Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi".(GU n.173 del 27-7-1998)
Visto il parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi", alla proposta del relativo disciplinare di produzione ed alla revoca della denominazione di origine controllata dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1998; Viste l'istanza del 22 aprile 1998 della casa viicola Gerardo Cesari S.p.a. di Quinzano (Verona), l'istanza del 7 maggio 1998 del sig. Montobbio Francesco di Castelletto d'Orba (Alessandria), l'istanza del 12 maggio 1998 del Consorzio tutela del Gavi, l'istanza n. 708 del 13 maggio 1998 dell'Unione provinciale agricoltori di Alessandria e l'istanza del 15 maggio 1998 della Confederazione italiana agricoltori di Alessandria tese ad ottenere un riesame degli articoli 2, 4 e 5 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra; Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, a parziale modifica e integrazione del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" accoglie alcune delle istanze presentate relativamente alla base ampelografica ed alla zona di vinificazione ed imbottigliamento. La base ampelografica deve rimanere invariata, in quanto ai sensi della legge n. 164 del 1992, il passaggio da d.o.c a d.o.c.g. implica l'esistenza di un vino a d.o.c. da almeno 5 anni, sul quale effettuare l'accertamento del particolare pregio. Relativamente alla zona di vinificazione ed imbottigliamento, la sezione interprofessionale ritiene di dover lasciare immutata la situazione preesistente, riservandosi di apportare eventuali modifiche dopo una serie di accertamenti e valutazioni tecniche. Quanto sopra premesso, Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini propone gli articoli 2 e 5 nella stesura di seguito riportata: Art. 2. La denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" con la specificazione "tranquillo", "frizzante", "spumante" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno Cortese. Art. 5. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.