Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)(GU n.157 del 8-7-1998)
Il comune di CALCI (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, per le ragioni espresse in premessa e che qui vengono richiamate integralmente, le misure delle aliquote dell'I.C.I. differenziate come appresso: a) 4,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; b) 7 per mille per tutti gli altri immobili; di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, e' stabilita nella misura ordinaria di L. 200.000 fatta salva l'elevazione fino a L. 500.000 concedibile ai soggetti e con le seguenti modalita': 1) nucleo familiare costituito da: a) due ultrasessantacinquenni con reddito complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 20.000.000 (nel calcolo del reddito devono essere inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti ai fini IRPEF, con esclusione di quello relativo all'abitazione in proprieta' e quelli dei locali censiti, di sua pertinenza, appartenenti alla categoria catastale C6). Qualora a carico dei due ultrasessantacinquenni vi siano altri familiari il limite di reddito di L. 20.000.000 piu' L. 5.500.000 per ogni familiare a carico; b) ultrasessantacinquenne, singolo, con reddito complessivo, calcolato come indicato al punto a) non superiore a L. 15.000.000, qualora a carico dell'ultrasessantacinquenne vi siano altri familiari il limite di reddito di L. 15.000.000 piu' L. 5.500.000 per ogni familiare a carico; 2) abitazione appartenente alle categorie catastali A2, A3, A4 e A5; 3) nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda altro fabbricato su tutto il territorio nazionale, escludendo "per altro fabbricato" l'immobile classificato C6 (garage) purche' a disposizione dello stesso nucleo familiare; 4) che l'immobile per cui viene chiesta la maggiore detrazione sia l'unica abitazione a disposizione del nucleo familiare. L'elevazione a L. 500.000 e' concedibile anche a soggetti non ultrasessantacinquenni che presentino una invalidita' superiore o uguale al 67% e che abbiano tutte le condizioni richieste per gli ultrasessantacinquenni. Tutte le condizioni suddette debbono risultare da una dichiarazione sostitutiva di notorieta' da far pervenire all'ufficio tributi del comune entro la data di scadenza della denuncia annuale. (Omissis).