MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.147 del 26-6-1998)

   Con decreto ministeriale n. 24368 del 16 aprile 1998:
  1)  e' approvata  la  modifica del  programma per  ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo del 15 gennaio 1998 al 14 aprile 1998,
della ditta  S.p.a. F.O.M.M. - Fonderie  officine meccaniche Mapello,
con sede in Mapello (Bergamo) e unita' di Mapello (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 25 marzo 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale dell'8 marzo  1997 con effetto dal 15 aprile
1996,  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta
S.p.a. F.O.M.M. -  Fonderie officine meccaniche Mapello,  con sede in
Mapello (Bergamo) e  unita' di Mapello (Bergamo), per  il periodo dal
15 gennaio 1998 al 14 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 18  novembre 1997 con decorrenza 15
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24369 del 16 aprile 1998:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo del 24 novembre 1997 al  23 novembre 1998, della ditta S.n.c.
Conceria De Maio  Giuseppe e F.lli, con sede in  Solofra (Avellino) e
unita' di Solofra (Avellino).
  Art. 3-bis della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.n.c. Conceria  De Maio Giuseppe e F.lli, con
sede in  Solofra (Avellino)  e unita' di  Solofra (Avellino),  per il
periodo dal 24 novembre 1997 al 23 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  dicembre 1997 con decorrenza 24
novembre 1997;
  2)  e' approvata  la  proroga del  programma  per crisi  aziendale,
relativa al periodo del 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996, della ditta
S.p.a.  Marcofil, con  sede in  Melfi (Potenza)  e unita'  di Dairago
(Milano) e Melfi (Potenza).
  Art. 3-bis, della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, gia' disposta con decrto
ministeriale dell'8 novembre 1996 con effetto dal 1 novembre 1995, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Marcofil, con sede in Melfi (Potenza)  e unita' di Dairago (Milano) e
Melfi (Potenza), per il periodo dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 giugno  1997 con  decorrenza 1
maggio 1996;
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 5  maggio  1997 al  4 maggio  1998,  della ditta  S.r.l.
Metafluid,  con sede  in Crispiano  (Taranto) e  unita' di  Crispiano
(Taranto).
  Art. 3-bis della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Metafluid  con  sede  in  Crispiano
(Taranto), per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 aprile 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 giugno  1997 con  decorrenza 5
maggio 1997.
  4)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  del 1  agosto 1997  al 31  luglio 1998,  della ditta  S.a.s.
Valentini Confezioni, con sede in Roma e unita' di Magliano dei Marsi
(L'Aquila).
  Art. 3-bis della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.a.s. Valentini  Confezioni, con sede in Roma
e  unita' di  Magliano dei  Marsi (L'Aquila),  per il  periodo dal  1
agosto 1997 al 31 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 22  settembre 1997 con decorrenza 1
agosto 1997;
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24370 del 16 aprile 1998:
  1)  e'  approvata la  modifica  del  programma per  ristrutturazine
aziendale, relativa al  periodo del 1 luglio 1997 al  30 giugno 1998,
della ditta  S.p.a. Klopman  International, con  sede in  Frosinone e
unita' di Frosinone.
  Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del 7 agosto 1997 con effetto  dal 1 luglio
1996, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a.  Klopman International,  con  sede in  Frosinone  e unita'  di
Frosinone, per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 4  agosto 1997  con decorrenza  1
luglio 1997;
  2)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo del 1 luglio  1996 al 30 giugno 1997, della ditta
S.p.a.  Semikron, con  sede in  Pomezia  (Roma) e  unita' di  Pomezia
(Roma).
  Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a.  Semikran, con
sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal
1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 3  agosto 1996  con decorrenza  1
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24371 del 16 aprile 1998:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 2 giugno 1997 al 26 ottobre 1997, della ditta S.r.l. Tini
Industria Laterizi,  con sede in  Roma e unita'  di Roma e  Uffici di
Roma (Roma).
  Art. 3-bis della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25  giugno 1997 con effetto dal 2  dicembre 1996, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tini
Industria Laterizi,  con sede in  Roma e unita'  di Roma e  Uffici di
Roma (Roma), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 26 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  12 giugno  1997 con  decorrenza 2
giugno 1997;
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24372 del 16 aprile 1998:
  1)  e' approvata  la  modifica del  programma per  ristrutturazione
aziendale,  relativa al  periodo del  30 marzo  1993 al  25 settembre
1993, della ditta S.p.a. Manuli Autoadesivi, con sede in S.S. Cosma e
Damiano (Latina)  e unita'  di Cologno Monzese  (sede amministrativa)
(Milano).
