Scioglimento della societa' cooperativa "Per lo sviluppo delle attivita'", in Lucca.(GU n.147 del 26-6-1998)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Lucca Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle cooperative per atto d'autorita', dispone che le citate societa' che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di societa' cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore; Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di societa' cooperative senza nomina di commissario liquidatore; Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto; Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile; Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni; Decreta: La societa' cooperativa "Per lo sviluppo delle attivita'", con sede in Lucca, costituita per rogito notaio Raspini Francesco in data 11 marzo 1982, repertorio n. 70258, registro imprese n. 10192, BUSC n. 1124/190115, e' sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore. Lucca, 12 giugno 1998 Il direttore: Sarti