MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

  Provvedimenti   concernenti   il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.145 del 24-6-1998)

  Con decreto ministeriale n. 24351  del 16 aprile 1998, e' accertata
la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 24 ottobre  1996 al 23 aprile 1997, della  ditta S.r.l. Lito Sud,
con sede in Ariccia e' unita' di via di Tor Sapienza - Roma.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Lito Sud,
con sede in  Ariccia e unita' di  via di Tor Sapienza -  Roma, per un
massimo di  16 dipendenti, per il  periodo dal 24 ottobre  1996 al 23
aprile 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei giornalisti italiani  sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n.  24352 del 16  aprile 1998,  a seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della
legge n.  416/1981, intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 27
gennaio  1998,   e'  prorogata  la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore  della  S.r.l.
Linotypia Vacuna, con  sede in Roma e unita' di  Roma, per un massimo
di cinque  dipendenti, per  il periodo  dal 23  settembre 1997  al 22
marzo 1998.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei giornalisti italiani  sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto ministeriale  n. 24353  del 16  aprile 1998,  ai sensi
dell'art.  3,  comma  3,  della  legge  20  marzo  1998,  n.  52,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, in favore di  centotrentacinque lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Nuova  cartiera  di Arbatax,  con  sede  legale  in Cagliari  e  sede
amministrativa  in  Arbatax  (Nuoro), e'  autorizzata,  nella  misura
ridotta   del  10%,   l'ulteriore   corresponsione  del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  14 novembre 1997  al 13
maggio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 14
maggio 1998 al 13 luglio 1998.
  E' autorizzato,  altresi', l'esonero dal contributo  addizionale di
cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24354 del 16 aprile 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  29  ottobre 1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
29  ottobre 1997  con  effetto  dal 21  luglio  1997,  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Impes Group,
con  sede in  Macchia di  Ferrandina (Matera)  e unita'  dell'area di
Brindisi, per il periodo dal 21 gennaio 1998 al 20 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 13  febbraio 1998 con decorrenza 21
gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 9  dicembre 1997 all'8 dicembre 1998,  della ditta S.r.l.
Sartori Sud, con sede in Brindisi e cantieri Enichem Brindisi.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.r.l.  Sartori Sud, con  sede in  Brindisi e
Cantieri Enichem Brindisi,  per il periodo dal 9  dicembre 1997 all'8
giugno 1998.
  Istanza  aziendale  presentata l'8  giugno  1998  con decorrenza  9
dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 10  marzo  1997  al 9  marzo  1998,  della ditta  S.p.a.
Dioguardi, con sede in Bari e unita' di Bari, Milano e Roma.
  Art. 3-bis, della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a Dioguardi, con  sede in Bari e unita' di
Bari, Milano e Roma, per il periodo  dal 10 marzo 1997 al 9 settembre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il 10  aprile 1997 con  decorrenza 10
marzo 1997;
  4) a  seguito dell'approvazione  del progamma per  crisi aziendale,
intervenuta  con  decreto  ministeriale   del  27  gennaio  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
27  gennaio 1998  con effetto  dal 1  settembre 1997,  in favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.r.l. Ceramica  S.
Martino,  con sede  in  Montecorvino Rovella  (Salerno)  e unita'  di
Montecorvino Rovella (Salerno), per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31
agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 19  marzo 1998  con decorrenza  1
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24355 del 16 aprile  1998 e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
5 agosto 1996 al 4 settembre 1996, della ditta S.p.a. Intel, con sede
in Noci (Bari) e unita' di Noci (Bari).
   Parere comitato tecnico del 10 marzo 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 25  febbraio  1997 con  effetto dal  5
febbraio 1996, in favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Intel, con sede in  Noci (Bari) e unita' di Noci (Bari),
per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 settembre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 23  settembre 1996 con decorrenza 5
agosto 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24356 del 16 aprile  1998 e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 1 ottobre
1997 al 30 settembre 1998, della ditta S.c. a r.l. C.E.L.I., con sede
in Trapani e unita' di Santa Ninfa (Trapani).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.c. a r.l.  C.E.L.I., con sede in  Trapani e
unita' di Santa Ninfa (Trapani), per il periodo dal 1 ottobre 1997 al
31 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata il 22  settembre 1997 con decorrenza 1
ottobre 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1
aprile 1998, n. 24280.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24357 del 16 aprile 1998:
  1)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dal 12 febbraio 1996
al  31 dicembre  1997, della  ditta S.p.a.  Officine Galileo,  dal 20
dicembre 1996 Alenia  difesa azienda Finmeccanica, con  sede in Campi
Bisenzio (Firenze) e unita' di Campi Bisenzio (Firenze).
