MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 1998 

  Determinazione  dei  criteri  per  la  valutazione  del  patrimonio
gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta.
(GU n.138 del 16-6-1998)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto legislativo 21  novembre 1997, n. 461, riguardante
il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a  norma dell'articolo 3, comma 160,  della legge 23
dicembre 1996, n.  662 e, in particolare l'art. 7,  comma 5, il quale
prevede  che con  uno  o  piu' decreti  del  Ministro delle  finanze,
sentita la  Commissione nazionale  per le societa'  e la  borsa, sono
stabiliti  i  criteri  per  la  valutazione  del  patrimonio  gestito
all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta;
  Sentita la Commissione nazionale per la  societa' e la borsa che si
e' pronunciata favorevolmente con nota n. 144557 del 22 maggio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I titoli, le quote, le partecipazioni, i certificati e gli altri
rapporti, non negoziati  nei mercati regolamentati di  cui al decreto
legislativo  23 luglio  1996, n.  415 nonche'  di Stati  appartenenti
all'OCSE,  istituiti,  organizzati  e  disciplinati  da  disposizioni
adottate o approvate dalle autorita' competenti in base alle leggi in
vigore nello Stato in cui detti  mercati hanno sede, sono valutati al
presumibile valore  di realizzo sul mercato,  individuato su un'ampia
base   di  elementi   di  informazione,   oggettivamente  considerati
dall'intermediario   autorizzato,  concernenti   sia  la   situazione
dell'emittente sia quella  del mercato. Per i contratti  e i rapporti
di cui  all'art. 81, comma  1, lett.  cquater) del testo  unico delle
imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,  nonche'  per  i  rapporti
attraverso  cui possono  essere conseguiti  differenziali positivi  e
negativi in  dipendenza di un  evento incerto, indicati  all'art. 81,
comma 1, lett.  cquinquies), del medesimo testo  unico, non negoziati
nei  mercati   regolamentati,  la   valutazione  e'   effettuata  con
riferimento alle condizioni di mercato.
  2. Qualora  il valore complessivo  medio annuo sia superiore  al 10
per cento dell'attivo medio gestito,  gli strumenti finanziari di cui
al comma 1, non negoziati nei mercati regolamentati, sono valutati al
maggiore tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri dicui
al comma 1  e quello risultante dall'applicazione dei  criteri di cui
all'art. 9, comma 4, lett. b) e c), del citato testo unico.
  3. Il superamento  della percentuale di cui al comma  2 e' rilevato
con riferimento  alla data  di chiusura del  periodo d'imposta  o, se
precedente, alla  data di cessazione  del contratto di gestione  e ha
effetto a partire dalla medesima data.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 giugno 1998
                                                   Il Ministro: Visco