Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.182 del 6-8-1998)
Con decreto ministeriale n. 24722 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.E.G., con sede in Massarosa - localita' S. Rocchino (Lucca) e unita' di Avenza (Massa Carrara), per un massimo di 52 dipendenti, Massarosa (Lucca), per un massimo di 114 dipendenti, Montemarano (Grosseto), per un massimo di 28 dipendenti, e Palermo, per un massimo di 1 dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1998 al 2 ottobre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3 ottobre 1998 al 2 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24723 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telmi Italia, in liquidazione, con sede in Busnago (Milano) e unita' di Busnago (Milano), per un massimo di 46 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1998 al 23 settembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 settembre 1998 al 23 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24724 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. FIR-EM, con sede in Roma e unita' di Lastra di Signa (Firenze), per un massimo di 48 dipendenti, e Roma, per un massimo di 1 dipendente e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7 ottobre 1998 al 6 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24725 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CAEL, con sede in Mele (Genova) e unita' di Mele (Genova), per un massimo di 104 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 aprile 1998 al 9 settembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 ottobre 1998 al 9 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24726 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ci.EMME, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Melfi - localita' San Nicola (Potenza), per un massimo di 11 dipendenti, San Gillio (Torino), per un massimo di 16 dipendenti, e Termini Imerese (Palermo), per un massimo di 2 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24727 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Contursi acque, con sede in Contursi (Salerno) e unita' di Contursi Terme (Salerno), per un massimo di 57 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25 agosto 1998 al 24 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24728 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurosodernic, con sede in Avellino e unita' di Conza della Campania (Avellino), per un massimo di 26 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 febbraio 1998 al 4 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24729 del 23 giugno 1998 e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998 della S.p.a. ASCA agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ASCA agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma e unita' di Milano, per un massimo di 1 dipendente e Roma per un massimo di 1 dipendente, per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1998, n. 24398. Con decreto ministeriale n. 24735 del 23 giugno 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9 comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3 comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concessa in favore di numero massimo 120 lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 maggio 1998 al 5 maggio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Pagamento diretto: si. Normativa in deroga, art. 4, comma 21 della legge n. 608/1996. Con decreto ministeriale n. 24741 del 26 giugno 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 con effetto dal 16 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e unita' di Torino, e Ozegna (Torino) per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1998 con decorrenza dal 16 dicembre 1997. 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Alenia difesa un'azienda di Finmeccanica divisionale sistemi avionici ed equipaggiamento - unita' officine Galileo, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unita' di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 12 febbraio 1997 all'11 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 12 febbraio 1997. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24742 del 26 giugno 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 10 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sielte padana elettronica e telecomunicazioni, con sede in Torino e unita' di Milano, Trofarello (Torino), Torino e Vigliano Biellese (Biella), per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1997 con decorrenza dal 10 dicembre 1996. 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 giugno 1998 con effetto dal 16 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. West Wind Energy Sistems, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 20 marzo 1997 al 15 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1997 con decorrenza 16 gennaio 1997, art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24743 del 26 giugno 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 17 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 marzo 1997 con effetto dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unita' di Angri (Salerno) e Fratte (Salerno), per il periodo dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1998 con decorrenza 3 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24744 del 26 giugno 1998, a seguito dell'approvazione al programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 con effetto dal 1 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie graniti sardi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1997 con decorrenza 1 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24745 del 26 giugno 1998, a seguito dell'approvazione al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 con effetto dal 16 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. alimenta, con sede in Cagliari e unita' di Macomer - localita' Tossillo (Nuoro), per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1998 con decorrenza 16 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24746 del 26 giugno 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 maggio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti C.M.C., con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per il periodo dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 5 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24747 del 26 giugno 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.r.l. PPG Industries Italia, con sede in Cuneo e unita' di Roccasecca (Frosinone). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. PPG Industries Italia, con sede in Cuneo e unita' di Roccasecca (Frosinone), per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1998 con decorrenza 1 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24748 del 26 giugno 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede in Milano e unita' di Piombino (Livorno). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede in Milano e unita' di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1998 con decorrenza 1 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24749 del 26 giugno 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997, della ditta S.p.a. Siam Monticchio, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e unita' di Rionero in Vulture (Potenza). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siam Monticchio, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e unita' di Rionero in Vulture (Potenza), per il periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1997 con decorrenza 5 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24750 del 26 giugno 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 settembre 1997 al 14 settembre 1999, della ditta S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e unita' di Milano - Uff. comm.li e amm.vi e Terni (stabilimento). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e unita' di Milano - Uff. comm.li e amm.vi e Terni (stabilimento), per il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 15 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24751 del 26 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari e unita' di Bari, per un massimo di 2331 dipendenti, ivi comprese le 217 unita' rientrate nell'organico della societa' in parola a seguito della sentenza del tribunale di Bari, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1998 al 13 agosto 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 14 agosto 1998 al 13 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24753 del 26 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Serritalia, con sede in Ginestra (Potenza) e unita' di Ginestra (Potenza), per un massimo di 44 dipendenti compresi i lavoratori in C.F.L., e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1997 al 14 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 maggio 1998 n. 24511. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.