COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998 

  Legge n. 185/1990 (art. 6). Modifica alla delibera CISD 22 dicembre
1993  (punto  3).  Esportazioni  di materiali  d'armamento  verso  la
Repubblica popolare cinese. (Deliberazione n. 61/98).
(GU n.169 del 22-7-1998)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  6 della legge  9 luglio  1990, n. 185  recante "Nuove
norme sul  controllo dell'esportazione,  importazione e  transito dei
materiali di armamento" che attribuisce al Comitato interministeriale
per gli scambi di materiale di  armamento per la difesa (CISD) poteri
di indirizzo generali  per le politiche di scambio  nel settore della
difesa  e  di  direttiva  per l'esportazione,  l'importazione  ed  il
transito dei materiali di armamento;
  Visto  l'art.  1,  comma  21,   della  legge  n.  537/1993  recante
interventi  correttivi di  finanza pubblica  che ha  soppresso alcuni
comitati interministeriali, fra i quali anche il CISD;
  Visto l'art.  1 comma 24, della  medesima legge n. 537/1993  che ha
demandato a successivi regolamenti il compito di definire le funzioni
dei  soppressi  comitati  ed   il  riordino  dell'intera  disciplina,
attribuendo al  CIPE le  funzioni in materia  di programmazione  e di
politica economica nazionale;
  Visto  l'art. 6  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  n.
373/1993, che ha  attribuito al CIPE le funzioni  del soppresso CISD,
da esercitarsi su proposta del Ministro degli affari esteri;
  Viste  le delibere  CISD  del 3  agosto 1990  e  12 dicembre  1991,
concernenti le modalita' applicative  dei divieti all'esportazione ed
al  transito  dei materiali  di  armamento  verso  Paesi in  area  di
tensione  e/o latente  conflittualita',  nonche'  le indicazioni  dei
criteri per  la concessione  delle relative licenze  di esportazione,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  5,  della  legge  n.
185/1990;
  Vista la dichiarazione sulla CINA adottata dal consiglio europeo di
Madrid il 26 e 27 giugno 1989;
  Visto l'art. J, titolo V, del trattato di Maastricht;
  Vista la proposta del Ministero  degli affari esteri n. 135/010/595
del 9 febbraio  1998, come successivamente modificata con  nota del 2
marzo 1998, n. 135/010/967;
  Vista la  delibera CISD del 22  dicembre 1993 ed in  particolare il
punto 3, sull'indirizzo da seguire  per le operazioni di esportazione
di  materiale  di  armamento  verso la  Repubblica  popolare  cinese,
oggetto di  nuovi contratti,  consentendo soltanto  l'esportazione di
materiali  di  armamento non  letale,  secondo  le liste  di  embargo
deliberate in sede di operazione politica europea nel luglio 1991;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  proporzionare  alle  situazioni  dei
singoli  Paesi interessati  il  criterio dell'"appropriata  cautela",
nonche'  l'opportunita'  di  adeguare   la  prassi  delle  competenti
amministrazioni ai  concreti comportamenti  degli altri  paesi membri
dell'Unione  europea,  relativamente  alle esportazioni  verso  paesi
interessati  da  provvedimenti  di  embargo,  di  cui  alle  predette
deliberazioni adottate in sede di cooperazione politica europea;
  Udita la relazione del sottosegretario di Stato agli affari esteri;
                              Delibera:
  Il  punto 3  della delibera  CISD 22  dicembre 1993,  richiamata in
premessa, e' modificato come segue:
  "Per le operazioni di esportazione  di materiali di armamento verso
la  Repubblica  popolare cinese  ci  si  atterra' alll'indirizzo  dei
"Partners"   dell'Unione   europea,  nell'applicazione   dell'embargo
adottato dal  Consiglio europeo di  Madrid il 26  e 27 giugno  1989 e
tuttora valido,  consentendo soltanto l'esportazione di  materiale di
armamento che non sia riconducibile, per le sue caratteristiche e per
il suo impiego,  nell'ambito delle misure di embargo  stesse, in base
ad un esame caso per caso.
  In  particolare,  ci  si  atterra' alle  indicazioni  di  carattere
generale sui materiali di armamento con caratteristiche tali da farne
individuare  una destinazione  incompatibile con  l'embargo decretato
quale sanzione collegata ad attivita' repressive e di limitazione dei
diritti umani".
   Roma, 6 maggio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 1 luglio 1998
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 1