Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.159 del 10-7-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dellUniversita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto del 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 - serie generale - del 30 gennaio 1993, recante: "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio della facolta' in scienze statistiche, demografiche e attuariali"; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo ateneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996, con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, e' stato approvato il piano di sviluppo dell'universita' per gli anni 1994/96, che per l'Universita' di Parma prevede, tra l'altro, l'istituzione del diploma universitario in statistica e informatica per la gestione aziendale; Rilevata quindi la necessita' di accogliere la richiesta dei competenti organi accademici compresa nel citato piano di sviluppo dell'universita' per gli anni accademici 1994/96, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto di questo ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 33 del vigente statuto e' integrato nel senso che la facolta' di economia rilascia anche il diploma universitario in statistica e informatica per la gestione aziendale. Dopo l'art. 67 e con conseguente slittamento della numerazione successiva vengono inseriti i seguenti nuovi articoli: Corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione aziendale Art. 68. - E' istituito presso la facolta' di economia dell'Universita' degli studi di Parma, in conformita' a quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il corso di diploma universitario in statistica ed informatica per la gestione aziendale. Art. 69. - La durata del corso di diploma universitario in statistica ed informatica per la gestione aziendale e' di due anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti leggi. Art. 70. - Il diploma universitario in statistica ed informatica per la gestione aziendale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a dodici annualita', nonche' una prova di idoneita' in lingua inglese ed il colloquio finale. Art. 71. - Il piano di studi del corso di diploma universitario in statistica ed informatica per la gestione aziendale comprende insegnamenti fondamentali ed altri insegnamenti. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi settori scientificodisciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma. La struttura didattica competente attivera' gli insegnamenti fondamentali scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi dei seguenti settori scientificodisciplinari: 1 del settore K05B (informatica) 1 del settore P0lA (economia politica) 1 del settore P02A (economia aziendale) 1 del settore P02B (economia e gstiione delle imprese) 2 del settore S01A (statistica) 1 del settore S02X (statistica economica) 2 del settore S04A (matematica per le applicazioni economiche). Art. 72. - La struttura didattica competente garantisce che, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 71, siano attivati almeno altri 10 insegnamenti, prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio ed indica gli eventuali indirizzi, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni. Art. 73. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. Art. 74. - Nell'ordine degli insegnamenti del corso di diploma universitario in statistica ed informatica per la gestione aziendale dovranno essere osservate le propedeuticita' stabilite da norme di carattere generale e/o da apposite delibere della struttura didattica competente. Art. 75. - La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profiup e della prova di idoneita'. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parma, 1 giugno 1998 Il rettore: Occhiocupo