MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 giugno 1998 

  Riconoscimento di  titoli di studio esteri  quali titoli abilitanti
per  l'esercizio  in Italia  della  professione  di insegnante  nelle
scuole di  istruzione secondaria  di primo e  di secondo  grado nelle
classi   di  concorso   36/A  -   Filosofia,  psicologia   e  scienze
dell'educazione e 37/A - Filosofia e storia.
(GU n.172 del 25-7-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                del personale e degli affari generali
                          e amministrativi
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio  1992, n. 115, che attua la
direttiva   n.  89/48/CEE   relativa  ad   un  sistema   generale  di
riconoscimento  dei diplomi  di istruzione  superiore che  sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3,  comma 2, del decreto legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto il testo unico approvato  con decreto legislativo n. 297, del
16 aprile 1994, e in particolare  la parte III, titolo I, concernente
il reclutamento del personale docente;
  Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta
dalla  cittadina   italiana  sig.ra  Knapp  Barbara   e  la  relativa
documentazione allegata;
  Considerato  che il  titolo austriaco  "Magistra der  philosophie",
viene rilasciato dopo  un corso di studi della durata  di cinque anni
dall'Universita' statale di Vienna;
  Considerato che la sig.ra Knapp Barbara ha superato un tirocinio di
insegnamento presso il liceo classico e scientifico "Maria Regina" di
Vienna   che   consente   l'insegnamento  nelle   scuole   secondarie
austriache;
  Vista la  dichiarazione di  valore rilasciata  in data  11 febbraio
1998 dal  console d'Italia in  Vienna che certifica il  valore legale
dei titoli conseguiti dall'interessata in Austria;
  Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata
dall'attestato  rilasciato  dal  commissariato  del  Governo  per  la
provincia di Bolzano;
  Vista  l'intesa  raggiunta  nella  conferenza di  servizi,  di  cui
all'art.  12  del  sopracitato decreto  legislativo,  espressa  nella
seduta  del  2  aprile  1998,  di sottoporre  la  migrante  a  misure
compensative per la disciplina di sociologia;
  Ritenuto  di  non  dover   procedere  a  tale  accertamento  stante
l'ulteriore  documentazione,  prodotta  dalla sig.ra  Knapp  Barbara,
attestante  un esame  di  sociologia  sostenuto positivamente  presso
l'Universita' di Vienna il 29 gennaio 1987;
  Ritenuto che  ricorrono tutti gli  altri requisiti di legge  per il
riconoscimento;
  Ritenuto, quindi,  che non sussistono i  presupposti per l'adozione
di misure compensative;
                              Decreta:
  I titoli  citati in  premessa, conseguiti  in Austria  dalla sig.ra
Knapp Barbara,  nata a Bolzano  il 27  gennaio 1967, e  inerenti alla
formazione   professionale   di    insegnante,   costituiscono,   per
l'interessata, titolo  di abilitazione all'esercizio in  Italia della
professione di  insegnante nelle  scuole di istruzione  secondaria di
primo  e secondo  grado nelle  classi di  concorso 36/A  - Filosofia,
psicologia e scienze dell'educazione e 37/A - Filosofia e storia.
   Roma, 23 giugno 1998
                                      Il direttore generale: Ricevuto