UNIVERSITA' DI PARMA

DECRETO RETTORALE 1 giugno 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.159 del 10-7-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dellUniversita'  degli studi di  Parma, approvato
con  regio decreto  13 ottobre  1927, e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, e  in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la  legge 19 novembre 1990,  n. 341 ed in  particolare l'art.
11;
  Visto il  decreto del  21 ottobre  1992, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n.  24 -  serie generale  - del  30 gennaio  1993, recante:
"Modificazioni all'ordinamento  didattico universitario relativamente
ai   corsi  di   studio  della   facolta'  in   scienze  statistiche,
demografiche e attuariali";
  Viste le proposte di modifica  dello statuto formulate dagli organi
deliberativi di questo ateneo;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica del  30 dicembre
1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 50 del 29 febbraio 1996,
con  cui, previo  parere  del Consiglio  universitario nazionale,  e'
stato approvato  il piano di  sviluppo dell'universita' per  gli anni
1994/96,  che  per  l'Universita'  di  Parma  prevede,  tra  l'altro,
l'istituzione del  diploma universitario in statistica  e informatica
per la gestione aziendale;
  Rilevata  quindi  la  necessita'  di accogliere  la  richiesta  dei
competenti organi  accademici compresa  nel citato piano  di sviluppo
dell'universita'  per  gli  anni  accademici 1994/96,  in  deroga  al
termine  triennale di  cui all'ultimo  comma dell'art.  17 del  testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto di  questo ateneo, approvato e modificato  con i decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
  L'art.  33  del vigente  statuto  e'  integrato  nel senso  che  la
facolta'  di  economia rilascia  anche  il  diploma universitario  in
statistica e informatica per la gestione aziendale.
  Dopo  l'art. 67  e  con conseguente  slittamento della  numerazione
successiva vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:
                    Corso di diploma universitario
        in statistica e informatica per la gestione aziendale
  Art.  68.   -  E'   istituito  presso   la  facolta'   di  economia
dell'Universita'  degli  studi  di  Parma, in  conformita'  a  quanto
previsto dalla  legge 15  maggio 1997,  n. 127,  il corso  di diploma
universitario in statistica ed informatica per la gestione aziendale.
  Art.  69.  -  La  durata  del corso  di  diploma  universitario  in
statistica ed informatica per la gestione aziendale e' di due anni. I
titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti leggi.
  Art. 70.  - Il diploma  universitario in statistica  ed informatica
per la gestione aziendale si consegue dopo aver superato gli esami di
profitto per  insegnamenti equivalenti  a dodici  annualita', nonche'
una prova di idoneita' in lingua inglese ed il colloquio finale.
  Art. 71. - Il piano di  studi del corso di diploma universitario in
statistica  ed  informatica  per   la  gestione  aziendale  comprende
insegnamenti  fondamentali ed  altri  insegnamenti. Gli  insegnamenti
fondamentali devono  essere annuali e devono  rispondere all'esigenza
di  fornire agli  studenti i  principi  ed i  contenuti basilari  dei
rispettivi settori scientificodisciplinari, anche  in vista del ruolo
propedeutico   e  complementare   per  l'apprendimento   degli  altri
insegnamenti del corso di  diploma. La struttura didattica competente
attivera' gli  insegnamenti fondamentali scegliendoli tra  quelli che
compaiono negli elenchi dei seguenti settori scientificodisciplinari:
   1 del settore K05B (informatica)
   1 del settore P0lA (economia politica)
   1 del settore P02A (economia aziendale)
   1 del settore P02B (economia e gstiione delle imprese)
   2 del settore S01A (statistica)
   1 del settore S02X (statistica economica)
  2 del settore S04A (matematica per le applicazioni economiche).
  Art. 72. - La struttura  didattica competente garantisce che, oltre
agli  insegnamenti fondamentali  di cui  all'art. 71,  siano attivati
almeno  altri 10  insegnamenti, prevedendo  adeguate possibilita'  di
scelta per gli studenti.
  La   struttura  didattica   competente   individua,  nel   rispetto
dell'ordinamento, i criteri per la  formazione dei piani di studio ed
indica  gli eventuali  indirizzi, secondo  le modalita'  previste dal
regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni
insegnamenti siano  impartiti con  l'ausilio di  laboratori, attivati
anche mediante convenzioni.
  Art. 73. - Gli insegnamenti annuali  comprendono di norma 70 ore di
didattica,  quelli   semestrali  comprendono  di  norma   35  ore  di
didattica.
  La   struttura   didattica   competente  stabilisce   quali   degli
insegnamenti non fondamentali  sono svolti con corsi  annuali e quali
con corsi semestrali. A tutti  gli effetti e' stabilita l'equivalenza
tra un corso annuale e  due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento
annuale puo'  essere articolato  in due  corsi semestrali,  anche con
distinte   prove  d'esame.   Ferma   restando   la  possibilita'   di
riconoscimento di crediti  didattici, fino a tre corsi  annuali o sei
corsi semestrali  possono essere svolti coordinando  moduli didattici
di durata piu'  breve, svolti anche da docenti diversi  per un numero
complessivamente uguale di ore.
  La  struttura  didattica  competente, per  l'approfondimento  della
formazione   professionale    specifica   del   corso    di   diploma
universitario, puo'  organizzare la permanenza degli  studenti, sotto
la sorveglianza di  un tutor, presso aziende, enti  o altri organismi
per stages della durata da tre a sei mesi.
  Art.  74. -  Nell'ordine degli  insegnamenti del  corso di  diploma
universitario in statistica ed  informatica per la gestione aziendale
dovranno essere  osservate le  propedeuticita' stabilite da  norme di
carattere generale e/o da apposite delibere della struttura didattica
competente.
  Art.  75.  -  La   struttura  didattica  competente  stabilisce  le
modalita' degli esami di profiup e della prova di idoneita'.
  Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella
discussione orale, con gli  opportuni riferimenti alle discipline del
corso  di  diploma,  di  un tipico  problema  professionale  o  nella
presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
   Parma, 1 giugno 1998
                                               Il rettore: Occhiocupo