MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 giugno 1998 

  Riconoscimento di  titoli di studio esteri  quali titoli abilitanti
per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.
(GU n.153 del 3-7-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della sig.ra  Medina  Diaz  Yolanda, nata  il  22
settembre  1967 a  Bolanos  - Ciudad  Real  (E), cittadina  spagnola,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto
legislativo, il riconoscimento del  titolo professionale di "Abogado"
di cui  e' in  possesso, come  attestato dal  Colegio de  Abogados di
Ciudad Real  (E), ai fini  dell'accesso ed esercizio in  Italia della
professione di "avvocato";
  Considerato che  la richiedente ha conseguito  il titolo accademico
di  "licenciado   en  derecho"  nel  1994   presso  l'Universita'  di
Castilla-La Mancha;
  Considerato che  la signora  ha conseguito presso  l'Universita' di
Catania  il dottorato  di  ricerca in  "scienze criminalistiche"  nel
1996;
  Visto l'art. 6  comma 2 del decreto legislativo  n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  1. Alla  sig.ra Medina Diaz  Yolanda, nata  il 22 settembre  1967 a
Bolanos -  Ciudad Real (E),  cittadina spagnola, sono  riconosciuti i
titoli  professionali di  cui  in premessa  quali  titoli validi  per
l'iscrizione all'albo degli "avvocati".
  Detto  riconoscimento e'  subordinato al  superamento di  una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale
civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto
amministrativo;  7)  diritto  tributario; 8)  diritto  internazionale
privato; 9) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  2. La  prova di che  trattasi si compone di  un esame scritto  e un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
  3. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione
d'esame di cui al P.D.G. 1  dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.
25 marzo 1994.
  4.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti su  tutte  le materie,  sopra  indicate. A  questo
secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,
quello scritto.
   Roma, 15 giugno 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi