Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni della Maeci - Societa' mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano. (Provvedimento n. 883).(GU n.134 del 11-6-1998)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito, cauzione e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa, con il quale la Maeci - Societa' mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano, via Spalato n. 11/2, risulta autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali (limitatamente ai battelli da pesca), incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni (con esclusione dei rischi gia' compresi nei rami cristalli, films, furti, guasti macchine e rischi di montaggio), r.c. autoveicoli terrestri (con esclusione della responsabilita' civile del vettore), r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con esclusione della responsabilita' civile del vettore nel trasporto di cose), r.c. generale, credito (limitatamente al credito ipotecario navale per i battelli da pesca), perdite pecuniarie di vario genere (con esclusione dei rischi gia' compresi nei rami corpi di veicoli terrestri, pioggia, rischi di impiego), e le assicurazioni nei rami corpi di veicoli terrestri, altri danni ai beni (limitatamente ai rischi gia' compresi nei rami cristalli e furti) credito (limitatamente alla vendita a rate), cauzione (limitatamente alle assicurazioni di fedelta' e a quelle per partecipazioni a gare e contratti di appalto), perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi gia' compresi nel ramo corpi di veicoli terrestri); Visti i decreti ministeriali in data 2 settembre 1985 e 19 aprile 1994, con i quali la Maeci - Societa' mutua di assicurazioni e di riassicurazioni e' stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita assicurativa e riassicurativa nei rami malattia, altri danni ai beni (limitatamente ai rischi C.A.R., leasing elettronica, guasti macchine e rischi di montaggio), tutela giudiziaria, cauzione (limitatamente agli affari italiani) e assistenza; Viste le comunicazioni della societa', e da ultimo la lettera in data 12 maggio 1998, con la quale la stessa ha rinunciato espressamente all'esercizio di alcuni rami assicurativi, in conformita' con le deliberazioni assunte all'unanimita' dal consiglio di amministrazione e, da ultimo, in sede di adunanza consiliare tenutasi in data 20 aprile 1998; Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Dispone: Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 175, la Maeci - Societa' mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano, e' decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. autoveicoli terrestri, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, credito (limitatamente al credito ipotecario navale per i battelli da pesca) nonche' all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami corpi di veicoli terrestri e perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi gia' compresi nel ramo corpi di veicoli terrestri) e dell'attivita' riassicurativa nei rami cauzione, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria e assistenza. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 1998 Il presidente: Manghetti