Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.172 del 25-7-1998)
Con decreto ministeriale n. 24677 del 17 giugno 1998 a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Galileo dal 20 dicembre 1996 Alenia difesa azienda Finmeccanica, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unita' di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24678 del 17 giugno 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1997 al 31 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Serist Servizi ristorazione c/o Carrier, appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra a' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Serist Servizi ristorazione c/o Carrier, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 1 novembre 1997 al 30 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1997 con decorrenza 1 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24679 del 17 giugno 1998 per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 1998 al 14 luglio 1998, della ditta S.r.l. So.Me.Zinc. in liquidazione, con sede in Napoli e unita' di stabilimento di Marcianise (Caserta). A seguito dell'approvazione di cui sopra a' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. So.Me.Zinc. in liquidazione, con sede in Napoli e unita' di stabilimento di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 15 gennaio 1998 al 14 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza 15 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24680 del 17 giugno 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 novembre 1997 al 31 ottobre 1998, della ditta S.p.a. A.V.I.R. Aziende Vetrarie Industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Castel Maggiore (Bologna). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. Aziende Vetrarie Industriali Ricciardi con sede in Corsico (Milano) e unita' di Castel Maggiore (Bologna) per il periodo dal 1 novembre 1997 al 30 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1997 con decorrenza 1 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24681 del 17 giugno 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla SAS Services data con sede in Torino e unita' di Torino per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 febbraio 1997 al 24 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25 agosto 1997 al 24 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24682 del 17 giugno 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcosistemi con sede in Carcare (Savona) e unita' in Millesimo/Carcare (Savona) per un massimo di 29 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 marzo 1998 al 4 settembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 settembre 1998 al 4 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24683 del 17 giugno 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caldart con sede in Santa Giustina (Belluno) e unita' di Genova per un massimo di 30 dipendenti, S. Giustina Bellunese (Genova) per un massimo di 21 dipendenti, Venaus (Torino) per un massimo di 22 dipendenti, Zagarolo (Roma) per un massimo di 61 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7 luglio 1998 al 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24684 del 17 giugno 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.G.S. con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina (Milano) per un massimo di 6 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 febbraio 1995 al 9 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 agosto 1995 al 9 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24685 del 17 giugno 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassi Autotrasporti con sede in Milano. Per la sola unita' di Roma per un massimo di 4 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 dicembre 1997 al 26 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24686 del 17 giugno 1998 per le motivazioni in premessa riportate, e' accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente dal periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 della ditta S.p.a. New Interlitho Italia con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Caleppio di Settala (Milano). A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. New Interlitho Italia, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Caleppio di Settala (Milano) per un massimo di 67 dipendenti per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998.