Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano "Flutamide"(GU n.170 del 23-7-1998)
Estratto decreto G n. 285 del 19 giugno 1998 E' autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica FLUTAMIDE, nelle forme e confezioni: 30 compresse per uso orale da 250 mg e 105, compresse per uso orale da 250 mg. Titolare A.I.C.: societa' Ipsen p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Figino n. 16, codice fiscale 05619050585. Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla Chemical Works of Gedeon Richter Ltd., nello stabilimeto sito in Budapest (Ungheria), Gyomroi 19-21. Le operazioni terminali di controllo sono sono effettuate dalla Rhodes Technology Limited nello stabilimento sito in Ely, Cambs, (Gran Bretagna). Confezioni autorizzate: A.I.C. numeri e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 30 compresse per uso orale da 250 mg; A.I.C. n. 031580018/G (in base 10) 0Y3RVL (in base 32); classe: "A" prezzo: L. 83.000 (ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9). 105 compresse per uso orale da 250 mg; A.I.C. n. 031580032/G (in base 10) 0Y3RW0 (in base 32); classe: "A" prezzo: L. 291.500 (ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9). Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: flutamide 250 mg; eccipienti: crospovidone, amido di mais, polietilenglicole 6000, talco purificato, silice colloidale biossido, magnesio stearato, (nelle quantita' indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Indicazioni terapeutiche: flutamide e' indicato quale monoterapia (con o senza orchiectomia) o in associazione con un agonista LHRH nel trattamento del carcinoma prostatico in stadio avanzato sia di pazienti non precedentemente sottoposti ad alcuna terapia specifica sia di quelli che non hanno risposto o che sono divenuti refrattari al trattamento ormonale. Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992). Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.