Svolgimento in via provvisoria delle funzioni di totalizzazione nazionale delle scommesse sulle corse dei cavalli da parte dell'UNIRE.(GU n.139 del 17-6-1998)
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze di concerto con IL DIRETTORE GENERALE dei Servizi generali e del personale del Ministero per le politiche agricole Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che: "l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente: "regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del predetto regolamento il quale prevede, fra l'altro, che: "l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, che si svolgono in Italia o all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, e' esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale"; Rilevato che il brevissimo tempo a disposizione per la messa a punto del sistema di totalizzazione nazionale non ne consente l'avvio entro il 16 giugno 1998, data di entrata in vigore del regolamento; Considerata la necessita' di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle scommesse relative alle corse dei cavalli, al fine di consentire il mantenimento del gettito erariale; Ritenuto che solo l'UNIRE, in quanto fino ad oggi ha gestito il totalizzatore, e' in grado di assicurare la continuita' delle funzioni di totalizzazione nazionale, nel periodo occorrente per la realizzazione e l'avviamento del nuovo totalizzatore; Acquisita al riguardo la disponibilita' dell'UNIRE comunicata con nota n. 74155-1006 del 10 giugno 1998; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 16 giugno 1998 e fino all'attivazione del totalizzatore esercitato dal Ministero delle finanze e comunque non oltre il 30 ottobre 1998, l'UNIRE svolge le funzioni di totalizzazione nazionale per conto del Ministero delle finanze e sotto il controllo dello stesso, nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e delle istruzioni del Ministero delle finanze. 2. Le quote di prelievo stabilite con il decreto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono da ritenersi comprensive di ogni remunerazione o compenso spettante all'UNIRE, per le menzionate funzioni provvisorie di esercizio del totalizzatore nazionale. Roma, 15 giugno 1998 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze Romano Il direttore generale dei Servizi generali e del personale del Ministero per le politiche agricole Delle Monache