Art. 11 della legge n. 498/1992. Delibera 20 dicembre 1996: differimento di termini. (Deliberazione n. 68/1998).(GU n.197 del 25-8-1998)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la propria delibera del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, con la quale sono state emanate direttive per la revisione delle tariffe autostradali ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Viste le proprie delibere del 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997) e del 3 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998) con le quali sono state apportate alcune rettifiche alla richiamata delibera; Vista la propria delibera del 18 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998) con la quale il termine di cui al punto 2.3 della citata delibera del 20 dicembre 1996 e' stato differito al 30 giugno 1998; Vista la nota n. 363 del 24 giugno 1998, con la quale il Ministro dei lavori pubblici evidenzia la necessita' di un'ulteriore proroga del termine di cui sopra, in quanto sono tuttora in corso specifici approfondimenti su taluni aspetti delle stipulande convenzioni, che sono risultati estremamente complessi; Viste le indicazioni formulate dal NARS nella riunione del 6 luglio 1998; Preso atto che le problematiche emerse in ordine alla legittimita' della proroga delle concessioni non sono ancora risolte e che sono, in particolare, in corso al riguardo ulteriori verifiche da parte dei Ministeri interessati, mentre l'Unione europea sta elaborando indicazioni con riferimento alla proroga gia' assentita a favore della societa' autostrade; Preso atto che l'esame dei piani finanziari ha evidenziato una consistente esposizione finanziaria di alcune concessionarie nei confronti del Fondo centrale di garanzia, esposizione che ha indotto il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a formulare di recente una specifica richiesta di parere al Consiglio di Stato; Preso atto che nel corso dell'odierna riunione e' stata attentamente valutata la congruita' della proroga da concedere in relazione all'ampiezza delle problematiche in atto; Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici che ha chiesto conseguentemente che il nuovo termine venga fissato al 31 ottobre 1998; Delibera: 1. Il termine previsto al punto 2.3 della delibera in data 20 dicembre 1996, gia' differito al 30 giugno 1998 con delibera 18 dicembre 1997, e' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1998. 2. Sino alla data fissata nel provvedimento di approvazione del nuovo atto convenzionale le societa' concessionarie applicano le tariffe determinate per il 1997 ai sensi del punto 3 della richiamata delibera del 20 dicembre 1996. Roma, 9 luglio 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 186