MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 30 giugno 1998 

  Proroga  dell'efficacia dell'ordinanza  5  marzo  1997 relativa  al
divieto di pratiche di clonazione umana o animale.
(GU n.160 del 11-7-1998)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la propria ordinanza del  5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55 del  7 marzo 1997)  con la quale e'  stato disposto, in  attesa di
un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di
qualsiasi  forma   di  sperimentazione  e  di   intervento,  comunque
praticata, finalizzata, anche indirettamente  alla clonazione umana o
animale;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132 del 9  giugno 1997), del 4 settembre 1997  (Gazzetta Ufficiale n.
215 del 15  settembre 1997), del 23 gennaio  1998 (Gazzetta Ufficiale
n.  28  del  4  febbraio   1998),  con  le  quali  l'efficacia  della
sopracitata  ordinanza del  5 marzo  1997  e' stata  prorogata al  30
giugno 1998;
  Considerato    che   la    perdurante    mancanza   di    qualsiasi
regolamentazione  in materia  di clonazione  umana o  animale, dovuta
alla non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa,
puo' comportare  sperimentazioni e interventi, senza  alcuna garanzia
di tutela della salute pubblica;
  Ritenuto  che sussistono  tuttora  le ragioni  sanitarie che  hanno
determinato  l'adozione delle  predette  ordinanze,  in attesa  della
disciplina legislativa;
  Considerato che il testo unificato  dei disegni di legge presentati
alla  Camera dei  deputati  in materia  di procreazione  medicalmente
assistita,  elaborato  dalla  commissione XII  Affari  sociali  della
stessa Camera  che, tra l'altro,  al capo  VII prevede il  divieto di
clonazione  umana,  e'  stato  esaminato  dalle  commissioni  II-V-XI
nonche' dalla commissione I Affari costituzionali;
  Considerato il  crescente numero di Paesi  firmatari del protocollo
addizionale alla convenzione di Oviedo  per la protezione dei diritti
dell'uomo   e  della   dignita'  dell'essere   umano  riguardo   alle
applicazioni della  biologia e  della medicina,  recante interdizione
della clonazione degli esseri umani - Consiglio d'Europa;
  Ritenuto, pertanto,  di prorogare  al 31 dicembre  1998 l'efficacia
dell'ordinanza 5 marzo 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Per i  motivi specificati  in premessa,  l'efficacia dell'ordinanza
del  5  marzo   1997  recante  il  divieto  di   qualsiasi  forma  di
sperimentazione  e di  intervento,  comunque praticata,  finalizzata,
anche indirettamente,  alla clonazione umana o  animale, e' prorogata
al 31 dicembre 1998.
   Roma, 30 giugno 1998
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrata alla Corte dei conti il 1 luglio 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 9