Determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attivita' da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212. (Deliberazione n. 16/1998).(GU n.193 del 20-8-1998)
IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI. Visto il disposto di cui all'art. 12, comma 7, del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212, che prevede che il Comitato centrale determini la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi prestino servizio presso l'impresa di trasporto, e che tale documentazione deve accompagnare il veicolo durante il trasporto ed essere esibita a richiesta delle competenti autorita'; Considerato che a tali fini appare utile ed urgente procedere alla realizzazione della tessera elettronica per la quale il Comitato centrale dell'albo ha fatto gia' eseguire un apposito studio di fattibilita' da parte della Etnoteam S.p.a.; Considerato che per la completa realizzazione di tale progetto occorrera' attivare la relativa procedura per l'appalto del servizio ed acquisire il necessario consenso delle altre amministrazioni interessate; Ritenuto che nelle more di tale realizzazione, il Comitato centrale debba, comunque, adempiere a quanto disposto dal citato art. 12, comma 7, del decreto n. 212/1998, individuando la documentazione che consenta ai conducenti dei veicoli di dimostrare il titolo in base alla quale essi prestano servizio presso l'impresa di trasporto fermo restando, a carico dell'impresa, il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro ed il relativo controllo da parte degli organi a cio' deputati; Delibera: Ai fini della dimostrazione del titolo in base al quale i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi prestano servizio presso l'impresa di trasporto, detti conducenti debbono recare con se', durante la guida, la sottoindicata documentazione per ciascuna delle seguenti fattispecie: Conducente Documentazione -- -- 1) titolare di impresa indi- certificato di iscrizione al viduale, ovvero socio di registro delle imprese, in societa' di persone corso di validita' 2) collaboratore familiare certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validita' 3) lavoratore dipendente, originale o copia autentica socio di Cooperative del contratto di lavoro o di produzione e lavoro, dell'ultimo foglio paga del socio di organismo di conducente. Nel caso di esi- cui al decreto del bizione del contratto di Presidente della Repub- lavoro, esso deve essere blica 30 aprile 1970, stato concluso in data non n. 602 anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rap- presentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestral- mente 4) lavoro interinale copia autentica del contratto di cui all'art. 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in corso di validita' 5) lavoratore distaccato o copia autentica dell'accordo comandato a norma del- sindacale previsto dal medesimo l'art. 8 della legge articolo 19 luglio 1993, n. 236 6) lavoratore distaccato o copia autentica della lettera comandato ai sensi delle di distacco o di comando vigenti disposizioni in materia di lavoro 7) soci di uno dei raggrup- estratto autentico del libro pamenti di cui all'art. soci non anteriore a sei mesi 1, comma 2, lettera e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454 8) amministratori di societa' certificato di iscrizione di capitale della societa' nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilita' di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovra' recare con se' il rapporto che lo lega al socio, attraverso la documentazione prevista per la particolare fattispecie da uno dei punti sopra elencati. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 1998 Il presidente: De Lipsis