COMUNE DI ORSENIGO

COMUNICATO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.157 del 8-7-1998)

  Il comune di ORSENIGO (provincia di Como) ha adottato, il 6 ottobre
1997   e  il   25   febbraio  1998,   rispettivamente,  le   seguenti
deliberazioni per l'anno 1998:
   (Omissis).
  1. di  aumentare la  detrazione per  l'abitazione principale  da L.
200.000 a L. 300.000 ai sensi e  per gli effetti dell'art. 8 comma 4,
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art. 3, comma 55, della legge  23 dicembre 1996, n. 662, ai fini
del pagamento dell'I.C.I.  per l'anno 1998 a favore  dei soggetti che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
  A1) il proprietario  dell'immobile che abbia compiuto  al 1 gennaio
1998 il  60 anno  di eta' e  il cui nucleo  familiare non  produca un
reddito complessivo superiore a L. 20.000.000 lordi riferito all'anno
1997, reddito derivante unicamente dal percepimento di pensioni;
  A2) il proprietario dell'immobile, con familiari a carico, che alla
data del 1  gennaio 1998 si trovi in condizione  non lavorativa e che
comunque mantenga lo "status di disoccupato" alla data del 31 maggio;
  A3)  il  proprietario  dell'immobile   che,  non  rientrando  nelle
precedenti categorie,  ritenga di trovarsi in  documentate situazioni
di carattere sociale valide per ottenere il beneficio;
  B) l'unita' immobiliare abitata  deve essere l'unica proprieta' del
nucleo familiare al 1 gennaio 1998.  Nel caso in cui detta unita' sia
goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti
del nucleo familiare non devono  possedere in proprieta' alcuna altra
unita' immobiliare:
  2. i  soggetti interessati,  per avere diritto  all'agevolazione di
cui  sopra,   devono  presentare  apposita  richiesta,   nella  forma
dell'autocertificazione prevista  dalla legge 4 gennaio  1968, n. 15,
contenente:
  nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
   l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1997;
  il possesso degli  altri requisiti richiesti, di  cui al precedente
punto B).
  La  richiestaautocertificazione dovra'  essere inviata,  a pena  di
decadenza, entro e  non oltre il mese di maggio  1998 alla segreteria
del  comune   di  Orsenigo   mediante  raccomandata  con   avviso  di
ricevimento o  presentata direttamente al predetto  ufficio. Nel caso
di invio a  mezzo posta si considera tempestiva  la richiesta spedita
entro il predetto termine.
  I  contribuenti che  hanno inviato  la richiesta  entro i  termini,
potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, gia' tenere
conto della maggiore detrazione richiesta.
  L'amministrazione si riserva  comunque di richiedere documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato.
  Nel caso di dichiarazione  infedele, verranno applicate le sanzioni
previste dal decreto legislativo  n. 504/1992 oltre alla segnalazione
all'autorita' giudiziaria competente.
   (Omissis).
  1. di  stabilire le  aliquote I.C.I. per  l'anno 1998  nel seguente
modo:
  a) 4,5  per mille  per l'unita'  immobiliare adibita  ad abitazione
principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti
nel comune;
  b)  5,5 per  mille  per  le altre  fattispecie  imponibili ai  fini
dell'I.C.I.
   (Omissis).