Nuove norme disciplinanti l'attivita' del Provveditorato generale dello Stato.(GU n.156 del 7-7-1998)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto l'art. 3, comma 4, di detto decreto legislativo, che determina le nuove competenze del Provveditorato generale dello Stato; Considerata la necessita' di una disciplina esplicativa di dette nuove attribuzioni, intesa a regolamentare, in materia di acquisizione di beni e servizi, l'azione del Provveditorato generale dello Stato a beneficio delle amministrazioni pubbliche; Tenuto conto, in particolare, della necessita' di disciplinare, nell'ambito delle sue funzioni generali, i compiti di consulenza in materia di appalti e contratti, di indirizzo e consulenza tecnica, di indirizzo e verifica delle politiche di spesa, al fine di assicurare la gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti di beni e servizi; Preso atto delle conclusioni della commissione di studio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1996 "per contrastare i fenomeni di corruzione e per migliorare l'azione della pubblica amministrazione", meglio nota come "Commissione Minervini", la quale, nella relazione redatta a conclusione dei propri lavori, ha, tra l'altro, approfondito gli aspetti concernenti l'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione, non mancando di rilevare: a) l'inadeguatezza delle strutture in materia contrattuale presso le varie amministrazioni, a cui si potra' ovviare attraverso la costituzione di appositi ufficicontratti; b) l'opportunita' di istituire uffici di progettazione con competenze d'ordine tecnico; c) l'opportunita' di individuare nell'ambito del Ministero del tesoro un organismo specializzato, che possa ovviare - cosi' come avviene attualmente in materia di informatica presso l'A.I.P.A. - alla disomogeneita' ed eccessiva onerosita' dei prezzi praticati alle varie amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi, attraverso l'esercizio di un controllo di congruita' tecnicoeconomica; E m a n a la seguente direttiva: 1) Nuove norme disciplinanti l'attivita' del P.G.S. L'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, trasforma il Provveditorato generale dello Stato da struttura preminentemente operativa per l'acquisizione di beni e servizi, in organo che: 1. "... assicura la consulenza per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato; 2. su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualita' ...; 3. provvede altresi', su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a piu' amministrazioni; 4. elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruita' dei prezzi; 5. esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attivita' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonche' in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto". Salvo che per il compito di cui al punto 5, le restanti attribuzioni determinano una diversa articolazione del Provveditorato generale dello Stato, nonche' sostanziali cambiamenti nei rapporti tra il Provveditorato generale dello Stato stesso e le varie amministrazioni dello Stato in materia di forniture di beni e servizi. La nuova articolazione delle competenze del Provveditorato generale dello Stato si colloca nel piano generale di atuazione del decentramento amministrativo perseguito dal Governo e, di recente, specificamente avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, piu' nota come "1 Legge Bassanini". In sostanza, prende concretamente corpo, nel settore specifico dell'acquisizione di beni e servizi, l'opera di individuazione di "centri di spesa" presso le varie amministrazioni dello Stato, ai quali il Provveditorato generale dello Stato dovra' fornire il proprio supporto di competenza, sia in materia contrattuale e tecnica, che di riscontro della omogeneita' e congruita' dei prezzi spuntati dalle singole amministrazioni. 2. Attivita' di consulenza e supporto di qualita'. Il Provveditorato generale dello Stato esercita la propria azione di supporto rivolta alle amministrazioni dello Stato per le seguenti attivita': a) informazione ed aggiornamento concernenti la normativa comunitaria regolante l'acquisizione di beni e servizi; b) sviluppo delle procedure di acquisizione di beni e servizi; c) definizione di prescrizioni tecniche, generali e per casi particolari, attraverso la predisposizione e diffusione di specifici capitolati; d) predisposizione di schemi di contratto; e) attivita' formativa rivolta a responsabili e addetti degli ufficicontratti presso le varie amministrazioni; f) attivita' di studio per la stesura di regolamenti attuativi di leggi nonche' per lo snellimento di procedure amministrative concernenti la gestione dei contratti; g) controllo di congruita' tecnicoeconomica dei prezzi praticati alle amministrazioni, se richiesto; h) controlli di qualita' dei beni e servizi, se richiesto; i) indicazione dei prezzi per l'acquisto di beni e servizi standard. I diversi centri di spesa presso le varie amministrazioni, che necessitino dell'intervento del Provveditorato generale dello Stato relativamente ai servizi