REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1998 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel comune  di  Grosio  dall'ambito
territoriale  n.  2,  individuato   con  deliberazione  della  giunta
regionale n.  IV/3859 del 10  dicembre 1985, per la  realizzazione di
lavori di recupero del nucleo rurale  in localita' "Mot" da parte del
sig. Sala Cristoforo ed altri. (Deliberazione numero VI/36742).
(GU n.171 del 24-7-1998)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed il  relativo  regolamento di  esecuzione, approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Visto l'art. 3  della legge regionale 27 maggio 1985,  n. 57, cosi'
come modificato dall'art. 18 della  legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/3859 del 10
dicembre  1985,  avente per  oggetto  "Individuazione  delle aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato che,  attraverso la  suddetta deliberazione  n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 sono  stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art.  1-bis della  legge 8  agosto 1985,  n. 431,  entro i  quali
ricadono le  aree, assoggettate  a vincolo  paesaggistico, in  base a
specifico e  motivato provvedimento amministrativo ex  lege 29 giugno
1939,  n. 1497,  ovvero  ope  legis in  forza  degli  elenchi di  cui
all'art. 1,  primo comma, legge  8 agosto  1985, n. 431,  nelle quali
aree   trova  applicazione   il   vincolo   di  inedificabilita'   ed
immodificabilita'  dello stato  dei luoghi  previsto dall'art.  1-ter
della legge  8 agosto 1985,  n. 431, fino all'approvazione  dei piani
paesistici;
  Vista la  deliberazione della giunta regionale  numero IV/31898 del
26  aprile 1988,  avente  per  oggetto "Criteri  e  procedure per  il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione  a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista  la deliberazione  della  giunta regionale  n.  22971 del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procedure per il  rilascio di autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n.  1497, fissati  con la  sopracitata
deliberazione della giunta  regionale n. 31898/88, anche  ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Rilevato che la giunta regionale  con deliberazione n. VI/30195 del
25  luglio  1997,  ha  adottato il  progetto  di  piano  territoriale
paesistico regionale  ai sensi dell'art.  3 della legge  regionale 27
maggio 1985,  n. 57, cosi'  come modificato dall'art. 18  della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Vista la deliberazione della giunta regionale numero VI/32935 del 5
dicembre  1997,  avente  per  oggetto  "Approvazione  di  rettifiche,
integrazioni  e correzioni  di  errori materiali  agli elaborati  del
progetto  di piano  territoriale  paesistico  regionale adottato  con
deliberazione della giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997";
  Rilevato  che,  in  base  alla citata  deliberazione  della  giunta
regionale n.  3859/85 il  vincolo temporaneo di  immodificabilita' di
cui all'art. 1-ter della legge  n. 431/1985 opera sino all'entrata in
vigore del  Piano territoriale paesistico  regionale e non  sino alla
data  della sua  adozione, e  che, pertanto,  allo stato  attuale, il
vincolo stesso opera ancora;
  Considerato,  comunque,  che   l'adozione  del  Piano  territoriale
paesistico regionale,  pur non  facendo venir meno  il regime  di cui
all'art.  1-ter  della  legge   numero  431/1985,  rende  pur  sempre
necessario verificare  la compatibilita' dello stralcio  con il piano
adottato, in  quanto lo  stralcio, come indicato  nella deliberazione
della  giunta  regionale  n.   31898/88,  costituisce  una  sorta  di
anticipazione del piano paesistico stesso;
  Atteso,   dunque,  che   la  giunta   regionale,  in   presenza  di
un'improrogabile  necessita'  di   realizzare  opere  di  particolare
rilevanza pubblica,  ovvero economicosociale,  in aree per  le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza  assoluta  di   immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato dalla  delibera n.  3859/85, nel quale  siano considerati
tutti quegli elementi di carattere  sia ambientale che urbanistico ed
economicosociale, tali  da assicurare una valutazione  del patrimonio
paesisticoambientale   conforme   all'adottato   piano   territoriale
paesistico;
  Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
  che in data 11 settembre 1997  e' pervenuta l'istanza del comune di
Grosio  (Sondrio)  di  richiesta  di stralcio  delle  aree  ai  sensi
dell'art.  1-ter della  legge n.  431/1985,  da parte  del sig.  Sala
Cristoforo ed  altri per la  realizzazione di lavori di  recupero del
nucleo rurale in localita' "Mot";
  che  dalle  risultanze   dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,  cosi'  come  risulta   dalla  relazione  agli  atti  del
servizio,  si   evince  che  non  sussistono   esigenze  assolute  di
immodificabilita' tali  da giustificare la permanenza  del vincolo di
cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assogettata;
  Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto
opportuno,  quindi,  stralciare   l'area  interessata  dall'opera  in
oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi  dell'art. 17, comma  32, della legge  n. 127 del  15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di  stralciare, per  le motivazioni di  cui in  premessa, l'area
ubicata nel comune di Grosio  (Sondrio), foglio n. 19, mappali numeri
8, 9,  10, 11, 12, 13,  14, 15, 16, 17,  18, 19, 20, 21,  25,26, 27 e
274, per  la sola  parte interessata  e necessaria  all'intervento in
oggetto  indicato, dall'ambito  territoriale  n.  2, individuato  con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
per  la realizzazione  di lavori  di  recupero del  nucleo rurale  in
localita' "Mot", da parte del sig. Sala Cristoforo ed altri;
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n.  1), l'ambito territoriale n.  2, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n. 1357,  e  nel  bollettino ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo  comma,  della  legge
regionale 27  maggio 1985, n.  57, cosi' come modificato  dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 12 giugno 1998
 Il segretario: Sala