   Parere comitato tecnico del 3 febbraio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 17  dicembre 1993  con effetto  dal 30
marzo 1992,  in favore  dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla
ditta S.p.a.  Manuli Autoadesivi,  con sede in  S.S. Cosma  e Damiano
(Latina) e unita' di  Cologno Monzese (sede amministrativa) (Milano),
per il periodo dal 30 marzo 1993 al 25 settembre 1993.
  Istanza aziendale  presentata il  6 aprile  1993 con  decorrenza 30
marzo 1993;
  2)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo del 4 aprile  1994 al 3 ottobre 1994, della ditta
S.p.a. Manuli Autoadesivi, con sede  in S.S. Cosma e Damiano (Latina)
e unita' di Cologno Monzese (Milano).
   Parere comitato tecnico del 3 febbraio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori   interessati,  dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.  Manuli
Autoadesivi, con  sede in S.S. Cosma  e Damiano (Latina) e  unita' di
Cologno  Monzese (Milano),  per il  periodo dal  4 aprile  1994 al  3
ottobre 1994.
  Istanza  aziendale presentata  il 25  marzo 1994  con decorrenza  4
aprile 1994.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24373 del 16 aprile 1998:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 9  settembre 1996 all'8 settembre 1998, della
ditta  S.p.a.   Alcatel  Italia  Divisioni  Alcatel-Face   e  Alcatel
Telettra, con sede in Milano e unita' di Nazionali.
   Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a. Alcatel  Italia Divisioni
Alcatel-Face  e Alcatel  Telettra, con  sede  in Milano  e unita'  di
Nazionali, per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 28  ottobre 1996 con  decorrenza 9
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24374 del 16 aprile 1998:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  1 gennaio 1998 al  31 dicembre 1998, della  ditta S.p.a.
Ceramica  Bismantova, con  sede in  Felina Castelnuovo  Monti (Reggio
Emilia) e unita' di Felina Castelnuovo Monti (Reggio Emilia).
  Art. 3-bis legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramica Bismantova, con sede in Felina
Castelnuovo  Monti (Reggio  Emilia)  e unita'  di Felina  Castelnuovo
Monti (Reggio Emilia), per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno
1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1998  con decorrenza 1
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24375 del 16 aprile 1998:
  1)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il decreto
ministeriale  del  25  febbraio  1997, e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salaria,
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  7 dicembre  1994  con
effetto dal  3 gennaio  1994, in  favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli e unita'
di Napoli, per il periodo dal 3 luglio 1996 al 2 gennaio 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 5  luglio 1996  con decorrenza  3
luglio 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24376 del 16 aprile 1998:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  2 ottobre  1997,  con
effetto dal  26 agosto  1996, in  favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.r.l. Gruppo tessile salernitano - G.T.S., con sede
in Nocera Inferiore (Salerno) e unita' di Nocera Inferiore (Salerno),
per un massimo di 250 dipendenti, per il periodo dal 26 febbraio 1998
al 25 agosto 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla Direzione  del
lavoro competente,  in data 16  marzo 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
   Con decreto ministeriale n. 24377 del 16 aprile 1998:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto
dal 1 ottobre 1996, in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla  S.p.a. Agricoltura,  con sede  in Palermo  e unita'  di Priolo
Gargallo (Siracusa), per  un massimo di 9 dipendenti,  per il periodo
dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 febbraio 1998, n. 24079/3.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 5 gennaio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata con il precedente art. 1, e' ridotta del dieci per cento.
  Con decreto ministeriale n. 24378  del 16 aprile 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 4  novembre 1996 al  3 novembre  1997, della ditta  S.r.l. Angelo
Marinelli, con sede in Napoli e unita' di Caserta e Napoli.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Marinelli, con sede
in Napoli e unita' di Caserta e Napoli, per il periodo dal 4 novembre
1996 al 3 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1996  con decorrenza 4
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24379  del 16 aprile 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 19  agosto 1997  al 18  agosto 1998,  della ditta  S.r.l. Mariani
servizi, con sede  in Pero (Milano) e unita' di  centri di assistenza
nazionali Milano e Pero (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l. Mariani servizi, con sede
in Pero  e unita'  di Centri  di assistenza  nazionali Milano  e Pero
(Milano), per il periodo dal 19 agosto 1997 al 18 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 19
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24380  del 16 aprile 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 22 dicembre  1997 al 21 dicembre 1998, della  ditta S.p.a. Solvay
bario e derivati, con sede  in Rosignano Marittimo (Livorno) e unita'
di Massa Carrara.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a. Solvay  bario e derivati,
con sede in  Rosignano Marittimo (Livorno) e unita'  di Masa Carrara,
per il periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 19 gennaio 1998  con decorrenza 22
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24381  del 16 aprile 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 5 ottobre 1996 al 31  dicembre 1996, della ditta S.p.a. Ceramiche
Atlas Concorde, con sede in Spezzano di Fiorano (Modena) e due unita'
di Casalgrande (Reggio Emilia).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramiche Atlas
Concorde, con  sede in Spezzano di  Fiorano (Modena) e due  unita' di
Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo  dal 5 ottobre 1996 al 31
dicembre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 30  settembre 1996 con decorrenza 5
ottobre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24382  del 16 aprile 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 1  marzo 1997  al 28  febbraio 1998,  della ditta  S.p.a. Barilla
alimentare (gruppo Barilla), con sede in Parma e unita' di Novara.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Barilla alimentare (gruppo
Barilla), con sede in Parma e unita'  di Novara, per il periodo dal 1
marzo 1997 al 31 agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1997 con  decorrenza 1
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24383  del 16 aprile 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 28  luglio 1997  al 27  luglio 1998,  della ditta  S.p.a. Barilla
alimentare  (gruppo Barilla),  con  sede  in Parma  e  unita' di  San
Martino Buon Albergo (Verona).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Barilla alimentare (gruppo
Barilla), con  sede in  Parma e  unita' di  San Martino  Buon Albergo
(Verona), per il periodo dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997 con decorrenza 28
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24384  del 16 aprile 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo
dal  1 luglio  1997  al  30 giugno  1998,  della  ditta S.p.a.  Nuova
Mistral,  con  sede  in  Sermoneta (Latina)  e  unita'  di  Sermoneta
(Latina).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Mistral, con sede in
Sermoneta (Latina), per  il periodo dal 1 luglio 1997  al 31 dicembre
1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 5  agosto 1997  con decorrenza  1
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24385 del 16 aprile 1998, in favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.  Fages   lavorazione  materie
plastiche, con sede  in Milano e unita' di Bertinoro  (Forli') per un
massimo  di  16 dipendenti,  deposito  di  Gaggiano (Milano)  per  un
massimo di  3 dipendenti, Forlimpopoli  (Forli') per un massimo  di 4
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 29  ottobre 1997  al 28
aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24386 del 16 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Tini industria laterizi - T.I.L.,
con sede in Roma e unita' di Roma per un massimo di 32 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 20 gennaio 1998 al 19 luglio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 20
luglio 1998 al 19 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24387 del 16 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boda, con sede in S. Antonio Abate
(Napoli) e unita'  di S. Antonio Abate (Napoli) per  un massimo di 22
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 27  gennaio 1998  al 26
luglio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 27
luglio 1998 al 26 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24388 del 16 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.a.s. G.P.F. Gomma  plastica Fossano di
Sarvia  L. &  C., con  sede in  Fossano (Cuneo)  e unita'  di Fossano
(Cuneo)  per  un   massimo  di  28  dipendenti,   e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 18 dicembre 1997 al 17 giugno 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 18
giugno 1998 al 17 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24389 del 16 aprile 1998, in favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.   SEC   -  Societa'   europea
costruzioni, con sede in Nola (Napoli)  e unita' di Nola (Napoli) per
un massimo  di 49  dipendenti, e'  autorizzata la  corresponsione del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  1 novembre
1996 al 30 aprile 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
maggio 1997 al 31 ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24390 del 16 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Cotton Jeans, con  sede in Campli
(Teramo) e unita' di Campli (Teramo) per un massimo di 29 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 19 gennaio 1998 al 18 luglio 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 19
luglio 1998 al 18 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24391 del 16 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Icos  Sicapi, con sede in  Roma e
unita' di Ceprano (Frosinone) per un massimo di 4 dipendenti, Firenze
per un massimo  di 10 dipendenti, Livorno-Guasticce  (Livorno) per un
massimo di 1 dipendente, Melito  Porto Salvo (Reggio Calabria) per un
massimo di  1 dipendente, Roma  per un  massimo di 25  dipendenti, S.
