Disposizioni sulla gestione finanziaria del montepremi.(GU n.164 del 16-7-1998)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la "Disciplina delle attivita' di gioco"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco"; Visto, in particolare, l'art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1951, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, il quale prevede che il regolamento del gioco o del concorso e' approvato con decreto del Ministro delle finanze; Considerato che i regolamenti dei concorsi pronostici nulla prevedono in merito alla utile gestione finanziaria del montepremi; Considerato che occorre procedere al piu' utile impiego delle somme accantonate nel caso in cui non si verifichi l'aggiudicazione, attesa anche la rilevanza che il montepremi puo' assumere; Considerata, altresi', la necessita' di individuare i destinari dei frutti finanziari del predetto montepremi; Decreta: Articolo unico 1. Il montepremi, costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dopo la ripartizione delle quote spettanti allo Stato e ai gestori, entro la settimana successiva a quella di formazione, viene depositato, a cura del gestore, in un conto corrente presso una banca al tasso d'interesse piu' remunerativo in considerazione dell'entita' delle somme depositate. 2. Gli interessi, al netto della ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vanno ad aumentare il montepremi destinato ai vincitori. Roma, 24 aprile 1998 Il Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 144