MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Autorizzazione ad alcuni consorzi agrari alla proroga dei trattamenti
di integrazione salariale
(GU n.133 del 10-6-1998)

  Con decreto 19 marzo 1998 n.  24255 del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale di  concerto  con il  Ministro  per le  politiche
agricole,  ai   sensi  dell'art.   1,  comma   3,  lettera   b),  del
decreto-legge 20  gennaio 1998, n.  4, e' autorizzata,  per ulteriori
otto mesi,  la proroga dei  trattamenti di integrazione  salariale di
cui all'art. 5,  comma 8, del decreto-legge 23 ottobre  1996, n. 552,
convertito, con modificazioni, nella legge  20 dicembre 1996, n. 642,
in  favore  dei  lavoratori   interessati,  dipendenti  dai  seguenti
consorzi agrari:
  1)  S.c. a  r.l.  Consorzio agrario  interprovinciale  di Chieti  e
Pescara,  con sede  in  Pescara,  unita' di  Pescara  e San  Giovanni
Teatino  (Chieti); lavoratori  interessati: 40  sospesi a  rotazione,
equivalenti  a 25  lavoratori  sospesi  a zero  ore;  periodo dal  29
settembre 1997 al 28 maggio 1998;
  2)  S.c.  a r.l.  Consorzio  agrario  interprovinciale di  Salerno,
Napoli  e  Avellino,   con  sede  in  Salerno,   unita'  di  Salerno,
stabilimento  tabacchi Avellino  Pianodardine (Avellino);  lavoratori
interessati: 81; periodo dal 30 settembre 1997 al 29 maggio 1998;
  3)  S.c.  a  r.l.  Consorzio agrario  interprovinciale  di  Bari  e
Brindisi, con sede  in Bari; unita' Modugno  (Bari), Altamura (Bari),
Brindisi; lavoratori interessati:  31; periodo dal 1  ottobre 1997 al
31 maggio 1998.
  La misura  dei trattamenti straordinari di  integrazione salariale,
e' ridotta del dieci per cento.
  L'Istituto  nazionale   della  previdenza   sociale  e'   tenuto  a
controllare l'andamento  dei flussi  di spesa  afferenti all'avvenuta
erogazione della  prestazione ai fini  del rispetto del limite  dei 3
miliardi di lire stanziati dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20
gennaio 1998,  n. 4, per  indennita' e contribuzione  figurativa, con
onere posto  a carico del Fondo  per l'occupazione di cui  al comma 1
dello stesso art. 1 del predetto decreto-legge n. 4/1998.
  L'INPS  e'  autorizzato  a  provvedere  al  pagamento  diretto  del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.