MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 1998 

  Determinazione  del coefficiente  di  rettifica  da applicare  agli
interessi  ed altri  proventi  dalle obbligazioni  e titoli  similari
maturati dal giorno dell'emissione.
(GU n.156 del 7-7-1998)

                     IL MINISTRO DELLE  FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                      IL  MINISTRO DEL TESORO,
            DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto  legislativo 21 novembre 1997,  n. 461 riguardante
il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a  norma dell'articolo 3, comma 160,  della legge 23
dicembre 1996, n. 662  e, in particolare, l'art. 13, commi  1, 2, 3 e
4,  i quali  prevedono che  con apposito  decreto del  Ministro delle
finanze, di  concerto con  il Ministro del  tesoro, bilancio  e della
programmazione   economica,  sono   stabiliti   i   criteri  per   la
determinazione degli interessi edaltri  proventi delle obbligazioni e
titoli similari, nonche' del  coefficiente di rettifica finalizzato a
rendere equivalente la tassazione in  base alla percezione con quella
in base alla maturazione, e che il medesimo regime puo' essere esteso
ad altre tipologie di obbligazioni e titoli similari con cedola;
                              Decreta:
  1.  Il coefficiente  di rettifica  di cui  all'art. 13  del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n.  461, da applicare agli interessi ed
altri  proventi delle  obbligazioni  e titoli  similari indicati  nel
comma 1 del medesimo articolo, maturati dopo t giorni dall'emissione,
e' determinato in base alla seguente formula:
                   Pe(1+i) t/365 -Pe(1+(1-a)i) t/365
              x=-------------------------------------
                                 ra
dove:
x = Coefficiente di rettifica;
Pe = Prezzo di emissione
i = (Pr/Pe) 365/n -1 con: Pr = prezzo di rimborso;
                           n = numero dei  giorni intercorrenti
                               fra la data di emissione e quella di
                               rimborso;
t = numero dei giorni intercorrenti  fra la data di emissione e il
    giorno nel quale  vengono calcolati gli interessi  ed altri
    proventi, tenendo conto che ai fini del calcolo del coefficiente
    di rettifica si assume in ogni caso che t (maggiore o uguale a)
    365;
r = interessi ed altri proventi maturati dopo t giorni dall'emissione
    pari a:
    Pe(1+i) t/365e' -Pe; con: t (maggiore o uguale a) 365;
a = aliquota unitaria di  prelievo applicabile agli  interessi ed
    altri proventi del titolo.
  2. Per i titoli indicati nel comma precedente, emessi anteriormente
al 1 luglio 1998 ed aventi  alla predetta data vita residua superiore
a due  anni, il  prezzo di  emissione di cui  al comma  1 e'  pari al
prezzo originario  di emissione  maggiorato degli interessi  ed altri
proventi maturati fino al 30 giugno 1998 incluso, calcolati in regime
di  capitalizzazione  composta  o   semplice  sulla  base  di  quanto
stabilito nel prospetto  di emissione; in mancanza  di una previsione
specifica nel prospetto  di emissione, i predetti  interessi ed altri
proventi  si  considerano  maturati  in  regime  di  capitalizzazione
semplice. Relativamente  ai titoli di  cui al presente comma,  per il
calcolo del coefficiente di rettifica si assume altresi' che:
n = numero di giorni intercorrenti fra  il 30 giugno 1998 e la data
    di scadenza;
t = numero dei  giorni intercorrenti  fra il 30  giugno 1998  e il
    giorno nel quale  vengono calcolati i proventi, tenendo  conto
    che ai fini del calcolo del coefficiente di rettifica si assume
    in ogni caso che t maggiore o uguale a) 365;
r = interessi  ed altri proventi maturati dopo  t giorni successivi
    al 1 luglio 1998 incluso.
  3. Ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze relative ai
titoli di cui ai  commi 1 e 2, ai sensi dell'art.  82 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il corrispettivo della cessione,
o il valore di rimborso, e il valore o costo di acquisto sono assunti
entrambi  al  netto dei  proventi  maturati,  determinati secondo  le
regole  stabilite nei  precedenti  commi e  senza l'applicazione  del
coefficiente di cui al comma 1.
  4.  Le  norme   del  presente  decreto  si   applicano  anche  alle
obbligazioni e titoli  similari con scadenza non inferiore  a 18 mesi
muniti  di un'unica  cedola  interessi avente  la  stessa durata  del
titolo. Per il calcolo del  coefficiente di rettifica relativo a tali
titoli,  si assume  che  Pr comprende  anche  l'importo della  cedola
interessi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1998
                                            Il Ministro delle finanze
                                                     Visco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
               Ciampi