MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

  Provvedimenti   concernenti   il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.153 del 3-7-1998)

        Con decreto ministeriale n. 24575 del 26 maggio 1998:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 31 dicembre 1995 della ditta
S.p.a. Digital  Equipment, con  sede in Milano  e unita'  di Bologna,
Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino.
   Parere comitato tecnico del 13 maggio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Digital Equipment,  con
sede in  Milano e unita'  di Bologna, Firenze, Genova,  Milano, Roma,
Torino, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  agosto 1994  con decorrenza  4
luglio 1994;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal  4 luglio 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,   dipendenti  dalla  ditta   S.p.a.  Digital
Equipment, con sede  in Milano e unita' di  Bologna, Firenze, Genova,
Milano, Roma, Torino,  per il periodo dal 4 gennaio  1995 al 3 luglio
1995.
  Istanza aziendale presentata  il 22 febbraio 1995  con decorrenza 4
gennaio 1995;
  3)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il presente  decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale,  con effetto dal 4 luglio  1994, in favore
dei  lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Digital
Equipment, con sede  in Milano e unita' di  Bologna, Firenze, Genova,
Milano, Roma, Torino, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 31 dicembre
1995.
  Istanza  aziendale presentata  il 3  agosto 1995  con decorrenza  4
luglio 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24576 del 26 maggio  1998 e' approvato
il programma per crisi aziendale,  relativo al periodo dal 9 dicembre
1996  all'8  dicembre  1997   della  ditta  S.r.l.  I.M.E.  Industria
metalmeccanica  europea,  con  sede  in  Roma  e  unita'  di  Ceprano
(Frosinone).
  Art. 3-bis, legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla   ditta  S.r.l.  I.M.E.   Industria  metalmeccanica
europea, con  sede in Roma  e unita'  di Ceprano (Frosinone),  per il
periodo dal 9 dicembre 1996 all'8 giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  gennaio 1997 con  decorrenza 9
dicembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24577 del 26 maggio 1998:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  20 ottobre 1997  al 19  ottobre 1998 della  ditta S.p.a.
Industria  Precompressi Vibrati  -  INPREVIB, con  sede  in Torino  e
unita' di Chiavasso (Torino).
  Art. 3-bis, legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Industria  Precompressi  Vibrati  -
INPREVIB, con sede  in Torino e unita' di Chiavasso  (Torino), per il
periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 25  novembre 1997 con decorrenza 20
ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  3 giugno 1996  al 2  giugno 1997 della  ditta S.c.a.r.l.
C.S.C. Cooperativa  Sud Costruzioni, con  sede in Ragusa e  unita' di
Comiso (Ragusa).
  Art. 3-bis, legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla  ditta   S.c.  a   r.l.  C.S.C.   Cooperativa  Sud
Costruzioni, con sede  in Ragusa e unita' di Comiso  (Ragusa), per il
periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/96.
  Istanza aziendale  presentata il  25 luglio  1996 con  decorrenza 3
giugno 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
12 giugno 1997, n. 22869.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale n.  24578  del  26  maggio 1998  per  le
motivazioni  in premessa  riportate,  e' approvato  il programma  per
ristrutturazione aziendale,  relativamente al periodo dal  3 novembre
1997 al  2 novembre 1998,  della ditta S.p.a.  Abb Sace, con  sede in
Bergamo e unita' di Bergamo, Dalmine (Bergamo) e filiali periferiche.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Abb Sace,  con sede  in
Bergamo e unita' di Bergamo, Dalmine (Bergamo) e filiali periferiche,
per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 2  dicembre 1997 con  decorrenza 3
novembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24579 del  26 maggio 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla Creazioni  Stella, con sede in Monsampolo
del Tronto (Ascoli Piceno) e  unita' di Monsampolo del Tronto (Ascoli
Piceno),  per  un  massimo  di   21  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 13 febbraio 1998 al 12 agosto 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 13 agosto 1998 al 12 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24580 del  26 maggio 1998 in favore dei
lavoratori  dipendenti della  S.r.l. Gral,  con sede  in Montesilvano
(Pescara) e  unita' di Montesilvano  (Pescara), per un massimo  di 62
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 16  marzo  1998 al  15
settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 16 settembre 1998 al 15 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24581 del  26 maggio 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti della S.p.a. Lonardi,  con sede in S. Pietro in
Cariano (Verona)  e unita' di S.  Pietro in Cariano (Verona),  per un
massimo  di  100 dipendenti,  e'  autorizzata  la corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale dal 1 marzo 1996
al 31 agosto 1996.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
25 luglio 1996, n. 21135.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24582 del  26 maggio 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  S.I.D.A. - Societa' ind. derivati
di argilla,  con sede in  Montecorvino Rovella (Salerno) e  unita' di
Montecorvino Rovella (Salerno),  per un massimo di  32 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 28 luglio 1998 al 27 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24583 del  26 maggio 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti della S.p.a.  Vincenzo Bernardelli, con sede in
Gardone  Val  Trompia  (Brescia)  e unita'  di  Gardone  Val  Trompia
(Brescia),  per  un  massimo  di   74  dipendenti,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 10 aprile 1998 al 9 ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24584 del  26 maggio 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti  della S.p.a. Bassi autotrasporti,  con sede in
Milano  e  unita'  di  Calenzano  (Firenze), per  un  massimo  di  52
dipendenti;  Casnate  con  Bernate  (Como),   per  un  massimo  di  9
dipendenti; Milano, per un massimo di 31 dipendenti; Piacenza, per un
massimo di 2 dipendenti; Varese, per  un massimo di 10 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24585 del  26 maggio 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti della S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in
Folignano (Ascoli Piceno) e unita' di Campolungo (Ascoli Piceno), per
un  massimo  di 11  dipendenti;  Folignano  (Ascoli Piceno),  per  un
massimo di 14 dipendenti; Forli' del Sannio (Isernia), per un massimo
di  71  dipendenti;   Pedrengo  (Bergamo),  per  un   massimo  di  48
dipendenti; raddoppio tangenziale (Ascoli  Piceno), per un massimo di
13  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 23  marzo  1998 al  22
settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 23 settembre 1998 al 22 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24586 del  26 maggio 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti  della S.p.a.  Fidia, con  sede in  Abano Terme
(Padova) e  unita' di  Abano Terme  (Padova), per  un massimo  di 573
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dall'11  gennaio 1998  al 4
luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.