MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

  Comunicato relativo alla conclusione  di quattro studi sperimentali
sul  multitrattamento Di  Bella (MDB),  disciplinati dall'art.  1 del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
(GU n.181 del 5-8-1998)

   Il Ministro della sanita' rende noto quanto segue.
  In  data  28  luglio  c.a.   l'Istituto  superiore  di  sanita'  ha
presentato  i  risultati  di  quattro  sperimentazioni  cliniche  del
multitrattamento  Di   Bella  (MDB)  disciplinate  dall'art.   1  del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
   I protocolli sperimentali riguardano:
  pazienti affetti da carcinoma mammario metastatico non suscettibile
di trattamento ormonoterapico o chemioterapico;
  pazienti affetti da carcinoma colorettale in fase avanzata;
  pazienti  affetti  da  carcinoma del  distretto  cervicofacciale  e
dell'esofago,   metastatico  o   recidivo   dopo   una  prima   linea
chemioterapica;
  pazienti  affetti  da  neoplasia   solida  in  fase  critica  molto
avanzata, con diagnosi istologica di malattia neoplastica primitiva a
carico  di:  polmone  non microcitoma,  esofago,  stomaco,  pancreas,
colecisti, fegato,  colon retto,  vescica, collo e  corpo dell'utero,
ovaio, con  presenza di metastatizzazione diffusa  (e con aspettativa
presunta di vita non superiore a tre mesi).
  I risultati  della sperimentazione sono stati  sottoposti all'esame
della Commissione oncologica  nazionale, la quale ha  preso atto che,
relativamente   alle  patologie   riconducibili  ai   quattro  citati
protocolli, il multitrattamento Di Bella non ha dimostrato attivita',
e  della  Commissione unica  del  farmaco,  che,  per quanto  di  sua
competenza, ha  riconosciuto che  non sono soddisfatte  le condizioni
per  l'inserimento dei  farmaci  costituenti  il multitrattamento  Di
Bella nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21
ottobre 1996,  n. 536,  convertito dalla legge  23 dicembre  1996, n.
648.
  Anche il  Comitato etico nazionale  ha esaminato i  risultati delle
quattro sperimentazioni.
  Il  Comitato  ha osservato  che  i  risultati sono  stati  prodotti
conformemente a quanto previsto nei  protocolli a suo tempo approvati
e che  il trattamento non ha  dato risposte obiettive in  nessuno dei
quattro  protocolli  ed  ha  evidenziato un  significativo  grado  di
tossicita',  eticamente  non   accettabile  in  considerazione  anche
dell'assenza di documentata  attivita'. Conseguentemente, il Comitato
ha  affermato  che non  sussistono  le  condizioni per  proseguire  i
quattro  studi  in  esame,  i quali,  pertanto,  devono  considerarsi
conclusi, e che non esiste  giustificazione etica per la prosecuzione
degli studi osservazionali relativamente alle medesime patologie.
  Pertanto, per  le patologie in  questione non potranno  essere piu'
arruolati nuovi pazienti neanche negli studi osservazionali.
  Inoltre,  la  conclusione  dei  quattro  studi  sperimentali  sopra
richiamati,   divulgata  mediante   la  pubblicazione   del  presente
comunicato  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana,  fa
venir meno (ai  sensi dell'art. 3, comma 3,  del citato decreto-legge
n. 23  del 1998 e dell'art.  1, comma 1, del  decreto-legge 16 giugno
1998,  n.  186,  convertito  dalla  legge 30  luglio  1998,  n.  257,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  179 del 3
agosto 1998) la possibilita' di  trattare con MDB pazienti affetti da
una delle patologie previste dai protocolli citati e di consentire ai
pazienti stessi l'accesso alla gratuita' del trattamento.
  Si  fa presente,  peraltro, che  i protocolli  relativi agli  studi
sperimentali  sul   carcinoma  mammario  metastatico   resistente  ad
ormonoterapia o chemioterapia e  sul carcinoma squamoso del distretto
cervicofacciale e dell'esofago, metastatico o recidivo, prevedono che
i  pazienti  che  presentano  una malattia  stabile  senza  segni  di
progressione  continueranno  il  trattamento e  saranno  valutati  in
termini di sopravvivenza.
  Analogamente,  i protocolli  relativi ai  due studi  osservazionali
attivati ai sensi del decreto-legge  17 febbraio 1998, n. 23 ("studio
osservazionale   su  una   coorte   di  pazienti   trattati  con   il
Multitrattamento   Di   Bella   (MDB)   ed   affetti   da:   malattie
linfoproliferative  - carcinoma  mammario  metastatico resistente  ad
ormonoterapia e/o chemioterapia -  carcinoma mammario metastatico non
suscettibile  di   trattamento  ormonoterapico  o   chemioterapico  -
carcinoma  polmonare non  a piccole  cellule metastatico  - carcinoma
colorettale  in fase  avanzata -  carcinoma del  pancreas esocrino  -
carcinoma  squamoso  del  distretto  cervicofacciale  e  dell'esofago
metastatico - glioblastomi cerebrali" e "studio osservazionale su una
coorte di pazienti affetti da neoplasia solida in fase critica, molto
avanzata, trattati con la  combinazione del Multitrattamento Di Bella
(MDB)  e  della  migliore  terapia di  supporto")  prevedono  che  il
trattamento  verra'  continuato  fino  a  progressione  di  malattia,
tossicita' inaccettabile o rifiuto del paziente.
  Per i casi predetti la  prosecuzione del trattamento e' da ritenere
consentita ai sensi dei decretilegge n.  23 e 186, che fanno espresso
rinvio   ai  protocolli   approvati   dalla  Commissione   oncologica
nazionale.
  Conclusivamente,  l'ulteriore   somministrazione  di  MDB   per  le
patologie sopra indicate, e' ammessa  soltanto per i pazienti gia' in
trattamento  presso  i  centri  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge n.  186 del 1998,  che presentano una  malattia stabile
senza segni di  progressione. Per i pazienti stabili  che hanno avuto
accesso gratuito al MDB ai sensi  del decreto-legge n. 186/1998 e per
i quali i predetti centri  assicurano esclusivamente la fornitura dei
farmaci, l'assenza  di progressione di  malattia - come  definita dai
protocolli  di  studio  -  e l'assenza  di  tossicita'  inaccettabile
dovranno essere certificate dal medico  curante ad ogni richiesta, ai
centri medesimi, di ulteriore fornitura  di medicinali. In ogni caso,
i pazienti  dovranno, peraltro, essere adeguatamente  informati circa
gli esiti negativi degli studi  e l'avvenuta conclusione degli stessi
anche attraverso la consegna di copia del presente comunicato.
  Ovviamente, la  somministrazione di MDB non  potra' piu' proseguire
quando  si verifichi  una delle  ipotesi che,  secondo i  protocolli,
determinano l'interruzione del trattamento.