Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.142 del 20-6-1998)
Con decreto ministeriale n. 24400 del 16 aprile 1998, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Napoli, S. Vitaliano (Napoli), ArzanoPozzuoli (Napoli) e Teverola (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali per 226 unita' su un organico complessivo di 284 unita', per il periodo dall'11 giugno 1995 al 10 giugno 1996. Con decreto ministeriale n. 24401 del 16 aprile 1998, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di: Napoli, S. Vitaliano (Napoli), Arzano-Pozzuoli (Napoli) e Teverola (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali per 227 unita' su un organico complessivo di 271 unita', per il periodo dall'11 giugno 1996 al 10 giugno 1997. Con decreto ministeriale n. 24402 del 16 aprile 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Portabagagli, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 15 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 144 unita', di cui 19 parttime da 21 a 17 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 144 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Portabagagli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24403 del 16 aprile 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 19 giugno 1997 al 15 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scicali & Molino "La Cartotecnica", con sede in Catania e unita' di Catania, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di 17 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scicali & Molino "La Cartotecnica", a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24406 del 16 aprile 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.L.P.A., con sede in Torino, e unita' di Orbassano (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unita', su un organico complessivo di 53 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.L.P.A., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24408 del 16 aprile 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1997 al 4 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind. siciliana fiammiferi ed affini, con sede in Catania, e unita' di Catania, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un organico complessivo di n. 22 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind. Siciliana fiammiferi ed affini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 4. Con decreto ministeriale n. 24409 del 16 aprile 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 novembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata, S.p.a. Cusina Sud unita' mensa c/o Sofer, con sede in Napoli, e unita' di Pozzuoli (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo di 379 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dall S.p.a. Cusina Sud unita' mensa c/o Sofer, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.