MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1998 

  Ripartizione   delle  risorse   finanziarie  per   le  agevolazioni
industriali di cui  alla legge n. 488/1992 tra i  due bandi dell'anno
1998.
(GU n.207 del 5-9-1998 - Suppl. Ordinario n. 149)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,  in  materia  di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  20  ottobre  1995,  n.  527,
concernente le  modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione  ed
erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle attivita' produttive
nelle aree depresse del Paese; 
  Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1997,  n.  319  che  ha
modificato  ed integrato il richiamato decreto ministeriale n. 527/95
con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere  dal
1997; 
  Visto,  in  particolare, l'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale
n. 527/95, come modificato ed integrato dal decreto  ministeriale  n.
319/1997,  che  prevede  che  le  risorse finanziarie di ciascun anno
siano suddivise in due quote uguali;  da  attribuire  attraverso  due
bandi  di  presentazione  delle  domande,  e  che  tale  modalita' di
ripartizione possa essere modificata, sulla base delle disponibilita'
finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, con decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Considerato che, ai fini del riparto tra i due bandi del 1998, sono
disponibili le seguenti risorse finanziarie:  
   3.000  miliardi  di  lire  assegnati  dal  CIPE con delibera del 9
luglio 1998; 
   241 miliardi  circa  quale  quota  FESR  dei  documenti  unici  di
programmazione nelle aree obiettivi 2 e 5b; 
   83  miliardi  di  lire  circa  della  misura  3.1  "Sostegno  agli
investimenti produttivi delle PMI nelle aree di crisi" del  programma
operativo  multiregionale  "Industria,  artigianato  e  servizi  alle
imprese" 1994-1999; 
  Considerato che, per il 1998, sono state  presentate  circa  15.500
domande  di  agevolazione  sul primo bando e circa 3.500 sul secondo,
con  una  prevedibile  proporzionale  distribuzione  del   fabbisogno
finanziario  tra  i  due  bandi, e che, pertanto, si rende opportuno,
sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del citato decreto
ministeriale  n.  527/95  e  successive  modifiche  e   integrazioni,
procedere,  tenuto  conto  di  tale  prevedibile  distribuzione, alla
modifica delle modalita' di ripartizione sui due bandi semestrali del
1998 delle suddette risorse finanziarie, attribuendo,  quindi,  l'80%
delle risorse stesse al primo bando ed il restante 20% al secondo; 
  Considerato   che,   in  aggiunta  alle  precedenti  risorse,  sono
disponibili, per le regioni dell'obiettivo 1  e  per  il  solo  terzo
bando  (primo del 1998), 156 miliardi circa, di cui 76 miliardi circa
riservati  alla  Campania,  derivanti  dalla  riprogrammazione  delle
risorse  del  quadro comunitario di sostegno 1994-1999 e destinati al
P.O. Industria e Servizi (FESR); 
  Considerato  inoltre  che  il  CIPE  ha  autorizzato  il  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato ad utilizzare, ai
fini della formazione di ciascuna graduatoria, le eventuali  economie
di  spesa  riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1986 e n.
488/1992  nella  misura  accertata  all'atto  della  formazione delle
graduatorie medesime;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le risorse finanziarie da ripartire tra i due bandi del 1998 per le
agevolazioni industriali di cui alla legge n.  488/1992,  cosi'  come
rinvenienti  dalle  assegnazioni  del  CIPE,  dalle  quote  FESR  dei
documenti unici di programmazione nelle aree obiettivi 2 e 5b e dalla
misura 3.1 richiamate in premessa, sono assegnate, ai sensi dell'art.
5,  comma  1  del  decreto  ministeriale  n.  527/1995  e  successive
modifiche e integrazioni, per l'80% sul primo bando dello stesso anno
e  per  il  restante  20%  sul  secondo.  Le eventuali disponibilita'
rinvenienti dalle economie di spesa riferite agli interventi  di  cui
alle  leggi  n. 64/1986 e n. 488/1992 sono utilizzate, ai sensi della
delibera del CIPE del 9 luglio 1998,  ai  fini  della  formazione  di
ciascuna   graduatoria,   nella   misura   accertata  all'atto  della
formazione della graduatoria medesima.
   Roma, 4 agosto 1998
Il Ministro: Bersani