MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.196 del 24-8-1998)

  Con  decreto   ministeriale  n.  24777   del  3  luglio   1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1998 al  31 maggio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Linclalor con
sede  in  Villanova  Monferrato (Alessandria),  unita'  di  Villanova
Monferrato (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce, per ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 133 unita', su un organico complessivo di n. 211 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Linclalor,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, reg. n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24785,  dell'8   luglio  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 febbraio 1998 al  31 gennaio 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
sopra, del  decreto-legge 30  ottobre 1984,  n. 726,  convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Imprese
costruzioni  impianti,  con  sede  in  Napoli,  unita'  di  Canegrate
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo  di lavoratori  pari  a n.  76  unita', su  un
organico complessivo di n. 937 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  I.C.I.   Imprese  costruzioni
impianti a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal comma
4, art. 6, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla  Corte dei conti  in data 6  marzo 1996, reg.  n. 1,
foglio n. 24.