Scioglimento della societa' cooperativa sociale "Nuova Azalea", in Vigasio.(GU n.133 del 10-6-1998)
IL DIRIGENTE della direzione provinciale del lavoro di Verona Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulattivita' della societa' cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile; Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 del 4 febbraio 1998; Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995 contenente il "Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4, 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241"; Decreta: La seguente cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: societa' cooperativa sociale "Nuova Azalea", con sede in Vigasio, via Roma n. 62/ a, costituita per rogito notaio dott. Alberto Androvetto in data 17 gennaio 1989, rep. n. 21192, reg. societa' n. 28450, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 2575/239870. Verona, 27 maggio 1998 Il dirigente: Pisa