UNIVERSITA' DELL' AQUILA

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1998 

  Istituzione della scuola di  specializzazione in ingegneria clinica
presso la facolta' di ingegneria.
(GU n.198 del 26-8-1998)

                             IL RETTORE
  Visto   lo  statuto   dell'Universita'  degli   studi  dell'Aquila,
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 27  ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni  relativo  a  disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario;
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - Delega  al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione;
  Vista  la legge  14  agosto 1982,  n. 590  -  Istituzione di  nuove
universita';
  Vista  la legge  9  maggio 1989,  n.  168, con  la  quale e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, ed in particolare il  comma 1 dell'art. 16 relativo alle
modifiche di statuto;
  Vista  la legge  19 novembre  1990, n.  341, relativa  alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 luglio  1992  (modificato  dai
decreti del  Presidente della  Repubblica 12 aprile  1994 e  6 giugno
1994) relativo ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti
universitari;
  Visto il  decreto ministeriale 21  ottobre 1996 che ha  aggiunto la
tab.  XLV/6  recante  gli   ordinamenti  didattici  delle  scuole  di
specializzazione  dei settori  di  ingegneria  civile, di  ingegneria
industriale e di ingegneria dell'informazione;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria
e  gli studenti)  del 31  ottobre 1996,  protocollo n.  2402, recante
articolazione dei  corsi e  dei piani degli  studi universitari  ( ex
art. 11, legge  n. 341/1990) e piani di studio  individuali ( ex art.
2, legge n. 910/1969 e art. 924/1970);
  Visto l'art.  10 dello statuto di  autonomia dell'universita' degli
studi dell'Aquila  emanato con  decreto rettorale 196  - 0072  del 30
dicembre 1996;
  Vista  la legge  15  maggio 1997,  n.  127, relativa  all'autonomia
didattica;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria
e  gli studenti)  del 5  agosto 1997,  protocollo n.  2079/ufficio I,
recante art. 17, commi  95, 101 e 119 della legge  15 maggio 1997, n.
127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria
e gli studenti) del 16 giugno 1998, protocollo n. 1/98, recante legge
15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Nota di indirizzo;
  Considerato  che al  riguardo  il comitato  di coordinamento  delle
universita' abruzzesi,  nella seduta del  4 giugno 1997,  ha espresso
parere favorevole, parere  ribadito nella seduta del  18 giugno 1998,
durante  la quale  e'  stato  approvato il  piano  di sviluppo  delle
universita'  abruzzesi   per  il   triennio  1998/2000   che  prevede
l'istituzione della suddetta scuola;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta'
di ingegneria  del 23  giugno 1998; senato  accademico del  16 luglio
1998; consiglio di amministrazione del 21 luglio 1998);
  Considerato   che  nelle   more  dell'emanazione   del  regolamento
didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi
dei corsi di  laurea, di diploma, della scuole  di specializzazione e
dirette a fini speciali vengono  operate sul vecchio statuto, emanato
ai sensi dell'art.  17 del sopracitato testo unico,  ed approvato con
decreto del  Presidente della Repubblica  27 ottobre 1983, n.  837, e
successive modificazioni ed integrazioni;
                              Decreta:
  Al  fine  di  istituire  la nuova  scuola  di  specializzazione  in
ingegneria clinica  presso la  facolta' di ingegneria,  nello statuto
dell'Universita' degli studi dell'Aquila  vengono inseriti i seguenti
nuovi articoli,  dal n.  280 al n.  293, con  conseguente scorrimento
della numerazione degli articoli successivi.
          Scuola di specializzazione in ingegneria clinica
                              Art. 280.
  Presso  la  facolta'  di ingegneria  dell'Universita'  degli  studi
dell'Aquila, e' istituita la scuola di specializzazione in ingegneria
clinica, indicata nel seguito scuola.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di  "Specialista  in  ingegneria
clinica". Art. 281.
  La  scuola  ha   lo  scopo  di  formare   specialisti  nel  settore
professionale  dell'ingegneria  clinica.  Tali  specialisti  dovranno
sovrintendere   ai  servizi   di   ingegneria  clinica,   coordinando
opportunamente  il   lavoro  di  personale  tecnico   allo  scopo  di
effettuare   la   valutazione,  l'installazione,   la   manutenzione,
l'adeguamento della  strumentazione e  delle attrezzature in  uso nei
servizi   sanitari   (in    particolare   all'interno   dei   presidi
ospedalieri),  di  curare  un  loro impiego  sicuro,  appropriato  ed
economico, e di collaborare  con gli operatori sanitari nell'utilizzo
di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici e
gestionali.
                              Art. 282.
  La  sede  della scuola  e'  la  facolta'  di ingegneria,  la  quale
concorre al suo funzionamento.
  La scuola afferisce al dipartimento di ingegneria elettrica.
                               Art. 283.
  Il consiglio della scuola e' composto dai professori di ruolo e dai
professori a  contratto ai  quali sono affidate  attivita' didattiche
nella scuola, e di una rappresentanza di specializzandi.
                              Art. 284.
  In base  alle risorse  umane e finanziarie,  alle strutture  e alle
attrezzature disponibili, il massimo  numero di iscritti e' stabilito
in dieci  per ciascun anno  di corso,  corrispondenti a un  totale di
venti specializzandi.
                              Art. 285.
  L'ammissione alla scuola  avviene per titoli ed  esami, secondo una
graduatoria stabilita in base a un punteggio espresso in centesimi.
  E'  titolo di  ammissione il  diploma di  laurea in  ingegneria. E'
consentita la partecipazione al concorso di ammissione anche a coloro