sopra elencati, possono, pertanto, rivolgersi direttamente a detto ufficio, che e' in condizione di mettere a disposizione, sin d'ora, i seguenti supporti: ampia documentazione relativa a prescrizioni tecniche per settori merceologici, che definiscono le caratteristiche dei prodotti; una struttura tecnicooperativa per l'analisi chimicomerceologica, dei prodotti ivi compresi i controlli di qualita', in grado altresi' di disporre accertamenti di varia natura, di elaborare prescrizioni tecniche "ad hoc" e di eseguire collaudi delle forniture e sopralluoghi per progettare l'ottimale sfruttamento degli spazi e l'installazione di impianti tecnologici e apparecchiature varie; un ufficio studi competente in materia contrattuale, con particolare riferimento alla normativa comunitaria relativa agli acquisti di beni e servizi, per l'esame delle problematiche e l'accertamento della conformita' degli atti di gara alle norme comunitarie e nazionali disciplinanti gli appalti pubblici, nonche' per la divulgazione di documentazioni esplicative, delle procedure, schemi di bandi di gara e di contratti; un ufficio studi dell'andamento dei prezzi di mercato, con particolare riferimento a prodotti di maggiore diffusione e per i principali servizi, che puo' contare sulla notevole attivita' contrattualistica posta in essere, sulle ricerche di mercato condotte e sull'esperienza, in generale, acquisita in decenni di attivita' nel settore; una struttura di indirizzo e di consulenza per la definizione dei programmi di acquisto e la loro attuazione coordinata, efficace ed economica. A medio termine, inoltre, il Provveditorato generale dello Stato curera', in collaborazione, se opportuno, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e/o altri qualificati organismi, la definizione di attivita' formative rivolte al personale operante nell'ambito dei centri di spesa istituiti presso le varie amministrazioni statali, al fine di illustrare i procedimenti amministrativi e tecnici che si possono seguire, nel rispetto delle normative comunitaria e nazionale vigenti. Le amministrazioni interessate possono rappresentare le proprie esigenze al riguardo, rivolgendosi direttamente al Provveditorato generale dello Stato, che all'occorrenza, potra' strutturare anche corsi specifici presso le amministrazioni stesse. Il Provveditorato generale dello Stato offrira' la sua collaborazione, inoltre, alla stesura di regolamenti attuativi delle recenti leggi n. 59 e n. 127 del 1997 (cosiddette leggi Bassanini) le quali dettano norme anche per la disciplina degli appalti pubblici. Curera', altresi', la redazione di circolari che illustrino in modo analitico lo sviluppo delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, che saranno diffuse a tutte le amministrazioni aggiudicatrici; a tale scopo sono istituiti presso il Provveditorato stesso specifici gruppi operativi con il compito di tenere collegamenti con le varie amministrazioni aggiudicatrici. 3. Elaborazione di parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse. Un compito particolarmente significativo affidato al Provveditorato generale dello Stato e' l'elaborazione di "parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruita' dei prezzi". Non appare, pertanto, superfluo sottolineare, l'esigenza, di assicurare - pur nel pieno rispetto dei principi di attuazione del decentramento amministrativo perseguito dall'azione del Governo - una sostanziale omogeneita' nella determinazione delle congruita' economiche dei prezzi spuntati dalle varie amministrazioni appaltanti; cio' al fine di consentire l'ovvio controllo della spesa per l'acquisizione di beni e servizi ed evitare dannosi e ingiustificati sprechi nell'utilizzo del denaro pubblico. A tale scopo, i responsabili degli acquisti dovranno fare riferimento agli strumenti per la regolamentazione delle forniture di beni e servizi, gia' approntati o da approntare da parte del Provveditorato generale dello Stato, in particolare: alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 dell'11 aprile 1992, con il quale e' stata determinata la dotazione degli uffici della pubblica amminstrazione; agli schemi di capitolati relativi ad arredi per uffici di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 (supplemento ordinario) del 4 ottobre 1997, emesso in attuazione dell'art. 6, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; agli altri capitolati tecnici e/o parametri, in possesso del Provveditorato generale ed a disposizione delle amministrazioni pubbliche richiedenti. Poiche' i capitolati tecnici ed i parametri approntati dal Provveditorato generale dello Stato costituiscono un riferimento per i responsabili degli acquisti delle varie amministrazioni, dovranno essere trasmessi al Provveditorato stesso, ai fini di una preventiva valutazione ed approvazione, i capitolati e le prescrizioni che eventualmente si discostassero dagli standard emanati. Al fine di poter dar corso alla sistematica azione di indirizzo e verifica delle politiche di spesa - indispensabile, tra l'altro, all'azione di determinazione dei criteri