Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.153 del 3-7-1998)
Con decreto ministeriale n. 24575 del 26 maggio 1998: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 31 dicembre 1995 della ditta S.p.a. Digital Equipment, con sede in Milano e unita' di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino. Parere comitato tecnico del 13 maggio 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Digital Equipment, con sede in Milano e unita' di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Digital Equipment, con sede in Milano e unita' di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Digital Equipment, con sede in Milano e unita' di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 4 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24576 del 26 maggio 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 dicembre 1996 all'8 dicembre 1997 della ditta S.r.l. I.M.E. Industria metalmeccanica europea, con sede in Roma e unita' di Ceprano (Frosinone). Art. 3-bis, legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.M.E. Industria metalmeccanica europea, con sede in Roma e unita' di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 9 dicembre 1996 all'8 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1997 con decorrenza 9 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24577 del 26 maggio 1998: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 ottobre 1998 della ditta S.p.a. Industria Precompressi Vibrati - INPREVIB, con sede in Torino e unita' di Chiavasso (Torino). Art. 3-bis, legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria Precompressi Vibrati - INPREVIB, con sede in Torino e unita' di Chiavasso (Torino), per il periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 20 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997 della ditta S.c.a.r.l. C.S.C. Cooperativa Sud Costruzioni, con sede in Ragusa e unita' di Comiso (Ragusa). Art. 3-bis, legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. C.S.C. Cooperativa Sud Costruzioni, con sede in Ragusa e unita' di Comiso (Ragusa), per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/96. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1997, n. 22869. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24578 del 26 maggio 1998 per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998, della ditta S.p.a. Abb Sace, con sede in Bergamo e unita' di Bergamo, Dalmine (Bergamo) e filiali periferiche. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Sace, con sede in Bergamo e unita' di Bergamo, Dalmine (Bergamo) e filiali periferiche, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1997 con decorrenza 3 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24579 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Creazioni Stella, con sede in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), per un massimo di 21 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 febbraio 1998 al 12 agosto 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 13 agosto 1998 al 12 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24580 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Gral, con sede in Montesilvano (Pescara) e unita' di Montesilvano (Pescara), per un massimo di 62 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 marzo 1998 al 15 settembre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 16 settembre 1998 al 15 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24581 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Lonardi, con sede in S. Pietro in Cariano (Verona) e unita' di S. Pietro in Cariano (Verona), per un massimo di 100 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 luglio 1996, n. 21135. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24582 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.D.A. - Societa' ind. derivati di argilla, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unita' di Montecorvino Rovella (Salerno), per un massimo di 32 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 28 luglio 1998 al 27 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24583 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Vincenzo Bernardelli, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e unita' di Gardone Val Trompia (Brescia), per un massimo di 74 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 aprile 1998 al 9 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24584 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Bassi autotrasporti, con sede in Milano e unita' di Calenzano (Firenze), per un massimo di 52 dipendenti; Casnate con Bernate (Como), per un massimo di 9 dipendenti; Milano, per un massimo di 31 dipendenti; Piacenza, per un massimo di 2 dipendenti; Varese, per un massimo di 10 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24585 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita' di Campolungo (Ascoli Piceno), per un massimo di 11 dipendenti; Folignano (Ascoli Piceno), per un massimo di 14 dipendenti; Forli' del Sannio (Isernia), per un massimo di 71 dipendenti; Pedrengo (Bergamo), per un massimo di 48 dipendenti; raddoppio tangenziale (Ascoli Piceno), per un massimo di 13 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1998 al 22 settembre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 23 settembre 1998 al 22 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24586 del 26 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unita' di Abano Terme (Padova), per un massimo di 573 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 gennaio 1998 al 4 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.