MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  integrativo  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
  valorizzazione delle  denominazioni di origine e  delle indicazioni
  geografiche   tipiche  dei   vini   relativo   alla  richiesta   di
  riconoscimento  della   denominazione  di  origine   controllata  e
  garantita dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi".
(GU n.173 del 27-7-1998)

  Visto  il parere  relativo alla  richiesta di  riconoscimento della
denominazione di  origine controllata e  garantita dei vini  "Gavi" o
"Cortese  di  Gavi",  alla  proposta  del  relativo  disciplinare  di
produzione ed alla revoca  della denominazione di origine controllata
dei  vini  "Gavi" o  "Cortese  di  Gavi", pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1998;
  Viste  l'istanza del  22  aprile 1998  della  casa viicola  Gerardo
Cesari S.p.a. di  Quinzano (Verona), l'istanza del 7  maggio 1998 del
sig.  Montobbio   Francesco  di  Castelletto   d'Orba  (Alessandria),
l'istanza del 12 maggio 1998 del Consorzio tutela del Gavi, l'istanza
n.  708 del  13 maggio  1998 dell'Unione  provinciale agricoltori  di
Alessandria  e  l'istanza del  15  maggio  1998 della  Confederazione
italiana agricoltori di Alessandria tese ad ottenere un riesame degli
articoli 2, 4  e 5 della proposta di disciplinare  allegato al parere
di cui sopra;
  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  a  parziale  modifica   e  integrazione  del  disciplinare  di
produzione relativo ai vini a  denominazione di origine controllata e
garantita "Gavi"  o "Cortese di  Gavi" accoglie alcune  delle istanze
presentate  relativamente alla  base  ampelografica ed  alla zona  di
vinificazione  ed   imbottigliamento.  La  base   ampelografica  deve
rimanere invariata, in  quanto ai sensi della legge n.  164 del 1992,
il passaggio  da d.o.c a  d.o.c.g. implica  l'esistenza di un  vino a
d.o.c.  da almeno  5 anni,  sul quale  effettuare l'accertamento  del
particolare  pregio.  Relativamente  alla zona  di  vinificazione  ed
imbottigliamento,  la  sezione  interprofessionale ritiene  di  dover
lasciare  immutata   la  situazione  preesistente,   riservandosi  di
apportare  eventuali  modifiche  dopo  una serie  di  accertamenti  e
valutazioni tecniche.
  Quanto sopra  premesso, Il  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini propone gli articoli 2 e 5 nella stesura
di seguito riportata:
                               Art. 2.
  La  denominazione  di  origine  controllata e  garantita  "Gavi"  o
"Cortese di  Gavi" con  la specificazione  "tranquillo", "frizzante",
"spumante"  e'  riservata ai  vini  ottenuti  da uve  provenienti  da
vigneti,  presenti in  ambito  aziendale, composti  dal solo  vitigno
Cortese.
                               Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione dei  vini a denominazione di origine
controllata  e garantita  "Gavi" o  "Cortese di  Gavi" devono  essere
effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art.
3.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche.