Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.147 del 26-6-1998)
Con decreto ministeriale n. 24368 del 16 aprile 1998: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo del 15 gennaio 1998 al 14 aprile 1998, della ditta S.p.a. F.O.M.M. - Fonderie officine meccaniche Mapello, con sede in Mapello (Bergamo) e unita' di Mapello (Bergamo). Parere comitato tecnico del 25 marzo 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.O.M.M. - Fonderie officine meccaniche Mapello, con sede in Mapello (Bergamo) e unita' di Mapello (Bergamo), per il periodo dal 15 gennaio 1998 al 14 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1997 con decorrenza 15 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24369 del 16 aprile 1998: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo del 24 novembre 1997 al 23 novembre 1998, della ditta S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe e F.lli, con sede in Solofra (Avellino) e unita' di Solofra (Avellino). Art. 3-bis della legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe e F.lli, con sede in Solofra (Avellino) e unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 24 novembre 1997 al 23 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1997 con decorrenza 24 novembre 1997; 2) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo del 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza). Art. 3-bis, della legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decrto ministeriale dell'8 novembre 1996 con effetto dal 1 novembre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza), per il periodo dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 1 maggio 1996; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, della ditta S.r.l. Metafluid, con sede in Crispiano (Taranto) e unita' di Crispiano (Taranto). Art. 3-bis della legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Metafluid con sede in Crispiano (Taranto), per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 5 maggio 1997. 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo del 1 agosto 1997 al 31 luglio 1998, della ditta S.a.s. Valentini Confezioni, con sede in Roma e unita' di Magliano dei Marsi (L'Aquila). Art. 3-bis della legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Valentini Confezioni, con sede in Roma e unita' di Magliano dei Marsi (L'Aquila), per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 1 agosto 1997; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24370 del 16 aprile 1998: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazine aziendale, relativa al periodo del 1 luglio 1997 al 30 giugno 1998, della ditta S.p.a. Klopman International, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone. Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1997 con effetto dal 1 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Klopman International, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone, per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1997 con decorrenza 1 luglio 1997; 2) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo del 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.p.a. Semikron, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Semikran, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24371 del 16 aprile 1998: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 26 ottobre 1997, della ditta S.r.l. Tini Industria Laterizi, con sede in Roma e unita' di Roma e Uffici di Roma (Roma). Art. 3-bis della legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1997 con effetto dal 2 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tini Industria Laterizi, con sede in Roma e unita' di Roma e Uffici di Roma (Roma), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 26 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1997 con decorrenza 2 giugno 1997; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24372 del 16 aprile 1998: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo del 30 marzo 1993 al 25 settembre 1993, della ditta S.p.a. Manuli Autoadesivi, con sede in S.S. Cosma e Damiano (Latina) e unita' di Cologno Monzese (sede amministrativa) (Milano). Parere comitato tecnico del 3 febbraio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manuli Autoadesivi, con sede in S.S. Cosma e Damiano (Latina) e unita' di Cologno Monzese (sede amministrativa) (Milano), per il periodo dal 30 marzo 1993 al 25 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1993 con decorrenza 30 marzo 1993; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo del 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Manuli Autoadesivi, con sede in S.S. Cosma e Damiano (Latina) e unita' di Cologno Monzese (Milano). Parere comitato tecnico del 3 febbraio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manuli Autoadesivi, con sede in S.S. Cosma e Damiano (Latina) e unita' di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 4 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24373 del 16 aprile 1998: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 9 settembre 1996 all'8 settembre 1998, della ditta S.p.a. Alcatel Italia Divisioni Alcatel-Face e Alcatel Telettra, con sede in Milano e unita' di Nazionali. Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia Divisioni Alcatel-Face e Alcatel Telettra, con sede in Milano e unita' di Nazionali, per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1996 con decorrenza 9 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24374 del 16 aprile 1998: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Ceramica Bismantova, con sede in Felina Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) e unita' di Felina Castelnuovo Monti (Reggio Emilia). Art. 3-bis legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramica Bismantova, con sede in Felina Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) e unita' di Felina Castelnuovo Monti (Reggio Emilia), per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 1 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24375 del 16 aprile 1998: 1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salaria, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 3 luglio 1996 al 2 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1996 con decorrenza 3 luglio 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24376 del 16 aprile 1998: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 ottobre 1997, con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Gruppo tessile salernitano - G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unita' di Nocera Inferiore (Salerno), per un massimo di 250 dipendenti, per il periodo dal 26 febbraio 1998 al 25 agosto 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 16 marzo 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. Con decreto ministeriale n. 24377 del 16 aprile 1998: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura, con sede in Palermo e unita' di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 9 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 24079/3. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 5 gennaio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, e' ridotta del dieci per cento. Con decreto ministeriale n. 24378 del 16 aprile 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta S.r.l. Angelo Marinelli, con sede in Napoli e unita' di Caserta e Napoli. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Marinelli, con sede in Napoli e unita' di Caserta e Napoli, per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24379 del 16 aprile 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 agosto 1997 al 18 agosto 1998, della ditta S.r.l. Mariani servizi, con sede in Pero (Milano) e unita' di centri di assistenza nazionali Milano e Pero (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mariani servizi, con sede in Pero e unita' di Centri di assistenza nazionali Milano e Pero (Milano), per il periodo dal 19 agosto 1997 al 18 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 19 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24380 del 16 aprile 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Solvay bario e derivati, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno) e unita' di Massa Carrara. