Modalita' di rilascio delle licenze di pesca nei compartimenti marittimi della regione Sardegna.(GU n.175 del 29-7-1998)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e, in particolare l'art. 4, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente nuove disposizioni in materia di licenza di pesca; Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1996 e 19 febbraio 1997, recanti modificazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1995; Visti il quarto ed il quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994-96 e 1997-99, adottati rispettivamente con decreti ministeriali 21 dicembre 1993 e 24 marzo 1997; Vista la legge regionale della Sardegna 7 maggio 1984, n. 28, e successive modificazioni, concernente provvedimenti urgenti tendenti a favorire l'occupazione; Considerate le intese raggiunte con la regione Sardegna finalizzate a consentire la realizzazione delle iniziative relative all'occupazione giovanile, segnalate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente con nota prot. n. 7110 datata 10 marzo 1998, ed ammesse a finanziamento nel 1997 dalla medesima regione; Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 22 maggio 1998, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. E' consentito il rilascio di nuove licenze di pesca, per imbarcazioni da iscriversi nei registri tenuti dagli uffici marittimi della regione Sardegna, per complessive 300,85 tsl da destinare agli interessati che siano inseriti nella nota prot. n. 7110 datata 10 marzo 1998 citata in premessa. 2. Gli interessati devono richiedere al Ministero per le politiche agricole il nulla osta secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 luglio 1995 entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. All'istanza, oltre alla documentazione prevista dal decreto ministeriale 26 luglio 1995, deve essere allegata copia del decreto di concessione del contributo da parte della regione Sardegna. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 12 giugno 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 144