Zenone al  Lambro (Lodi) per  un massimo  di 5 dipendenti,  Teano, S.
Tammaro,  Capua  (Caserta)  per  un  massimo  di  10  dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 19 novembre 1997 al 18 maggio 1998.
  La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1
e' prorogata dal 19 maggio 1998 al 18 novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24392 del 16 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Cogei, con sede in  Roma e unita'
di Catania per un massimo di 54 dipendenti, Palermo per un massimo di
1 dipendente,  Potenza per un massimo  di 20 dipendenti, Roma  per un
massimo  di  3  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  20 gennaio
1998 al 19 luglio 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24393 del 16 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipa,  con sede in Sommacampagna e
unita'  di  Albano S.  Alessandro  (Bergamo)  per  un massimo  di  12
dipendenti, Casalnuovo (Napoli) per un  massimo di 5 dipendenti, Roma
per un massimo di 5  dipendenti, Sommacampagna-Arcole (Verona) per un
massimo  di  78  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  1 febbraio
1998 al 31 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24394 del 16 aprile 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma)
e unita' di Ariccia (Roma) per un massimo di 112 dipendenti, Cagliari
per un massimo  di 73 dipendenti, Cassino (Frosinone)  per un massimo
di 59 dipendenti,  Frosinone per un massimo di  17 dipendenti, Latina
per un massimo  di 3 dipendenti, Montecompatri (Roma)  per un massimo
di 20  dipendenti, Oristano per  un massimo di 39  dipendenti, Tivoli
(Roma) per un massimo di 3 dipendenti, Velletri (Roma) per un massimo
di  28 dipendenti,  e'  prorogata la  corresponsione del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  2 dicembre  1997 al  1
giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24396  del 16 aprile 1998, e' accertata
la condizione  di crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 10
novembre 1997  al 9 novembre  1999, della ditta S.p.a.  Guida Monaci,
con sede in Roma e unita' di Roma.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  che versino nell'ipotesi  di cui
all'art. 24,  della legge 25  febbraio 1987, n. 67,  dipendenti dalla
S.p.a. Guida Monaci, con sede in Roma e unita' di Roma per un massimo
di 13  dipendenti, per il  periodo dal 10  novembre 1997 al  9 maggio
1998.
  Con decreto  ministeriale n.  24398 del 16  aprile 1998,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di crisi aziendale,  e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Asca -
Agenzia Stampa  Quotidiana Nazionale,  con sede in  Roma e  unita' di
Milano  per un  massimo di  1 dipendente,  Roma per  un massimo  di 1
dipendente, per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998.
  Con decreto ministeriale n. 24399  del 16 aprile 1998, e' accertata
la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge
n.  416/81,  relativamente  al  periodo dal  9  dicembre  1997  all'8
dicembre 1998, della ditta S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unita'
di Milano.
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti della  S.r.l. G.E.B.,
con sede in Milano e unita' di Milano per un massimo di 6 dipendenti,
per il periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 giugno 1998.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale  provinciale dei  giornalisti italiani  sono autorizzati  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto ministeriale  n.  24424  del 17  aprile  1998, per  le
motivazioni in  premessa esplicitate,  nonche' sulla base  del parere
del comitato  tecnico formulato  nella seduta del  9 aprile  1998, e'
approvato  il programma  di riorganizzazione  aziendale della  S.p.a.
Isotta  Fraschini  fabbrica automobili,  con  sede  ed unita'  in  S.
Ferdinando (Reggio Calabria), limitatamente  alla fase concernente il
periodo dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla   S.p.a.  Isotta  Fraschini  fabbrica
automobili, con sede ed unita' in S. Ferdinando (Reggio Calabria) per
il solo periodo dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 12
agosto 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga eventualmente  recate dal  presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale  concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.