Legge n. 185/1990 (art. 6). Modifica alla delibera CISD 22 dicembre 1993 (punto 3). Esportazioni di materiali d'armamento verso la Repubblica popolare cinese. (Deliberazione n. 61/98).(GU n.169 del 22-7-1998)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185 recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" che attribuisce al Comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento per la difesa (CISD) poteri di indirizzo generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e di direttiva per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento; Visto l'art. 1, comma 21, della legge n. 537/1993 recante interventi correttivi di finanza pubblica che ha soppresso alcuni comitati interministeriali, fra i quali anche il CISD; Visto l'art. 1 comma 24, della medesima legge n. 537/1993 che ha demandato a successivi regolamenti il compito di definire le funzioni dei soppressi comitati ed il riordino dell'intera disciplina, attribuendo al CIPE le funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1993, che ha attribuito al CIPE le funzioni del soppresso CISD, da esercitarsi su proposta del Ministro degli affari esteri; Viste le delibere CISD del 3 agosto 1990 e 12 dicembre 1991, concernenti le modalita' applicative dei divieti all'esportazione ed al transito dei materiali di armamento verso Paesi in area di tensione e/o latente conflittualita', nonche' le indicazioni dei criteri per la concessione delle relative licenze di esportazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 185/1990; Vista la dichiarazione sulla CINA adottata dal consiglio europeo di Madrid il 26 e 27 giugno 1989; Visto l'art. J, titolo V, del trattato di Maastricht; Vista la proposta del Ministero degli affari esteri n. 135/010/595 del 9 febbraio 1998, come successivamente modificata con nota del 2 marzo 1998, n. 135/010/967; Vista la delibera CISD del 22 dicembre 1993 ed in particolare il punto 3, sull'indirizzo da seguire per le operazioni di esportazione di materiale di armamento verso la Repubblica popolare cinese, oggetto di nuovi contratti, consentendo soltanto l'esportazione di materiali di armamento non letale, secondo le liste di embargo deliberate in sede di operazione politica europea nel luglio 1991; Ravvisata l'opportunita' di proporzionare alle situazioni dei singoli Paesi interessati il criterio dell'"appropriata cautela", nonche' l'opportunita' di adeguare la prassi delle competenti amministrazioni ai concreti comportamenti degli altri paesi membri dell'Unione europea, relativamente alle esportazioni verso paesi interessati da provvedimenti di embargo, di cui alle predette deliberazioni adottate in sede di cooperazione politica europea; Udita la relazione del sottosegretario di Stato agli affari esteri; Delibera: Il punto 3 della delibera CISD 22 dicembre 1993, richiamata in premessa, e' modificato come segue: "Per le operazioni di esportazione di materiali di armamento verso la Repubblica popolare cinese ci si atterra' alll'indirizzo dei "Partners" dell'Unione europea, nell'applicazione dell'embargo adottato dal Consiglio europeo di Madrid il 26 e 27 giugno 1989 e tuttora valido, consentendo soltanto l'esportazione di materiale di armamento che non sia riconducibile, per le sue caratteristiche e per il suo impiego, nell'ambito delle misure di embargo stesse, in base ad un esame caso per caso. In particolare, ci si atterra' alle indicazioni di carattere generale sui materiali di armamento con caratteristiche tali da farne individuare una destinazione incompatibile con l'embargo decretato quale sanzione collegata ad attivita' repressive e di limitazione dei diritti umani". Roma, 6 maggio 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 1 luglio 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 1