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Solvay bario e derivati, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno) e unita' di Masa Carrara, per il periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1998 con decorrenza 22 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24381 del 16 aprile 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Ceramiche Atlas Concorde, con sede in Spezzano di Fiorano (Modena) e due unita' di Casalgrande (Reggio Emilia). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramiche Atlas Concorde, con sede in Spezzano di Fiorano (Modena) e due unita' di Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 5 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1996 con decorrenza 5 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24382 del 16 aprile 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 marzo 1997 al 28 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Barilla alimentare (gruppo Barilla), con sede in Parma e unita' di Novara. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Barilla alimentare (gruppo Barilla), con sede in Parma e unita' di Novara, per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 1 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24383 del 16 aprile 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 28 luglio 1997 al 27 luglio 1998, della ditta S.p.a. Barilla alimentare (gruppo Barilla), con sede in Parma e unita' di San Martino Buon Albergo (Verona). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Barilla alimentare (gruppo Barilla), con sede in Parma e unita' di San Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997 con decorrenza 28 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24384 del 16 aprile 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1997 al 30 giugno 1998, della ditta S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina) e unita' di Sermoneta (Latina). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1997 con decorrenza 1 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24385 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fages lavorazione materie plastiche, con sede in Milano e unita' di Bertinoro (Forli') per un massimo di 16 dipendenti, deposito di Gaggiano (Milano) per un massimo di 3 dipendenti, Forlimpopoli (Forli') per un massimo di 4 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 ottobre 1997 al 28 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24386 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tini industria laterizi - T.I.L., con sede in Roma e unita' di Roma per un massimo di 32 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1998 al 19 luglio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24387 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boda, con sede in S. Antonio Abate (Napoli) e unita' di S. Antonio Abate (Napoli) per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1998 al 26 luglio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24388 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G.P.F. Gomma plastica Fossano di Sarvia L. & C., con sede in Fossano (Cuneo) e unita' di Fossano (Cuneo) per un massimo di 28 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1997 al 17 giugno 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 giugno 1998 al 17 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24389 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SEC - Societa' europea costruzioni, con sede in Nola (Napoli) e unita' di Nola (Napoli) per un massimo di 49 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 novembre 1996 al 30 aprile 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 maggio 1997 al 31 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24390 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cotton Jeans, con sede in Campli (Teramo) e unita' di Campli (Teramo) per un massimo di 29 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 gennaio 1998 al 18 luglio 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 luglio 1998 al 18 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24391 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icos Sicapi, con sede in Roma e unita' di Ceprano (Frosinone) per un massimo di 4 dipendenti, Firenze per un massimo di 10 dipendenti, Livorno-Guasticce (Livorno) per un massimo di 1 dipendente, Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) per un massimo di 1 dipendente, Roma per un massimo di 25 dipendenti, S. Zenone al Lambro (Lodi) per un massimo di 5 dipendenti, Teano, S. Tammaro, Capua (Caserta) per un massimo di 10 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 novembre 1997 al 18 maggio 1998. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 19 maggio 1998 al 18 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24392 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogei, con sede in Roma e unita' di Catania per un massimo di 54 dipendenti, Palermo per un massimo di 1 dipendente, Potenza per un massimo di 20 dipendenti, Roma per un massimo di 3 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1998 al 19 luglio 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24393 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna e unita' di Albano S. Alessandro (Bergamo) per un massimo di 12 dipendenti, Casalnuovo (Napoli) per un massimo di 5 dipendenti, Roma per un massimo di 5 dipendenti, Sommacampagna-Arcole (Verona) per un massimo di 78 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 febbraio 1998 al 31 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24394 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Ariccia (Roma) per un massimo di 112 dipendenti, Cagliari per un massimo di 73 dipendenti, Cassino (Frosinone) per un massimo di 59 dipendenti, Frosinone per un massimo di 17 dipendenti, Latina per un massimo di 3 dipendenti, Montecompatri (Roma) per un massimo di 20 dipendenti, Oristano per un massimo di 39 dipendenti, Tivoli (Roma) per un massimo di 3 dipendenti, Velletri (Roma) per un massimo di 28 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24396 del 16 aprile 1998, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 novembre 1997 al 9 novembre 1999, della ditta S.p.a. Guida Monaci, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Guida Monaci, con sede in Roma e unita' di Roma per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 10 novembre 1997 al 9 maggio 1998. Con decreto ministeriale n. 24398 del 16 aprile 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asca - Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale, con sede in Roma e unita' di Milano per un massimo di 1 dipendente, Roma per un massimo di 1 dipendente, per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. Con decreto ministeriale n. 24399 del 16 aprile 1998, e' accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 dicembre 1998, della ditta S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unita' di Milano per un massimo di 6 dipendenti, per il periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale provinciale dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24424 del 17 aprile 1998, per le motivazioni in premessa esplicitate, nonche' sulla base del parere del comitato tecnico formulato nella seduta del 9 aprile 1998, e' approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, con sede ed unita' in S. Ferdinando (Reggio Calabria), limitatamente alla fase concernente il periodo dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, con sede ed unita' in S. Ferdinando (Reggio Calabria) per il solo periodo dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 12 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.