Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Siracusa.(GU n.132 del 9-6-1998)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota n. 2528/12-7 in data 25 febbraio 1998 del presidente della corte di appello di Catania, con la quale si comunica che l'ufficio del giudice di pace di Siracusa, non e' stato in grado di funzionare nel periodo dal 6 ottobre al 15 novembre 1997, a seguito del trasferimento nel nuovo palazzo di giustizia; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Siracusa, nel periodo dal 6 ottobre al 15 novembre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel predetto periodo o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 26 maggio 1998 p. Il Ministro: Mirone