MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.172 del 25-7-1998)

  Con  decreto ministeriale  n. 24677  del 17  giugno 1998  a seguito
dell'approvazione   della  proroga   complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 16  aprile 1998, e'  autorizzata la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  22  giugno 1995  con  effetto dal  12
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Officine  Galileo dal  20 dicembre  1996 Alenia  difesa
azienda Finmeccanica, con  sede in Campi Bisenzio  (Firenze) e unita'
di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11
febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1996 con decorrenza 12
agosto 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24678 del 17 giugno  1998 e' approvato
il programma per crisi aziendale,  relativo al periodo dal 1 novembre
1997  al  31   ottobre  1998,  della  ditta   S.p.a.  Serist  Servizi
ristorazione  c/o Carrier,  appaltatrice  di  mensa aziendale  presso
l'azienda summenzionata con sede in  Monza (Milano) e unita' di Monza
(Milano).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  a'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi  aziendale in  favore dei  lavoratori dipendenti
interessati  addetti alla  unita' di  mensa aziendale  sottoindicata,
limitatamente alle  giornate in  cui vi  e' stato  l'intervento della
Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria o  straordinaria  presso  la
societa'  appaltante anch'essa  di  seguito  indicata: S.p.a.  Serist
Servizi ristorazione c/o Carrier, con sede in Monza (Milano) e unita'
di Monza  (Milano), per il periodo  dal 1 novembre 1997  al 30 aprile
1998.
  Istanza aziendale presentata  il 22 dicembre 1997  con decorrenza 1
novembre 1997.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale n.  24679  del  17  giugno 1998  per  le
motivazioni  in premessa  riportate,  e' approvato  il programma  per
crisi aziendale, relativamente  al periodo dal 15 gennaio  1998 al 14
luglio 1998, della ditta S.r.l. So.Me.Zinc. in liquidazione, con sede
in Napoli e unita' di stabilimento di Marcianise (Caserta).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  a'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.r.l. So.Me.Zinc. in  liquidazione, con sede
in Napoli  e unita' di  stabilimento di Marcianise (Caserta),  per il
periodo dal 15 gennaio 1998 al 14 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 25  febbraio 1998 con decorrenza 15
gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24680 del 17 giugno  1998 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 1 novembre  1997 al 31 ottobre 1998, della  ditta S.p.a. A.V.I.R.
Aziende Vetrarie Industriali Ricciardi,  con sede in Corsico (Milano)
e unita' di Castel Maggiore (Bologna).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. A.V.I.R. Aziende Vetrarie
Industriali Ricciardi con sede in Corsico (Milano) e unita' di Castel
Maggiore (Bologna)  per il periodo dal  1 novembre 1997 al  30 aprile
1998.
  Istanza aziendale presentata  il 14 novembre 1997  con decorrenza 1
novembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24681 del  17 giugno 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla SAS Services  data con sede in  Torino e
unita' di Torino  per un massimo di 18 dipendenti,  e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 25 febbraio 1997 al 24 agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 25
agosto 1997 al 24 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24682 del  17 giugno 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Arcosistemi con sede  in Carcare
(Savona) e unita' in Millesimo/Carcare  (Savona) per un massimo di 29
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 5  marzo  1998  al  4
settembre 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 5
settembre 1998 al 4 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24683 del  17 giugno 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caldart con sede in Santa Giustina
(Belluno) e  unita' di  Genova per  un massimo  di 30  dipendenti, S.
Giustina Bellunese (Genova)  per un massimo di  21 dipendenti, Venaus
(Torino)  per un  massimo di  22 dipendenti,  Zagarolo (Roma)  per un
massimo  di  61  dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 7  gennaio
1998 al 6 luglio 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 7
luglio 1998 al 6 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24684 del  17 giugno 1998 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  A.G.S. con  sede in  Rescaldina
(Milano)  e  unita'  di  Rescaldina  (Milano) per  un  massimo  di  6
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 10  febbraio 1995  al 9
agosto 1995.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 10
agosto 1995 al 9 febbraio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24685 del  17 giugno 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Bassi Autotrasporti con  sede in
Milano. Per la sola unita' di Roma per un massimo di 4 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 28
dicembre 1997 al 26 giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale n.  24686  del  17  giugno 1998  per  le
motivazioni  in premessa  riportate,  e' accertata  la condizione  di
riorganizzazione aziendale,  relativamente dal periodo dal  1 gennaio
1998 al 31 dicembre 1998 della ditta S.p.a. New Interlitho Italia con
sede in Ariccia (Roma) e unita' di Caleppio di Settala (Milano).
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  New
Interlitho Italia, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Caleppio di
Settala (Milano) per un massimo di 67 dipendenti per il periodo dal 1
gennaio 1998 al 30 giugno 1998.