MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.182 del 6-8-1998)

  Con decreto ministeriale n. 24722 del 23 giugno 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.E.G.,  con sede in Massarosa -
localita' S. Rocchino (Lucca) e unita' di Avenza (Massa Carrara), per
un massimo di 52 dipendenti, Massarosa (Lucca), per un massimo di 114
dipendenti, Montemarano (Grosseto), per  un massimo di 28 dipendenti,
e  Palermo,  per  un  massimo  di 1  dipendente,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 3 aprile 1998 al 2 ottobre 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 3
ottobre 1998 al 2 aprile 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge numero 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24723 del 23 giugno 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telmi Italia, in liquidazione, con
sede in Busnago (Milano) e unita' di Busnago (Milano), per un massimo
di 46  dipendenti, e'  autorizzata la corresponsione  del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 24  marzo  1998 al  23
settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 24
settembre 1998 al 23 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge numero 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24724 del 23 giugno 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.c. a r.l.  FIR-EM, con sede in  Roma e
unita' di Lastra di Signa (Firenze), per un massimo di 48 dipendenti,
e  Roma,   per  un  massimo   di  1  dipendente  e'   autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 7
ottobre 1998 al 6 aprile 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge numero 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24725 del 23 giugno 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CAEL,  con sede in Mele (Genova) e
unita'  di  Mele (Genova),  per  un  massimo  di 104  dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 10 aprile 1998 al 9 settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 10
ottobre 1998 al 9 aprile 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge numero 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24726 del 23 giugno 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Ci.EMME, con  sede  in  Cirie'
(Torino) e unita'  di Melfi - localita' San Nicola  (Potenza), per un
massimo di 11  dipendenti, San Gillio (Torino), per un  massimo di 16
dipendenti,  e  Termini  Imerese  (Palermo),  per  un  massimo  di  2
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  24 dicembre 1997  al 23
giugno 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 24
giugno 1998 al 23 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge numero 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24727 del 23 giugno 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Contursi acque,  con  sede  in
Contursi  (Salerno) e  unita'  di Contursi  Terme  (Salerno), per  un
massimo  di  57  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione salariale dal  25 febbraio
1998 al 24 agosto 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 25
agosto 1998 al 24 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge numero 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24728 del 23 giugno 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurosodernic, con sede in Avellino
e unita'  di Conza della  Campania (Avellino),  per un massimo  di 26
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  5  agosto 1997  al  4
febbraio 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 5
febbraio 1998 al 4 agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge numero 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24729 del 23 giugno  1998 e' accertata
la permanenza  della condizione di crisi  aziendale, relativamente al
periodo  dal 1  agosto  1997 al  31 gennaio  1998  della S.p.a.  ASCA
agenzia stampa  quotidiana nazionale,  con sede in  Roma e  unita' di
Milano e Roma.
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  ASCA
agenzia stampa  quotidiana nazionale,  con sede in  Roma e  unita' di
Milano, per  un massimo di  1 dipendente e Roma  per un massimo  di 1
dipendente, per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
16 aprile 1998, n. 24398.
  Con  decreto ministeriale  n. 24735  del 23  giugno 1998,  ai sensi
dell'art.  4,  comma  21  e  dell'art. 9  comma  25,  punto  b),  del
decreto-legge 1  ottobre 1996 n. 510,  convertito, con modificazioni,
nella  legge 28  novembre  1996, n.  608, dell'art.  3  comma 3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella  legge 23  maggio  1997,  n. 135,  dell'art.  1,  comma 1,  del
decreto-legge  13 novembre  1997, n.  393,  e dell'art.  1, comma  1,
lettera a), del  decreto-legge 8 aprile 1998, n.  78, convertito, con
modificazioni,  nella legge  5 giugno  1998, n.  176, e'  concessa in
favore di numero massimo  120 lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' produttiva in Tivoli
(Roma),  la proroga  del  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale per il periodo dal 6 maggio 1998 al 5 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui  sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  La misura  del trattamento straordinario di  integrazione salariale
prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga di cui sopra comporta  una pari riduzione del periodo di
trattamento di mobilita', ove spettante.
   Pagamento diretto: si.
  Normativa in deroga, art. 4, comma 21 della legge n. 608/1996.
   Con decreto ministeriale n. 24741 del 26 giugno 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17
giugno 1998 con effetto dal 16  giugno 1997, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.F.T., con sede in Torino
e unita' di Torino, e Ozegna  (Torino) per il periodo dal 16 dicembre
1997 al 15 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata il 21  gennaio 1998 con decorrenza dal
16 dicembre 1997.