di acquisizione ed all'individuazione di fasce di prezzi di riferimento - il Provveditorato generale dello Stato si fara' carico di stabilire regolari contatti con le amministrazioni appaltanti, per acquisire informazioni circa i prezzi spuntati dai singoli centri di spesa, la natura dei prodotti acquistati, la loro destinazione e la rispettiva composizione. Gli uffici erogatori di spesa per l'acquisizione di beni e servizi sono tenuti ad agevolare tale opera di monitoraggio espletato dal Provveditorato generale dello Stato ed a fornire tutte le informazioni e documentazione richieste. Dell'esito delle verifiche operate presso i vari enti appaltanti, il Provveditorato generale dello Stato informera' i servizi di controllo interno delle rispettive amministrazioni (istituiti ai sensi dell'art. 20 della legge 3 febbraio 1993, n. 29), nonche' eventualmente altri competenti uffici, compresa la Corte di conti. Nell'ambito delle attribuzioni del Provveditorato generale dello Stato restano confermate le competenze ad autorizzare il passaggio di carico dei beni da un'amministrazione ad un'altra, nonche' le prerogative relative alla cessione dei beni mobili ed il controllo sulla gestione degli uffici dei consegnatari. Tutto quanto fin qui detto in materia di consulenza, di prezzi e di controllo non trova applicazione in caso di prodotti informatici, sui quali deve essere sentita, direttamente dalle amministrazioni interessate, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 4. Esecuzione, su richiesta di amministrazioni dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a piu' amministrazioni. I programmi di approvvigionamento di beni e servizi in corso da parte del Provveditorato generale dello Stato nel 1998, saranno svolti e portati a conclusione dal Provveditorato generale stesso con i fondi gia' a disposizione, per evitare disservizi e confusione di compiti. Anche per quanto concerne le utenze, per l'anno 1998, le relative spese faranno carico al Provveditorato generale dello Stato utilizzando gli stanziamenti di cui dispone nella specifica unita' previsionale di base. A decorrere dal 1999 e a regime, gli stanziamenti per l'acquisizione di beni e servizi saranno ripartiti fra le amministrazioni interessate per l'effettuazione delle spese finora sostenute dal Provveditorato generale dello Stato; le somme predette saranno allocate nei pertinenti centri di responsabilita'/unita' previsionali di base/capitoli. In proposito si rinvia alle recenti istruzioni emanate con le circolari relative all'assestamento del bilancio 1998 (n. 26 del 18 marzo 1998) e alle previsioni 1999 (n. 25 del 18 marzo 1998), in quanto compatibili con la presente direttiva. Per quanto riguarda le utenze, dall'anno 1999, le relative spese dovranno anch'esse far carico alle rispettive amministrazioni, alle quali il Provveditorato generale dello Stato provvedera' a trasferire i relativi contratti. Le amministrazioni che intendano affidare al Provveditorato generale dello Stato l'esecuzione di piani specifici di approvvigionamento di beni e servizi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, previa verifica da parte delle amministrazioni stesse dell'esistenza, nelle pertinenti unita' previsionali di base, dei fondi occorrenti per la realizzazione dei programmi medesimi, possono chiedere che l'attivita' relativa agli acquisti e alle forniture venga eseguita dal Provveditorato generale dello Stato nella veste di funzionario delegato. Cio' in attesa che, con la riforma delle procedure di spesa dello Stato, siano apprestate opportune soluzioni per la regolamentazione delle situazioni anzidette. Nell'esercizio dei poteri cosi' delegati, il Provveditorato generale dello Stato, gestira' tutte le fasi della procedura di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni richiedenti, alle quali gli stessi saranno destinati, con l'obbligo di rendere il conto ai sensi degli articoli 60 e 61 della legge di contabilita' dell'art. 333 del relativo regolamento, nonche' ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 367 del 1994. Con le stesse modalita' di cui sopra, il Provveditorato generale dello Stato e' competente ad espletare le procedure relative alla stipulazione di convenzioni o contratti generali che interessino nel loro complesso tutti i rami dell'amministrazione (come ad esempio le convenzioni generali relative alle assicurazioni degli autoveicoli, l'erogazione dei buoni pasto, il rilascio delle carte di credito, quale strumento di pagamento in determinati casi previsti dalla legge), fino a diversa determinazione delle amministrazioni stesse. Per quanto attiene alle forniture di carta bianca, stampati, prodotti cartotecnici e carte valori, nulla e' innovato, permanendo il monopolio legale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Pertanto, le amministrazioni dovranno continuare a rivolgersi, come di consueto, al Provveditorato generale ai fini delle relative ordinazioni, fermo restando l'impegno della spesa e il pagamento a carico delle amministrazioni medesime. Roma, 18 giugno 1998 Il Ministro: Ciampi