   spettanti
all'Istituto superiore per  la prevenzione e la  sicurezza del lavoro
per   prestazioni  rese   a  richiesta   ed  utilita'   dei  soggetti
interessati".
(GU n.128 del 4-6-1998)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge  23 dicembre 1978, n.  833 concernente l'istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619, concernente l'istituzione dell'ISPESL;
  Visto  il  decreto-legge  30  giugno 1982,  n  390  convertito  con
modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597;
  Visto il decreto legislativo 30  giugno 1993, n. 268 riguardante il
riordino dell'ISPESL;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441  riguardante  il  regolamento  concernente  l'organizzazione,  il
funzionamento e la disciplina delle attivita' dell'ISPESL;
  Visto l'art. 5, comma 12 della  legge 29 dicembre 1990, n. 407, che
demanda  al Ministro  della sanita'  la determinazione  delle tariffe
spettanti all'Istituto  superiore per  la prevenzione e  la sicurezza
del  lavoro  per prestazioni  rese  a  richiesta  e ad  utilita'  dei
soggetti interessati;
  Visto  il proprio  decreto 14  febbraio 1991  "Determinazioni delle
tariffe  e   dei  diritti  spettanti  al   Ministero  della  sanita',
all'Istituto superiore  di sanita'  ed all'Istituto superiore  per la
prevenzione  e  la  sicurezza  del lavoro,  per  prestazioni  rese  a
richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati";
  Visto in  particolare l'art. 19  "Servizi a pagamento"  del decreto
del Presidente  della Repubblica 18  aprile 1994 n.  441 "Regolamento
concernente l'organizzazione, il funzionamento  e la disciplina delle
attivita' relative a compiti  dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2,
comma 2 del decreto legislativo 30  giugno 1993, n. 268", che prevede
l'aggiornamento   delle  tariffe   almeno   secondo  l'indice   ISTAT
riscontrato nel mese di dicembre dell'anno precedente;
  Visto il provvedimento del Comitato tecnico scientifico adottato in
data 27 marzo 1996;
  Visto  il  proprio  decreto  8 maggio  1996  "Determinazioni  delle
tariffe  e  dei  diritti  spettanti  all'Istituto  superiore  per  la
prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro  per  prestazioni  rese  a
richiesta  ed  utilita'  dei soggetti  interessati"  (pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 86 alla  Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 125 del 30 maggio l996);
  Visto il provvedimento del Comitato tecnico scientifico adottato in
data 13 dicembre 1996;
  Visto  il proprio  decreto  16 maggio  1997  "Rettifica al  decreto
ministeriale 8  maggio 1996 concernente determinazioni  delle tariffe
spettanti all'Istituto  superiore per  la prevenzione e  la sicurezza
del lavoro per prestazioni rese  a richiesta ed utilita' dei soggetti
interessati" (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale -
n. 122 del 28 maggio 1997);
  Ritenuto  che con  il suddetto  decreto 16  maggio 1997  sono state
apportate, come esplicitato nel  preambolo, alcune rettifiche formali
dovute  ad  errori materiali  di  trascrizione  ed incompletezza  del
testo;
  Ritenuto che la rettifica apportata  alla tariffa quinta - voce 5.4
pagina 11 si configura quale  modifica di carattere sostanziale e non
gia' di carattere formale del decreto 8 maggio 1996;
  Considerato che con il decreto di rettifica sono state apportate le
necessarie  ed  opportune  correzioni per  l'eliminazione  di  errori
meramente materiali del precedente decreto 8 maggio 1996;
  Considerato  che  la clausola  di  retroattivita'  e' da  ritenersi
valida solo  per le rettifiche  di carattere formale  contenute nello
stesso decreto;
  Ravvisata la necessita', anche ai fini di autotutela, di provvedere
all'annullamento della  retroattivita' della rettifica  della tariffa
quinta,  voce  5.4,  pagina   11,  per  insussistenza  dei  requisiti
richiamati nel preambolo del decreto 16 maggio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il decreto  16 maggio  1997 - Rettifica  al decreto  ministeriale 8
maggio  1996  concernente  "Determinazioni  delle  tariffe  spettanti
all'Istituto superiore per  la prevenzione e la  sicurezza del lavoro
per   prestazioni  rese   a  richiesta   ed  utilita'   dei  soggetti
interessati"  non  ha  effetto  retroattivo nella  parte  recante  la
rettifica di cui a pag. 11 - Tariffa quinta, voce 5.4.
  Tale rettifica opera, pertanto, dal 28 maggio 1997, data di entrata
in vigore del decreto ministeriale 16 maggio 1997.
   Roma, 19 maggio 1998
                                                   Il Ministro: Bindi