ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 luglio 1998 

  Obbligo per le  imprese di assicurazione di  adottare condizioni di
polizza  che prevedano  ad  ogni scadenza  annuale  la variazione  in
aumento  o  in  diminuzione   del  premio  applicato  all'atto  della
stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso
di un certo  periodo di tempo oppure clausole di  "franchigia" per la
stipulazione  di contratti  per la  responsabilita' civile  derivante
dalla  circolazione con  riferimento  alla  categoria dei  motocicli.
(Provvedimento n. 920).
(GU n.175 del 29-7-1998)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione dei  veicoli a  motore e dei  natanti ed  in particolare
l'art.  12,   cosi'  come   modificato  dall'art.  126   del  decreto
legislativo 17  marzo 1995, n.  175, che consente  all'ISVAP, tenendo
conto  delle  esigenze di  prevenzione,  di  individuare con  proprio
provvedimento  le  categorie  di  veicoli  a motore  per  i  quali  i
contratti  di  assicurazione  debbono  essere  stipulati  in  base  a
condizioni  di polizza  che  prevedano ad  ogni  scadenza annuale  la
variazione  in  aumento  o  in  diminuzione  delle  premio  applicato
all'atto della  stipulazione in  relazione al  verificarsi o  meno di
sinistri nel  corso di un  certo periodo di  tempo, oppure in  base a
clausole di "franchigia" che  prevedano un contributo dell'assicurato
al risarcimento del danno;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
                              Dispone:
  Ai  sensi e  per gli  effetti  di cui  all'art. 12  della legge  24
dicembre 1969, n.  990, tenendo conto delle  esigenze di prevenzione,
e' fatto  obbligo alle  imprese di  assicurazione, a  far data  dal 1
giugno  1999,  di  stipulare   con  riferimento  alla  categoria  dei
motocicli  contratti per  la responsabilita'  civile derivante  dalla
circolazione in  base a condizioni  di polizza che prevedano  ad ogni
scadenza  annuale la  variazione  in aumento  od  in diminuzione  del
premio  applicato  all'atto  della   stipulazione,  in  relazione  al
verificarsi  o meno  di sinistri  nel corso  di un  certo periodo  di
tempo, oppure  in base  a clausole di  "franchigia" che  prevedano un
contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 luglio 1998
                                             Il presidente: Manghetti