   Parere comitato tecnico del 10 marzo 1998 - favorevole.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  22  giugno 1995  con  effetto dal  12
febbraio 1994, in favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a.  Officine Galileo,  dal 20  dicembre 1996  Alenia difesa
azienda Finmeccanica, con  sede in Campi Bisenzio  (Firenze) e unita'
di  Campi Bisenzio  (Firenze), per  il periodo  dal 12  febbraio 1996
all'11 agosto 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  18 marzo  1996 con  decorrenza 12
febbraio 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
  2)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 2 giugno 1997 al 1  giugno 1998, della ditta
S.p.a.  Cyanamid Italia,  con  sede  in Aprilia  (Roma)  e unita'  di
Catania.
   Parere comitato tecnico del 10 marzo 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati dipendenti  dalla ditta S.p.a. Cyanamid  Italia, con sede
in Aprilia  (Roma) e unita' di  Catania, per il periodo  dal 2 giugno
1997 al 1 dicembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 22  luglio 1998  con decorenza  2
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24358 del 16 aprile 1998:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  1 gennaio 1997 al  31 dicembre 1997, della  ditta S.p.a.
Permaflex, con sede  in Frosinone localita' Valle  Fioretta, e unita'
di  Bari,  Catania,  Palermo,  Teramo; depositi  di  Torino,  Genova,
Treviso,  Frosinone,  Milano,  Bologna, Pistoia,  Frosinone,  Napoli,
Pistoia localita' Gello.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Permaflex, con  sede  in  Frosinone
localita' Valle Fioretta, e unita' di Bari, Catania, Palermo, Teramo;
depositi  di Torino,  Genova,  Treviso,  Frosinone, Milano,  Bologna,
Pistoia, Frosinone,  Napoli, Pistoia localita' Gello,  per il periodo
dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  1 gennaio 1997 al  31 dicembre 1997, della  ditta S.p.a.
Ondaflex, con sede in Frosinone localita' Valle Fioretta, e unita' di
Frosinone.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Ondaflex,  con  sede  in  Frosinone
localita' Valle Fioretta, e unita' di Frosinone, per il periodo dal 1
gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997;
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  1 gennaio 1997 al  30 novembre 1997, della  ditta S.p.a.
S.I.L.I., con sede in Frosinone  localita' Valle Fioretta e unita' di
Frosinone e Pistoia.
  Art. 3-bis legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.I.L.I.,  con sede  in Frosinone  localita'
Valle Fioretta e unita' di Frosinone  e Pistoia, per il periodo dal 1
gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24359 del 16 aprile  1998 e' approvata
la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al
periodo dal  14 luglio 1997  al 14  gennaio 1998, della  ditta S.p.a.
Vetrotex Italia, con sede in Milano e unita' di Vado Ligure (Savona).
   Parere comitato tecnico del 18 marzo 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 24  ottobre 1996,  con effetto  dal 15
gennaio 1996,  in favore dei lavoratori  interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a.  Vetrotex Italia, con  sede in  Milano e unita'  di Vado
Ligure (Savona),  per il  periodo dal  14 luglio  1997 al  14 gennaio
1998.
  Istanza aziendale  presentata il 25  luglio 1997 con  decorrenza 14
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24360 del 16 aprile 1998:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 1  ottobre 1996 al 30 settembre 1997,  della ditta S.c. a
r.l. Societa' cooperativa comprensoriale Capua, con sede in Caserta e
unita' di Vetulazio (Caserta).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla   ditta   S.c.   a   r.l.   Societa'   cooperativa
comprensoriale  Capua, con  sede  in Caserta  e  unita' di  Vetulazio
(Caserta), per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1997.
   Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale presentata  il 22 novembre 1996  con decorrenza 1
ottobre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24361 del 16  aprile 1998,  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale, intervenuta  con il  decreto ministeriale del  21 novembre
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  21 novembre 1997 con  effetto dal 1 marzo  1995, in
favore dei lavoratori interesssati, dipendenti dalla ditta S.r.l. DMV
Stainless  Italia -  Gruppo Ilva,  con  sede in  Dalmine (Bergamo)  e
unita' di Costa Volpino (Bergamo) per il periodo dal 1 settembre 1995
al 29 febbraio 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 3  agosto 1995  con decorrenza  1
settembre 1995.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
21 novembre 1997, n. 23771/2.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24362  del 16 aprile 1998, e' approvato
il programma  per conversione  aziendale, relativo  al periodo  dal 2
giugno 1997 al 1 giugno 1999,  della ditta S.r.l. Newcompel, con sede
in Torino e unita' di San Damiano d'Asti (Asti).
   Pare comitato tecnico del 31 marzo 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  per  conversione  aziendale,   in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.r.l.  Newcompel, con  sede in
Torino e  unita' di San Damiano  d'Asti (Asti), per il  periodo dal 2
giugno 1997 al 1 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 giugno  1997 con  decorrenza 2
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24363 del 16 aprile 1998:
  1)  e' approvata  la  proroga del  programma  per crisi  aziendale,
relativa al periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997, della ditta
S.r.l. Bliz,  con sede in  Crispiano (Taranto) e unita'  di Crispiano
(Taranto).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 18  giugno 1997 con effetto dal 2  dicembre 1996, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Bliz,
con sede in Crispiano (Taranto)  e unita' di Crispiano (Taranto), per
il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  25 giugno  1997 con  decorrenza 2
giugno 1997;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 2 giugno 1997 al  1 giugno 1998, della ditta S.r.l. Bliz,
con sede in Crispiano (Taranto) e cantiere c/o Ilva - Taranto.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e
cantiere c/o Ilva  - Taranto, per il  periodo dal 2 giugno  1997 al 1
dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 luglio  1997 con  decorrenza 2
giugno 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
e'   autorizzata   la   ulteriore  corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 18 novembre 1997 con  effetto dal 25 luglio 1997, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Biomedica  Foscama, con  sede in  Ferentino (Frosinone)  e unita'  di
Ferentino  (Frosinone), per  il periodo  dal  25 gennaio  1998 al  24
luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 19  febbraio 1998 con decorrenza 25
gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  4) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, della
legge n.  223/1991, relativi  al periodo  dal 1  novembre 1997  al 30
aprile 1998, della ditta S.p.a.  Calzaturificio S. Mango, con sede in
S.  Mango sul  Calore  (Avellino) e  unita' di  S.  Mango sul  Calore
(Avellino).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale del 21  marzo 1997, con effetto dal 1  novembre 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Calzaturificio S. Mango, con sede in S. Mango sul Calore (Avellino) e
unita'  di S.  Mango  sul Calore  (Avellino), per  il  periodo dal  1
novembre 1997 al 30 aprile 1998.
  Art. 3, comma  2, della legge n. 223/1991 -  sentenza tribunale del
25 ottobre 1996, n. 189 - contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  5)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 2  giugno  1997 al  1 giugno  1998,  della ditta  S.r.l.
Organic Chemicals,  con sede  in Cengio (Savona)  e unita'  di Cengio
(Savona).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.r.l. Organic Chemicals, con  sede in Cengio
(Savona) e  unita' di Cengio  (Savona), per  il periodo dal  2 giugno
1997 al 1 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  18 luglio  1997 con  decorrenza 2
giugno 1997;
  6)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 1  luglio 1997  al 30  giugno 1998,  della ditta  S.r.l.
Erremme, con sede in via Cappella Vecchia  n. 11 - Napoli e unita' di
Saviano (Napoli).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.r.l.  Erremme, con  sede  in via  Cappella
Vecchia n. 11  - Napoli e unita' di Saviano  (Napoli), per il periodo
dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  21 agosto  1997 con  decorrenza 1
luglio 1997;
  7)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 1 settembre 1997 al 31 agosto 1998, della ditta S.r.l. C.
& P.  Style, con sede  in Bazzano (L'Aquila),  e unita' di  Bazzano -
nucleo industriale (L'Aquila).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.r.l.  C. &  P. Style,  con sede  in Bazzano
(L'Aquila) e unita'  di Bazzano - nucleo  industriale (L'Aquila), per
il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  7 ottobre  1997 con  decorrenza 1
settembre 1997;
  8)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 1  ottobre 1997 al 30 settembre 1998,  della ditta S.r.l.
Calzaturificio  Vittorio Liccardo,  con sede  in Napoli  e unita'  di
Teverola (Caserta).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.r.l. Calzaturificio Vittorio  Liccardo, con
sede in Napoli  e unita' di Teverola (Caserta), per  il periodo dal 1
ottobre 1997 al 31 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1997  con decorrenza 1
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24364 del 16 aprile 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  6  agosto  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
6  agosto  1997, con  effetto  dal  16  giugno  1997, in  favore  dei
lavortori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valtib, con sede
in  Citta' di  Castello  (Perugia)  e unita'  di  Citta' di  Castello
(Perugia), per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1998  con decorrenza 16
dicembre 1997;
  2) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al  periodo dal  3 dicembre  1997 al  2 giugno
1998, della  ditta S.p.a.  Agrigel, con  sede in  Foggia e  unita' di
(Foggia).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale del  21 marzo 1997 con  effetto dal 3 dicembre  1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Agrigel, con sede in Foggia e unita'  di Foggia, per il periodo dal 3
dicembre 1997 al 2 giugno 1998.
  Art. 3, comma  2, della legge n. 223/1991 -  sentenza tribunale del
10 ottobre 1996, n. 782 - contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24365 del 16 aprile 1998:
  1)  e'  approvato il  progamma  per  crisi aziendale,  relativo  al
periodo  dal 6  maggio  1996 al  5 maggio  1997,  della ditta  S.p.a.
Italimprese, con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 13 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimprese,  con sede in Roma e unita'
di Roma, per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  25 giugno  1996 con  decorrenza 6
maggio 1996.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
maggio 1997 n. 22686/5-6.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia'  disposta, con effetto  dal 6 maggio 1996,  in favore
dei   lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.
Italimprese, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 27
dicembre 1996 al 5 maggio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  3 gennaio  1997 con  decorrenza 6
novembre 1996.
   Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24366 del 16 aprile 1998:
  1)  e' approvata  la  modifica del  programma per  riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 9 gennaio 1997 all'8 gennaio 1998,
della ditta S.p.a.  Decision System International, con  sede in Ivrea
(Torino) e  unita' di Barletta (Bari),  Bologna, Buccinasco (Milano),
Casoria (Napoli), Genova, Osimo  (Ancona), Padova, Parma, Pisa, Roma,
Sesto Fiorentino (Firenze), Tavagnacco (Udine), Torino, Verona.
  Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  30  maggio 1997,  con  effetto dal  9
gennaio 1996, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  Decision  System  International,  con  sede  in  Ivrea
(Torino) e  unita' di Barletta (Bari),  Bologna, Buccinasco (Milano),
Casoria (Napoli), Genova, Osimo  (Ancona), Padova, Parma, Pisa, Roma,
Sesto Fiorentino  (Firenze), Tavagnacco (Udine), Torino,  Verona, per
il periodo dal 9 gennaio 1997 all'8 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 18 febbraio 1997  con decorrenza 9
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24367 del 16 aprile 1998:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 25 novembre 1996 al 24  novembre 1997, della
ditta S.p.a.  Te.Ca., con sede  in Reggio Calabria fraz.  S. Gregorio
(Reggio Calabria), e unita' di Reggio Calabria.
  Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1998 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Te.Ca., con sede in Reggio
Calabria, frazione S.  Gregorio (Reggio Calabria) e  unita' di Reggio
Calabria, per il periodo dal 25 novembre 1996 al 24 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 31  dicembre 1996 con decorrenza 25
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.