Modificazioni allo statuto della Libera Universita'.(GU n.177 del 31-7-1998)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471 "Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 "Approvazione del Piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1994/1996", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996; Considerato che il medesimo piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1994/1996 e' stato approvato dal comitato regionale di coordinamento delle Universita' del Lazio in data 12 giugno 1996; Considerato che il corso di laurea in scienze della formazione primaria e' inserito nel predetto piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1994/1996; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 172 del 18 marzo 1998; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998 "Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998; Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997; Viste le delibere degli organi competenti della Libera Universita' Maria SS. Assunta in ordine alla modifica di statuto intesa ad ottenere l'istituzione, nell'ambito della facolta' di scienze della formazione, del corso di laurea in scienze della formazione primaria; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici, vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti indicati, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 17 concernente la facolta' di scienze della formazione, e' aggiunto il corso di laurea in scienze della formazione primaria. Dopo l'art. 31, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria. Corso di laurea in scienze della formazione primaria Tabella XXIII Art. 1. Finalita' del corso di laurea 1. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Art. 2. Collocazione del corso di laurea 1. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e' collocato nella facolta' di scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facolta' presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facolta' che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonche' del consiglio di facolta' di scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo. Art. 3. Titolo di ammissione 1. Il titolo di ammissione e' quello previsto dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea universitari. Art. 4. Durata ed articolazione degli studi 1. Gli studi hanno durata di quattro anni e sono articolati in due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la formazione degli insegnanti della scuola elementare. Di norma il primo biennio e' comune ai due indirizzi. L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalita' indicate all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze della formazione primaria alle direttive indicate negli articoli seguenti, fatte salve eventuali variazioni che le universita' riterranno di apportare alle discipline previste nelle varie aree scientificodisciplinari. Art. 5. Titolo di studio rilasciato 1. Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito e' menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in scienze della formazione primaria possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi. Art. 6. Impegno didattico e tirocinio 1. L'impegno didattico complessivo e' di almeno 2000 ore, delle quali 1600 corrispondenti almeno all'equivalente di 21 annualita' e almeno 400 di tirocinio didattico. L'annualita' puo' essere divisa in moduli semestrali. La didattica comprende attivita' teoricoformale, teoricopratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attivita' di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende almeno 400 ore di insegnamento. 2. Il tirocinio e' svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare ovvero di un direttore didattico designato, con modalita' previste da una apposita convenzione sottoscritta dall'universita' e dalle competenti autorita' scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sara' comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovra' ripetere il tirocinio, sotto la guida di un altro insegnante. Art. 7. Insegnamenti 1. Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari indicate all'art. 13. Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico- disciplinari individuati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994 e successive modificazioni e dovranno comunque tenere conto delle peculiarita' professionali specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area della educazione motoria e della educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalle facolta' nel regolamento della struttura didattica in coerenza con le finalita' del corso di laurea e di indirizzo e in analogia agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti. 2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere attivati con professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle accademie. In ogni caso il regolamento didattico della struttura prevedera' opportune specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le finalita' specifiche del corso di laurea. In particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, i consigli delle strutture didattiche competenti dovranno orientare le scelte degli insegnamenti caratterizzanti in termini culturali e professionali rispettivamente i due indirizzi. 