che  sono in  possesso  di  un titolo  di  studio, conseguito  presso
universita' straniere,  che sia accettato dal  consiglio della scuola
come  equipollente  al diploma  di  laurea  in ingegneria,  anche  se
limitatamente ai fini della eventuale iscrizione alla scuola.
  Le  domande  di  ammissione   alla  scuola  vanno  presentate  alla
segreteria delle  scuole di specializzazione  entro il 5  novembre. I
titoli,  tra cui  il certificato  di laurea  con i  voti degli  esami
sostenuti  e  la  tesi  di   laurea,  vanno  invece  presentati  alla
segreteria  didattica   della  scuola,  presso  il   dipartimento  di
ingegneria elettrica.
                              Art. 286.
  L'esame di ammissione consiste in:
  1. Prova scritta intesa ad  accertare la cultura generale nell'area
di specializzazione.
  2.   Prova   orale,   sempre  sulle   tematiche   pertinenti   alla
specializzazione, integrata  da una prova di  conoscenza della lingua
straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese e tedesco.
                              Art. 287.
  La  graduatoria   degli  ammessi   verra'  formulata   mediante  un
punteggio, espresso in centesimi, ottenuto in base a:
   voto dell'esame scritto (massimo 70 punti);
   voto di laurea (massimo 5 punti);
  voti degli esami  di profitto del corso di  laurea, relativamente a
discipline pertinenti (massimo 5 punti);
   tesi di laurea pertinente (massimo 10 punti);
  pubblicazioni scientifiche pertinenti (massimo 10 punti).
  Per  essere  inseriti  nella  graduatoria  e'  indispensabile  aver
conseguito  la sufficienza  (corrispondente  a  42/70) nell'esame  di
ammissione.
                              Art. 288.
  Il corso degli studi ha la  durata di due anni accademici e prevede
almeno trecento ore di insegnamento  all'anno, di cui duecento ore di
lezioni  teoriche  e cento  ore  di  attivita' pratiche  guidate.  In
aggiunta a  tali ore,  lo specializzando  deve svolgere  un tirocinio
pratico di  almeno duecento  ore complessive  presso enti  pubblici o
privati riconosciuti dal consiglio della scuola.
  Il consiglio della scuola  determina, in conformita' al regolamento
didattico di  Ateneo e nel  rispetto della liberta'  di insegnamento,
l'articolazione della scuola e il relativo piano di studi.
  Determina pertanto:
  gli  insegnamenti  fondamentali   obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
  la tipologia delle  forme didattiche, ivi comprese  le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  la   suddivisione   temporale   dell'attivita'   didattica   e   la
propedeuticita' degli insegnamenti.
  Nel determinare  il piano  degli studi,  il consiglio  della scuola
rispettera', oltre ai  vincoli di durata complessiva di  cui al primo
comma, i seguenti  vincoli di area disciplinare,  che stabiliscono il
numero minimo per la somma delle  ore di lezioni teoriche e delle ore
di attivita' pratiche guidate:
  Area disciplinare A: Elettrica - Elettronica, ore complessive: 110;
  Area disciplinare B: Bioingegneria, ore complessive: 110;
  Area  disciplinare   C:  Meccanica   -  Chimica  -   Impianti,  ore
complessive: 110;
  Area  disciplinare  D:  Informatica  - Sistemi  -  Statistica,  ore
complessive: 110;
  Area disciplinare E: Economico - Gestionale, ore complessive: 70;
  Area disciplinare F: Medico - Biologica, ore complessive 90.
                              Art. 289.
  La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
  Al  termine  di  ogni  anno  accademico  lo  specializzando  dovra'
sostenere un esame teoricopratico per  il passaggio all'anno di corso
successivo.
  La mancata frequenza  del periodo previsto di 300  ore per ciascuno
dei  due  anni,  ovvero  del  periodo  di  tirocinio,  o  il  mancato
superamento  dell'esame   di  fine   anno  comporta   la  ripetizione
dell'intero  anno  di corso.  La  ripetizione  dell'anno richiede  la
frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studi.
  Si puo' ripetere l'anno una sola volta.
                              Art. 290.
  Su  proposta  del  consiglio   della  scuola,  verranno  attuate  e
riconosciute  attivita' inerenti  alla specializzazione  da svolgersi
presso  enti  pubblici e  privati,  anche  nell'ambito di  specifiche
convenzioni.
                              Art. 291.
  Gli studenti,  qualora non  abbiano gia' superato  analoga verifica
nel  corso  degli  studi   universitari,  dovranno  dimostrare  buona
conoscenza  strumentale di  almeno  una lingua  straniera scelta  tra
inglese,  francese e  tedesco,  conoscenza da  accertarsi secondo  le
modalita' precisate dal consiglio della scuola.
                              Art. 292.
  All'inizio  di ciascun  anno di  corso gli  specializzandi dovranno
concordare con  il consiglio della  scuola la scelta  degli eventuali
corsi  opzionali  che  potranno costituire  orientamento  all'interno
della   specializzazione,   nonche    l'attivita'   sperimentale   di
laboratorio e  di tirocinio  che sara'  svolta sotto  la guida  di un
relatore nominato dal consiglio della scuola.
  Ai  fini della  frequenza alle  lezioni teoriche  e alle  attivita'
pratiche il  consiglio della  scuola potra' riconoscere  utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,  l'attivita',   attinente   alla
specializzazione,  svolta  in  Italia   e  all'estero  in  laboratori
universitari o extrauniversitari.
                              Art. 293.
  Superato  l'esame teorico  pratico  dell'ultimo anno,  il corso  di
studio  della scuola  di specializzazione  si conclude  con un  esame
finale consistente nella discussione  di una dissertazione scritta su
una o piu' materie del corso.
  A coloro  che abbiano superato  l'esame finale viene  rilasciato il
diploma di "Specialista in ingegneria clinica".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   L'Aquila, 31 luglio 1998
                                                 Il rettore: Bignardi