Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.(GU n.164 del 16-7-1998)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Colin Robert Jamieson, nato a Edimburgo (UK) il 29 agosto 1962, cittadino britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopraindicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale; Considerato che il sig. Colin Robert Jamieson ha dimostrato di essere "solicitor" presso la Suprema Corte dell'Inghilterra e del Galles, a decorrere dal 15 ottobre 1987; Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopracitato; Decreta: 1. Al sig. Colin Robert Jamieson, nato a Edimburgo (UK) il 29 agosto 1962, cittadino britannico, sono riconosciuti i titoli di cui in premessa quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli "avvocati" e l'esercizio della professione. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: a) diritto costituzionale; b) diritto civile; c) diritto processuale civile; d) diritto commerciale; e) diritto del lavoro; f) diritto penale; g) diritto processuale penale; h) diritto amministrativo; i) diritto tributario; l) diritto internazionale privato; m) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. 3. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1 dicembre 1993 come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994. 5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. A questo secondo esame potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 13 luglio 1998 Il direttore generale: Hinna Danesi