3. Fermi restando, a tal fine, quelli che dovranno essere sostenuti obbligatoriamente, gli insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalente finalita' formativa e all'interno dei settori scientificodisciplinari di riferimento. Art. 8. Piani di studio 1. I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale scelto in ognuna delle aree disciplinari appresso indicate: area giuridica, area socioantropologica, area della musica e della comunicazione sonora, area del disegno; dovranno comprendere altresi' l'equivalente di un'annualita' dell'area delle scienze ambientali naturali ed igienistiche, dell'area storicosociale, l'equivalente di due annualita' dell'area linguisticoletteraria, dell'area pedagogica e dell'area metodologicodidattica. 2. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola elementare i piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale dell'area delle scienze motorie e dell'area dell'integrazione scolastica per gli allievi disabili dovra' essere incluso almeno l'equivalente di un'annualita' dell'area psicologica e di due annualita' dell'area fisicomatematica. Almeno tre annualita' saranno dedicate all'apprendimento di una lingua straniera. 3. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola materna, i piani di studio dovranno comprendere almeno l'equivalente di tre annualita' dell'area psicologica, di una annualita' dell'area fisicomatematica, di una annualita' dell'area dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, di una annualita' dell'area delle scienze motorie e di una annualita' dell'area della didattica delle lingue moderne. 4. Per ciascuna delle aree metodologicodidattica, linguisticoletteraria e fisicomatematica e' obbligatorio il superamento di almeno un esame di didattica. Le strutture didattiche avranno cura di differenziare gli indirizzi sulla base delle scelte delle discipline all'interno delle aree e del livello e finalita' delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico, orientando l'indirizzo per i maestri elementari verso una formazione culturale di base nelle aree letteraria, matematicoscientifica e di didattica delle lingue moderne, mentre l'indirizzo per la scuola materna verso una formazione piu' specifica nelle aree della comunicazione espressivoartistica, motoria e della socializzazione. 5. I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per le attivita' di sostegno prevedono almeno sei ulteriori semestralita' di insegnamento, scelte nell'area dell'integrazione scolastica per allievi disabili; nei piani di studio stessi, le annualita' di cui all'inizio dell'articolo 6 possono essere ridotte a 20. Le facolta' hanno l'obbligo di attivare anche mediante mutuazione, un numero di insegnamenti afferenti all'area in oggetto, pari ai corsi richiesti. 6. I piani di studio potranno prevedere iniziative didattiche, individuate annualmente dalle strutture didattiche competenti, finalizzate all'approfondimento di tematiche a carattere interdisciplinare. Art. 9. Esame di laurea 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove previste dal proprio piano di studi ed una prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera e deve aver completato il tirocinio didattico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonche' di una relazione sull'attivita' di tirocinio didattico. Art. 10. Abbreviazione di corso 1. Le strutture didattiche valuteranno i curricoli degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi universitari o di diplomi degli istituti superiori di educazione fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione all'indirizzo prescelto in modo da valorizzare gli studi compiuti. Di norma gli studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al terzo anno di corso. Art. 11. Aree disciplinari 1. Le aree disciplinari individuate ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto d), della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il corso di laurea in scienze della formazione primaria sono le seguenti: 1. Area pedagogica. Settori: M09A, M09B, M09D, M09E: Educazione comparata; Filosofia dell'educazione; Letteratura per l'infanzia; Pedagogia generale; Pedagogia speciale; Pedagogia interculturale; Pedagogia sociale; Psicopedagogia; Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione; Storia dell'educazione; Storia della scuola e delle istituzioni educative. 