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il decreto
ministeriale  del  16  aprile   1998,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto  ministeriale del 22 giugno 1995
con  effetto  dal   12  febbraio  1994,  in   favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  S.p.a.  Alenia  difesa un'azienda  di
Finmeccanica divisionale sistemi avionici ed equipaggiamento - unita'
officine Galileo,  con sede in  Campi Bisenzio (Firenze) e  unita' di
Campi Bisenzio (Firenze), per il  periodo dal 12 febbraio 1997 all'11
agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 marzo  1997 con  decorrenza 12
febbraio 1997.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24742 del 26 giugno 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24
luglio 1997 con effetto dal 10  giugno 1996, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Sielte padana elettronica
e  telecomunicazioni,  con  sede  in   Torino  e  unita'  di  Milano,
Trofarello  (Torino), Torino  e  Vigliano Biellese  (Biella), per  il
periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata il 21  gennaio 1997 con decorrenza dal
10 dicembre 1996.
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
giugno 1998 con effetto dal 16  luglio 1996, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. West Wind Energy Sistems,
con sede in Taranto e unita' di  Taranto, per il periodo dal 20 marzo
1997 al 15 luglio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  27 marzo  1997 con  decorrenza 16
gennaio 1997, art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24743 del 26  giugno 1998,  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 17 giugno 1998, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25 marzo 1997 con effetto dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.   M.C.M.  Manifatture
cotoniere  del Mezzogiorno,  con sede  in Salerno  e unita'  di Angri
(Salerno) e Fratte (Salerno), per il periodo dal 3 dicembre 1997 al 2
giugno 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 21  gennaio 1998 con  decorrenza 3
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24744 del 26  giugno 1998,  a seguito
dell'approvazione al  programma per crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  17 giugno  1998,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17
giugno 1998  con effetto dal 1  marzo 1997, in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a. Industrie  graniti sardi,
con  sede  in  Porto  Torres  (Sassari)  e  unita'  di  Porto  Torres
(Sassari), per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  ottobre 1997 con  decorrenza 1
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24745 del 26  giugno 1998,  a seguito
dell'approvazione  al   programma  per   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  17 giugno  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
17  giugno  1998 con  effetto  dal  16  giugno  1997, in  favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti della ditta S.r.l.  alimenta, con
sede in  Cagliari e unita'  di Macomer - localita'  Tossillo (Nuoro),
per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 19 gennaio 1998  con decorrenza 16
dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24746 del 26  giugno 1998,  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 29  maggio
1998,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 24  luglio 1997 con effetto dal 5  febbraio 1996, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.c. a r.l.
Cooperativa  muratori e  cementisti  C.M.C., con  sede  in Ravenna  e
unita' di  Ravenna, per il  periodo dal 5  agosto 1997 al  4 febbraio
1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1997 con decorrenza 5
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24747  del 26 giugno 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal  1 gennaio  1998  al 31  dicembre 1998,  della  ditta S.r.l.  PPG
Industries  Italia,  con  sede  in   Cuneo  e  unita'  di  Roccasecca
(Frosinone).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.r.l. PPG Industries
Italia, con sede in Cuneo e  unita' di Roccasecca (Frosinone), per il
periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 10 febbraio 1998  con decorrenza 1
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24748  del 26 giugno 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal 1 gennaio  1998 al 31 dicembre 1998, della  ditta S.p.a. Lucchini
siderurgica, con sede in Milano e unita' di Piombino (Livorno).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Lucchini siderurgica, con
sede in Milano  e unita' di Piombino (Livorno), per  il periodo dal 1
gennaio 1998 al 30 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 10 febbraio 1998  con decorrenza 1
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24749  del 26 giugno 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal  5 febbraio  1997  al  4 agosto  1997,  della  ditta S.p.a.  Siam
Monticchio,  con sede  in Rionero  in Vulture  (Potenza) e  unita' di
Rionero in Vulture (Potenza).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.   Siam
Monticchio,  con sede  in Rionero  in Vulture  (Potenza) e  unita' di
Rionero in Vulture (Potenza), per il periodo dal 5 febbraio 1997 al 4
agosto 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 19  marzo 1997  con decorrenza  5
febbraio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24750  del 26 giugno 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal  15 settembre  1997  al  14 settembre  1999,  della ditta  S.p.a.
Moplefan, con  sede in  Milano e  unita' di Milano  - Uff.  comm.li e
amm.vi e Terni (stabilimento).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.p.a. Moplefan,  con sede  in
Milano  e  unita'  di  Milano  -   Uff.  comm.li  e  amm.vi  e  Terni
(stabilimento),  per il  periodo dal  15 settembre  1997 al  14 marzo
1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 ottobre 1997  con decorrenza 15
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24751 del 26 giugno 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case  di cura riunite, con sede in
Bari  e unita'  di  Bari,  per un  massimo  di  2331 dipendenti,  ivi
comprese  le 217  unita'  rientrate nell'organico  della societa'  in
parola a seguito  della sentenza del tribunale di  Bari, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 14 febbraio 1998 al 13 agosto 1998.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 14 agosto 1998 al 13 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge numero 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24753 del 26 giugno 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Serritalia, con  sede in Ginestra
(Potenza)  e unita'  di  Ginestra  (Potenza), per  un  massimo di  44
dipendenti  compresi  i  lavoratori  in  C.F.L.,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 15 marzo 1997 al 14 settembre 1997.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
19 maggio 1998 n. 24511.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge numero 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.