MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della  specialita'
medicinale per uso umano "Davedax"
(GU n.138 del 16-6-1998)

       Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 223 del 21 maggio 1998
  E'   autorizzata  l'immissione   in  commercio   della  specialita'
medicinale   DAVEDAX   (reboxetina  metansulfonato),   nelle   forme,
confezioni e alle condizioni di seguito specificate:
    DAVEDAX compresse.
  Titolare A.I.C.: Carlo Erba OTC S.p.a., via R. Koch 1.2 - Milano.
  Produttore: la  produzione il controllo e  il confezionamento della
specialita' vengono  effettuati nello stabilimento della  Pharmacia &
Upjohn S.p.a., Marino del Tronto (Ascoli Piceno).
  Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi
del  decreto ministeriale  5 luglio  1996, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:
    DAVEDAX - 20 compresse da 2 mg;
    A.I.C. n. 033203011 (in base 10), 0ZP8U3 (in base 32);
    classe "C";
    DAVEDAX - 60 compresse da 2 mg;
    A.I.C. n. 033203023 (in base 10), 0ZP8UH (in base 32);
    classe "C";
    DAVEDAX - 20 compresse da 4 mg;
    A.I.C. n. 033203035 (in base 10), 0ZP8UV (in base 32);
    DAVEDAX - 60 compresse da 4 mg;
    A.I.C. n. 033203047 (in base 10), 0ZP8U7 (in base 32);
    classe "C".
   Composizione:
    "Davedax" 2 mg:
  1 compressa  contiene: principio attivo:  reboxetina metansulfonato
2,612 mg (equivalenti a reboxetina 2 mg);
    "Davedax" 4 mg:
  1 compressa  contiene: principio attivo:  reboxetina metansulfonato
5,224 mg (equivalenti a reboxetina 4 mg),
  eccipienti:  cellulosa  microcristallina, calcio  idrogeno  fosfato
dudrato, crospovidone, biossido di silicio, magnesio stearato.
  Indicazioni terapeutiche: la reboxetina e' indicata nel trattamento
acuto della  depressione/depressione maggiore  e per  il mantenimento
del  miglioramento  clinico  nei   pazienti  che  inizialmente  hanno
risposto positivamente al trattamento.
  E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato al presente decreto.
  Classificazione  ai  fini  della   fornitura:  da  vendersi  dietro
presentazione di ricetta medica.
  La presente  autorizzazione ha validita'  di anni cinque  dalla sua
pubblicazione  sulla Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,
rinnovabile  alle condizioni  previste dall'art.  10 della  direttiva
65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.
  E' subordinata altresi'  al rispetto dei metodi  di fabbricazione e
delle tecniche di controllo della specialita' previsti nel fascicolo.
  Tali metodi  e controlli dovranno  essere modificati alla  luce dei
progressi  scientifici e  tecnici.  I progetti  di modifica  dovranno
essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
  Decorrenza di  efficacia del  decreto: dalla data  di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.