2. Area metodologicodidattica. Settori: M09A, M09C, M09E, M09F: Didattica generale; Didattica speciale; Docimologia; Metodologia della ricerca pedagogica; Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione; Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo; Pedagogia sperimentale; Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento; Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica. 3. Area psicologica. Settori: M10A, M10C, M11A, M11B, M11D: Psicologia generale; Psicologia dell'apprendimento e della memoria; Psicologia dell'educazione; Psicologia dell'handicap e della riabilitazione; Psicologia dell'istruzione; Psicologia dello sviluppo; Psicologia dello sviluppo cognitivo; Psicologia di comunita'; Psicologia sociale della famiglia; Tecniche di osservazione del comportamento infantile; Teoria e tecnica della dinamica di gruppo. 4. Area medica. Settori: F02X, F11A, F15B, F16A, F19A, F19B, F23F: Audiologia; Didattica della medicina; Igiene mentale; Logopedia generale; Neuropsichiatria infantile; Ortopedia infantile; Patologia dello sviluppo e della fonazione; Pediatria; Pediatria preventiva e sociale; Psicopatologia dell'eta' evolutiva; Psicologia medica; Semeiotica logopedica generale e speciale; Storia della medicina. 5. Area giuridica. Settori: N01X, N08X, N09X, N19X: Diritto costituzionale; Diritto di famiglia; Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Storia del diritto italiano; Storia delle costituzioni moderne. 6. Area socioantropologica. Settori: E03B, L26A, L26B, M05X, M07B, P01A, Q05A, Q05B, Q05G, S03B: Antropologia; Antropologia culturale; Epistemologia delle scienze umane; Istituzioni di economia; Sociologia; Sociologia della devianza; Sociologia dell'educazione; Sociologia della famiglia; Statistica sociale; Storia e critica del cinema; Storia del teatro e dello spettacolo; Storia della cultura materiale; Storia della danza e del mimo; Storia delle comunicazioni di massa; Storia delle tradizioni popolari; Teatro d'animazione; Teoria dei processi di socializzazione; Teoria della comunicazione. 7. Area linguisticoletteraria. Settori: L09A, L11A, L12A, L12D, M07D: Dialettologia italiana; Didattica della lingua italiana; Estetica; Fonetica e fonologia della lingua italiana; Geografia linguistica; Grammatica italiana; Letterature comparate; Letteratura italiana; Lingua italiana; Linguistica generale; Linguistica italiana; Sociolinguistica. 8. Area fisicomatematica. Settori: A01A, A01B, A01C, A01D, A02B, A03X, A04A, B01C, K05B, M07B, S01A: Calcolo delle probabilita'; Didattica della fisica; Didattica della matematica; Fondamenti della fisica; Fondamenti della matematica; Fondamenti dell'informatica; Informatica generale; Logica; Matematica; Matematiche elementari da un punto di vista superiore; Preparazioni di esperienze didattiche; Statistica matematica. 9. Area delle scienze naturali igienistiche ed ambientali. Settori: B01C, C01A, C02X, C03X, C11X, D01B, D02A, E01A, E02A, E02C, E03A, E03B, F22A, M06A: Biologia umana; Botanica generale; Chimica dell'ambiente; Didattica dell'astronomia; Didattica della chimica; Didattica della geografia; Ecologia; Educazione ambientale; Geografia; Igiene ed educazione sanitaria; Igiene scolastica; Laboratorio didattico di scienze della terra; Zoologia. 10. Area della musica e della comunicazione sonora. Settore L27B: Elementi di armonia e di contrappunto; Estetica musicale; Metodologia dell'educazione musicale; Storia degli strumenti musicali; Teoria musicale. 11. Area delle scienze motorie. (Discipline indicate nel regolamento delle strutture didattiche) 12. Area della didattica delle lingue moderne. Settori: L09H, L10A, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L18C, L19A, L19B, L20A: Didattica delle lingue moderne; Lingua e letteratura francese; Lingua e letteratura inglese; Lingua e letteratura spagnola; Lingua e letteratura tedesca; Linguistica francese; Linguistica inglese; Linguistica spagnola; Linguistica tedesca; Filologia romanza; Filologia germanica. 13. Area storico sociale. Settori: L02B, M01X, M02A, M03A, M04X, M08E, P03X: Storia contemporanea; Storia economica; Storia della scienza; Storia delle religioni; Storia medioevale; Storia moderna; Storia romana. 14. Area del disegno. Settori: H11X, L26B: Disegno; Grafica; Percezione e comunicazione visiva; Storia e tecnica della fotografia. 15. Area dell'integrazione scolastica per allievi disabili. Settori: F11B, F19A, F19B, F22A, F23F, M09E, M10A, M10B, M11A, M11B, M11D, M11E: Didattica speciale; Fisiologia della comunicazione; Fonetica e fonologia; Logopedia generale; Medicina preventiva riabilitativa e sociale; Neurologia pediatrica; Neuropsicologia; Patologia dello sviluppo e della fonazione; Pediatria preventiva e sociale; Psicologia clinica; Psicologia cognitiva; Psicologia dell'handicap e della riabilitazione; Psicologia di comunita'; Psicologia dinamica; Psicopatologia dell'eta' evolutiva; Psicopatologia dello sviluppo; Psicopedagogia delle differenze individuali; Riabilitazione logopedica generale e speciale; Riabilitazione neurologica; Semeiotica foniatrica speciale; Semeiotica logopedica generale e speciale; Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 1998 Il rettore: Dalla Torre