Scioglimento della societa' cooperativa "Edilizia Igea", in Predore.(GU n.175 del 29-7-1998)
IL DIRIGENTE della direzione provinciale del lavoro del servizio politiche del lavoro di Bergamo Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge 18 gennaio 1992, n. 59; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative, senza nomina del commissario liquidatore; Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della societa' cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile; Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente; Decreta: La societa' cooperativa "Edilizia Igea", con sede in Predore, costituita per atto in data 19 giugno 1980, a rogito del dott. Francesco Frassoldati, notaio in Bergamo, n. 33871 di suo repertorio, iscritta al n. 16426 del registro delle societa' tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1468/178146, e' sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile. Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore. Bergamo, 6 luglio 1998 Il dirigente: Marciano'